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Ordinanza — n. 8098/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to double conformity of first and second instance judgments on identical facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8098/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the second-instance judgment confirmed the first-instance decision regarding the same tax assessment facts. The religious community argued for review, but the Court found that both lower courts had already definitively established the taxable surface area based on unimpugned prior notices. Consequently, the appeal violated the statutory exclusion for challenging second-instance judgments that merely confirm first-instance rulings on identical grounds.

Regesto Legislator

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Art. 348-ter, comma 5, cod. proc.; Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: A cassation appeal is inadmissible when the second-instance judgment confirms the first-instance decision on the same facts, as the law excludes reviewing such conforming appellate rulings.

Parole chiave

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double conformity inadmissible appeal second instance confirmation tax assessment finality cassation exclusion imposta ecclesiastica stima fiscale immobiliare imposte comunali

Disposizioni normative citate

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Art. 348-ter, comma 5, cod. proc.
Dal resoconto che precede non par dubbio che il ricorso in oggetto intercetti il limite di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod.
Art. 360, comma 1, num. 5, cod. proc. civ.
con l’unico motivo di impugnazione la Comunità dei Padri Gesuiti ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n.
Legge 18 dicembre 2020 n. 176
137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art.
D.L. 30 dicembre 2021 n. 228
16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n.
Legge 25 febbraio 2022 n. 15
228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020;
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.
art. 149 cod. proc. civ
avverso tale sentenza la Comunità dei Padri Gesuiti proponeva ricorso per cassazione, notificandolo ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. L., 7 marzo 2023, n. 6826
Cass., Sez. II, 10 marzo 2014, n. 5528
che richiama Cass., Sez. II, 10 marzo 2014, n. 5528; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI/II, 15 marzo 2022, n. 8320
5528; Cass., Sez. VI/II, 15 marzo 2022, n. 8320, che richiama.
Cass., 18.12.2014, n. 26860
Cass., 22.12.2016, n. 26774
Cass., Sez. VI/II, 9 marzo 2022, n. 7724
26774 e nello stesso senso Cass., Sez. VI/II, 9 marzo 2022, n. 7724).
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Testo completo

ato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13786/2019 del ruolo generale, proposto DALLA C OMUNITÀ R ELIGIOSA DEI P ADRI G ESUITI (codice fiscale 80033880636), con sede in Napoli, alla Via S. Sebastiano, n. 48, in persona del legale rappresentante pro tempore, Padre Claudio Barretta, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. Massimiliano Bovalina (codice fiscale BVL MSM 67M28 F839 O), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Valadier n. 36, presso lo studio dell’avv.

Simona Ghionni. - RICORRENTE – CONTRO il C OMUNE DI N APOLI (codice fiscale 80014890638), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. Fabio Maria Ferrari (codice fiscale FRR FMR 59P10 F839 X) e dall’avv. Maria Anna Amoretti (codice fiscale MRT MNN 54M70 F839 D), elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Appennini n. 46 presso lo Studio Legale Leone. TARI - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 9241/15/2018 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il22 ottobre 2018;

UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio non partecipata del 16 novembre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020;

RILEVATO CHE 1. la Commissione tributaria regionale della Campania con l’impugnata sentenza rigettava l’appello proposto dalla Comunità Religiosa dei Padri Gesuiti avverso la pronuncia n. 8414/3/2017 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di pagamento n. 548058/20612 del 29 giugno 2016, con cui l’ente aveva chiesto il versamento della somma di 27.074,00 € per la maggiore TARI dovuta per l’anno di imposta 2016: 1.1. il Giudice dell’appello confermava integralmente le condivise valutazioni e motivazioni fornite dal primo Giudice, ribadendo che: -« con un primo avviso di accertamento del 17.12.14 (notificato e mai impugnato) l’Ufficio aveva accertato una superficie ulteriore di mq 750 e recuperava a tassazione gli anni 2008 e 2009»; -«poi veniva accertato che la comunità occupava una superfice di mq 4.411,00 di cui mq 231,50 destinata ad aera di culto (chiesa) e quindi esenti da tassazione, per cui detratta anche la superfice già tassata in precedenza, residuava una superfice di mq 3.110,00 come da avviso di accertamento notificato il 28.5.15, pure mai impugnato e solo a seguito di tali mancate impugnazioni veniva emesso e notificato l’avviso di pagamento l’avviso di pagamento in questa sede impugnato» (così nella sentenza impugnata);

