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Ordinanza — n. 8105/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as case extinguished by mutual settlement agreement under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8105/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished following a mutual settlement agreement reached between the Municipality of Nizza Monferrato and Rialto S.R.L. The Municipality formally renounced the litigation, and the opposing party accepted this withdrawal, satisfying all procedural requirements for case termination. Consequently, the Court ordered the complete compensation of litigation expenses between the parties without further examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: When parties mutually agree to settle a dispute and the plaintiff renounces the lawsuit, the proceedings are extinguished and litigation costs are fully compensated.

Parole chiave

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mutual settlement agreement extinguishment of proceedings renunciation of lawsuit compensation of costs civil procedure code transitional settlement litigation expenses lite in materia di tariffa

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
con nota sottoscritta dal difensore del ricorrente munito dei relativi poteri, depositata il 15 novembre 2022, il Comune di Nizza Monferrato, nel dare atto di aver raggiunto un accordo transattivo con la società in ordine alla controversia in oggetto, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 390 cod.
Art. 391 cod. proc. civ.
la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ. dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso e compens
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n.
Legge 18 dicembre 2020 n. 176
137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art.
D.L. 30 dicembre 2021 n. 228
16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n.
Legge 25 febbraio 2022 n. 15
228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020;
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 390 cod. proc. civ
con nota sottoscritta dal difensore del ricorrente munito dei relativi poteri, depositata il 15 novembre 2022, il Comune di Nizza Monferrato, nel dare atto di aver raggiunto un accordo transattivo con la società in ordine alla controversia in oggetto, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 14641/2020
Cass. n. 25485/2018
Cass.14641/2020; Cass. n. 25485/2018; Cass.
Cass. n. 23175/2015
25485/2018; Cass. n. 23175/2015) P .
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Testo completo

di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12053/2018 del ruolo generale, proposto DAL C OMUNE DI N IZZA M ONFERRATO (AT) (codice fiscale 00173660051), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso e di deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 9 aprile 2018, dall’avv. Maurizio Fogagnolo del Foro di Ivrea (codice fiscale FGG MRZ 67P24 C139 L) e dall’avv. Guido Francesco Romanelli (codice fiscale RMN GDU 54L19 H501 G), quest’ultimo con studio in Roma, alla Via Cosseria n. 5, Int. 1. - RICORRENTE – CONTRO R IALTO S.R.L. (codice fisc ale 05849840151), con sede in Bresso (MI), alla Via Clerici n. 342, in persona dell’amministratore delegato Giancarlo Panizza, rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv.

Giorgio Roderi (codice fiscale RDR GGL 64E09 F205 T) e dal prof. avv. Filippo Satta (codice fiscale STT FPP 40B02 D969 D), quest’ultimo con studio in Roma, al Foro Traiano n. 1/A. TARI - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 261/2/2018 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 2 febbraio 2018, notificata il 14 febbraio 2018; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio non partecipata del 16 novembre 2022, mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020;

RILEVATO CHE 1. con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva l’appello proposto da Rialto S.R.L. avverso la pronuncia n. 11/2/2016 della Commissione tributaria provinciale di Asti ed annullava l’avviso n. 3751, con cui il Comune di Nizza Monferrato aveva richiesto alla società il pagamento della somma di 26.683,32 € a titolo di TARI maturata nell’anno di imposta 2015. 2.avverso tale sentenza il Comune di Nizza Monferrato proponeva ricorso per cassazione, notificato tramite posta elettronica certificata il 13 aprile 2018, formulando due motivi d’impugnazione; 3.la Rialto S.R.L. notificava, tramite servizio postale, controricorso in data 22/24 maggio 2018, chiedendo il rigetto dell’impugnazione;

CONSIDERATO CHE :

4. con nota sottoscritta dal difensore del ricorrente munito dei relativi poteri, depositata il 15 novembre 2022, il Comune di Nizza Monferrato, nel dare atto di aver raggiunto un accordo transattivo con la società in ordine alla controversia in oggetto, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. di rinunciare al giudizio, chiedendo che le spese fossero compensate tra le parti; 5.la predetta nota è stata sottoscritta dalla controricorrente e dal relativo difensore per adesione; 6.la predetta rinunzia corrisponde alle prescrizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ.;

7. la suindicata congiunta richiesta di estinzione del giudizio consente, anche ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., di compensare integralmente le spese di giudizio; 8.Non ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatori a, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass.14641/2020; Cass. n. 25485/2018; Cass. n. 23175/2015) P . Q . M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ. dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso e compens