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Ordinanza — n. 8099/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal by declaring case extinguished due to successful simplified settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8099/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal filed by the Revenue Agency against Torri S.R.L. extinguished. The taxpayer successfully requested a simplified settlement agreement, paying a reduced fee and suspending the proceedings until 2020. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute ceased to exist, rendering further litigation unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 23 ottobre 2018 n. 119; The court declares the extinction of proceedings when a simplified settlement agreement is concluded, as the subject matter of the dispute ceases to exist and the parties lose interest in a substantive decision.

Parole chiave

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simplified settlement agreement tax dispute resolution extinction of proceedings cessation of subject matter Revenue Agency appeal suspension of litigation tax liability reduction accordo fiscale preliminare

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119
chiedeva, ai sensi dell’art. 6 del d.l.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Art. 149 cod. proc. civ.
art. 149 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721
Non resta, dunque, che dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721).
Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733
119 del 2018(cfr., tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733).
Cass. 14641/2020
Cass. n. 25485/2018
Cass.14641/2020; Cass. n. 25485/2018; Cass.
Cass. n. 23175/2015
25485/2018; Cass. n. 23175/2015) P .
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Testo completo

di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6168/2018 del ruolo generale, proposto DALLA A GENZIA DELLE E NTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO T ORRI S.R.L.(codice fiscale 00780220141) – in qualità di incorporante Pegaso S.R.L., con sede in Valdidentro (SO), alla Via dei Sana n. 8, in persona del legale rappresentante Giordano Martinelli, rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv.

Pio Corti (codice fiscale non indicato) con studio in Roma, alla Via Chiusi, n. 31. - CONTRORICORRENTE – TARI per la cassazione della sentenza n. 3119/16/2017 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 13 luglio 2017, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio non partecipata del 16 novembre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020;

RILEVATO CHE :

1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 59/2/2016 della Commissione provinciale di Sondrio, che aveva accolto il ricorso della suindicata società contro l’avviso di accertamento n.T9Y030200257/2015, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, a fini IRES, IVA ed IRAP, maggiori ricavi conseguiti dalla società nell’anno di imposta 2011; 2.avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, notificatotramite posta in data 14 febbraio 2018, formulando tre motivi di impugnazione; 3.La società resisteva con controricorso notificato, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., in data 23 marzo 2018, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o per ilrigetto del ricorso.

4. con nota del 4 giugno 2019 Torri S.R.L. chiedeva, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, la sospensione del procedimento, allegando la domanda di definizione agevolata della controversia proposta a mente della predetta disposizione, con previsione del pagamento della somma di 2.283,10 €, pari al 5% del valore della controversia, in venti rate;

5. con nota depositata il 3 agosto 2002, la menzionata società ha chiesto di dichiarare l’estinzione del processo, segnalando che nessun diniego alla richiesta di definizione agevolata era stato notificato dall’Ufficio; CONSIDERATO CHE :

6. alla luce della documentazione prodotta dalla contribuente (domanda di definizione agevolata, munita di ricevuta dell’Agenzia con protocollo 0933073 del 30 maggio 2019, modello DCT/18 ed F/24 attestante il pagamento della somma di 114,16 €, prima delle venti rate previste), vada riconosciuta la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136 per la definizione agevolata della controversia relativa al suindicato avviso di accertamento, tenuto conto che: a. la causa era da considerarsi sospesa fino al 31 dicembre 2020, in ragione della suindicata istanza di definizione agevolata; b.la predetta istanza non risulta essere stata respinta entro il 31 luglio 2020; c.le parti non hanno presentato l’istanza di trattazione della causa entro il 31 dicembre 2020 ela contribuente ha chiesto, in data 2/3 agosto 2022 di dichiarare l’estinzione del giudizio.

Non resta, dunque, che dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721).

7. In ragione della dichiarazione di estinzione del procedimento per sopravvenienza della definizione agevolata, le spese di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018(cfr., tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733). 8.non ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass.14641/2020; Cass. n. 25485/2018; Cass. n. 23175/2015) P . Q . M . la Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere sul suindicato ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, re