Cassation appeal dismissed as case extinguished by mutual settlement agreement under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished following a mutual settlement agreement reached between the Municipality of Nizza Monferrato and Rialto S.R.L. The Municipality formally renounced the litigation, and the opposing party accepted this withdrawal, satisfying all procedural requirements for case termination. Consequently, the Court ordered the complete compensation of litigation expenses between the parties without further examination of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: When parties mutually agree to settle a dispute and the plaintiff renounces the lawsuit, the proceedings are extinguished and litigation costs are fully compensated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12053/2018 del ruolo generale, proposto DAL C OMUNE DI N IZZA M ONFERRATO (AT) (codice fiscale 00173660051), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso e di deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 9 aprile 2018, dall’avv. Maurizio Fogagnolo del Foro di Ivrea (codice fiscale FGG MRZ 67P24 C139 L) e dall’avv. Guido Francesco Romanelli (codice fiscale RMN GDU 54L19 H501 G), quest’ultimo con studio in Roma, alla Via Cosseria n. 5, Int. 1. - RICORRENTE – CONTRO R IALTO S.R.L. (codice fisc ale 05849840151), con sede in Bresso (MI), alla Via Clerici n. 342, in persona dell’amministratore delegato Giancarlo Panizza, rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv.
Giorgio Roderi (codice fiscale RDR GGL 64E09 F205 T) e dal prof. avv. Filippo Satta (codice fiscale STT FPP 40B02 D969 D), quest’ultimo con studio in Roma, al Foro Traiano n. 1/A. TARI - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 261/2/2018 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 2 febbraio 2018, notificata il 14 febbraio 2018; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio non partecipata del 16 novembre 2022, mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020;
RILEVATO CHE 1. con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva l’appello proposto da Rialto S.R.L. avverso la pronuncia n. 11/2/2016 della Commissione tributaria provinciale di Asti ed annullava l’avviso n. 3751, con cui il Comune di Nizza Monferrato aveva richiesto alla società il pagamento della somma di 26.683,32 € a titolo di TARI maturata nell’anno di imposta 2015. 2.avverso tale sentenza il Comune di Nizza Monferrato proponeva ricorso per cassazione, notificato tramite posta elettronica certificata il 13 aprile 2018, formulando due motivi d’impugnazione; 3.la Rialto S.R.L. notificava, tramite servizio postale, controricorso in data 22/24 maggio 2018, chiedendo il rigetto dell’impugnazione;
CONSIDERATO CHE :
4. con nota sottoscritta dal difensore del ricorrente munito dei relativi poteri, depositata il 15 novembre 2022, il Comune di Nizza Monferrato, nel dare atto di aver raggiunto un accordo transattivo con la società in ordine alla controversia in oggetto, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. di rinunciare al giudizio, chiedendo che le spese fossero compensate tra le parti; 5.la predetta nota è stata sottoscritta dalla controricorrente e dal relativo difensore per adesione; 6.la predetta rinunzia corrisponde alle prescrizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ.;
7. la suindicata congiunta richiesta di estinzione del giudizio consente, anche ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., di compensare integralmente le spese di giudizio; 8.Non ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatori a, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass.14641/2020; Cass. n. 25485/2018; Cass. n. 23175/2015) P . Q . M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ. dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso e compens