2. avverso tale sentenza la Comunità dei Padri Gesuiti proponeva ricorso per cassazione, notificandolo ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ. al Comune di Napoli in data 23 aprile 2019, formulando un unico motivo d’impugnazione; successivamente, in data 3 novembre 2022, ha depositato memoria ex art. 380-bis .1. cod. proc. civ.;

3. il Comune di Napoli notificava, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., controricorso in data 27/30 maggio 2019, chiedendo il rigetto dell’impugnazione; CONSIDERATO CHE :

4. con l’unico motivo di impugnazione la Comunità dei Padri Gesuiti ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., la «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia», ponendo in evidenzache «i giudici di prime cure, come si ha modo di leggere nella sentenza impugnata, hanno motivato la sentenza sulla base dell’avvenuta notifica del prodromico avviso di accertamento rispetto all’avviso di pagamento impugnato», laddove «l’Amministrazione Comunale, odierna resistente, ha inviato solo in data 19 gennaio 2019, l’avviso di accertamento TARES 2016, giusta comunicazione protocollo n. 950473/165106 del 2.11.2018, ben tre anni dopo l’invio dell’avviso di pagamento già impugnato dinanzi alla Commissione Napoletana»(così nel ricorso privo di numerazione); 4.1. l’istante ha, quindi, dedotto che l’illustrata circostanza dimostrerebbe la mancata notifica degli atti presupposti l’avviso di pagamento impugnato, come già lamentato nei precedenti gradi di giudizio, contestando poi, nel merito, sotto vari profili, la pretesa impositiva, dopo aver lamentato la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, il difetto di motivazione dell’avviso impugnato e la decadenza dal potere impositivo. 5.Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Come sopra anticipato, la Commissione regionale ha rigettato l’appello proposto dall’ente religioso contro la sentenza di primo grado. Nello specifico, nel ritenere il gravame infondato, il Giudice dell’appello ha richiamato i contenuti della decisione di prime cure secondo cui l'avviso di pagamento impugnato per l'anno 2016 era stato emesso a seguito di due avvisi di accertamento notificati al contribuente in data 17 dicembre 2014 e 28 maggio 2015 e mai impugnati, con la conseguente definitività delle verifiche eseguite (anche in relazione alle maggiori superfici accertate), negando infine (il primo Giudice) che l'atto impugnato potesse essere invalidato per vizi propri quanto al difetto di motivazione, essendo completodi tutti gli elementi volti a rappresentare la pretesa, ed escludendo la prescrizione del diritto.

La motivazione della sentenza impugnata esordisce dando conto della correttezza della valutazione del primo Giudice «alla cui motivazione qui integralmente ci si riporta» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione), ribadendo poi che con i due avvisi di accertamento notificati in data 17 dicembre 2014 e 28 maggio 2015 era state accertate le maggiori superfice tassate e che detti atti non erano stati impugnati.

6. Dal resoconto che precede non par dubbio che il ricorso in oggetto intercetti il limite di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc., che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello (nella specie depositata il 22 ottobre 2018 con riferimento ad un giudizio di appello incardinato nell’anno 2017) che conferma la decisione di primo grado. Ebbene, l’evidenza della previsione normativa non richiede soverchie argomentazioni per ritenere l’inammissibilità del ricorso in esame, in ragione della esistenza, alla luce di quanto sopra illustrato, di una doppia decisione “conforme” sugli stessi fatti sia da parte della sentenza di primo grado, che da parte della sentenza di secondo grado, appena aggiungendo che nemmeno il ricorrente ha dimostrato – come era suo onere - che le due pronunce si siano, invece, basate su accertamenti non sovrapponibili, indicando cioè che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello sono tra loro diverse (cfr. sul principio, tra le tante, Cass., Sez.

L., 7 marzo 2023, n. 6826. che richiama Cass., Sez. II, 10 marzo 2014, n. 5528; Cass., Sez. VI/II, 15 marzo 2022, n. 8320, che richiama. Cass. 18.12.2014, n. 26860 e Cass. 22.12.2016, n. 26774 e nello stesso senso Cass., Sez. VI/II, 9 marzo 2022, n. 7724).

7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. 8Va, inoltre, dato infine, atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la Comunità Religiosa dei Padri Gesuiti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore del Comune di Napoli nella misura di 4.500,00 € per competenze, 200,00 € per spese vive, oltre al rimborso forfettario ed accessori. Dà atto che ricorrono le condizioni per il versamento da parte della Comunità Religiosa dei Padri Gesuiti di un ulteriore im