Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8085/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, quashing lower court order for tax refund due to lack of verified funds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8085/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission's order to pay a tax refund. The taxpayer argued for full reimbursement of 90% of IRPEF taxes paid during the 1990s earthquake, while the agency contended that statutory funding limits prevented payment. The court ruled that the lower judge failed to verify the availability of specific funds required by law before ordering payment, thus violating procedural duties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 665 della l. n. 190 del 2014; Art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017: In tax compliance proceedings, the judge must verify the availability of specific funds before ordering payment, as statutory limits are procedural conditions for execution rather than substantive bars to the right.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax refund execution statutory funding limits judicial compliance order earthquake tax relief fiscal capacity verification calcolo e tasso di rimborso imputazione dei pagamenti rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 665 della l. n. 190 del 2014
Considerato che: Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, della l.
Art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017
190 del 2014, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito dalla l.
Art. 29 del d.l. n. 162 del 2019
91 del 2017 e dall'art. 29 del d.l.
Art. 62-bis del d.lgs. n. 546/1992
Art. 70 del d.lgs. n. 546/1992
Questa Corte ha affermato che « [nel] giudizio tributario di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
123 del 2017,in relazione all’art. 360, primo comm a , n.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
123 del 2017,in relazione all’art. 360, primo comm a , n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 16289 del 2022
Cass. n. 18716 del 2022
Cass. n. 18683 del 2022
Cass. n. 18358 del 2022
Cass. n. 16659 del 2022
Corte Costituzionale n. 197 del 2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro CUCUZZA GIOVANNA; - intimata – avverso la sentenza n. 3613/5/2019 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, depositata il 2 9 maggio 2019; udita la relazionedella causa svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito;

Rilevato che: OTTEMPERANZACon la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, in composizione monocratica, accoglieva il ricorso proposto da Giovanna Cucuzza per l’ottemperanza della sentenza della medesima commissione tributaria n. 2260/5/2017, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto della contribuente al rimborso della quota pari al 90% dell’IRPEF versata negli anni 1990, 1991 e 1992 , rimborso richiesto dalla Cucuzza, residente in una delle province colpite degli eventi sismici del dicembre 1990, ai sensi dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002.

La CTR, posto che l’Agenzia delle entrate aveva provveduto al pagamento del50% dell’importo determinato nella sentenza passata in giudicato, nominava un commissario ad acta per l’adozione dei provvedimenti necessari per disporre l’integrale pagamento delle somme. Avverso la suddetta sentenzal’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. La contribuente è rimasta intimata. Considerato che: Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito dalla l. n. 123 del 2017,in relazione all’art. 360, primo comm a , n. 3 , cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 62-bis e 70, comma 10, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.

Censura la sentenza impugnata per avere negato l’applicabilità dei limiti quantitativi al rimborso previsti dal menzionato art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha affermato che « [nel] giudizio tributario di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario "ad acta", le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati»(Cass. n. 16289 del 2022 ).

La Corte costituzionale, con sentenza n. 197 del 2022 - nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 16-octies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, inserito, in sede di conversione, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 23 della Costituzione –ha affermato che i margini quantitativi fissati dal citato art. 1, comma 665, citato, integrano modalità attuative e procedimentali del credito restitutorio dettate direttamente dalla legge, con la conseguenza che la verifica dei relativi presupposti di operatività attiene al procedimento di esecuzione del comando giudiziale e non è soggetta alla rigorosa applicazione degli oneri di allegazione e prova rimessialle parti (Cass. n n . 18716 , 18683, 18358 e 16289 del 2022 ) , di modo cheal giudice dell’ottemperanza compete il potere - dovere di compiere tutti gli accertamenti indispensabili per delimitare l’effettiva portata precettiva della decisione da attuare e, quindi, la verifica di tutti i presupposti e di tutte le condizioni che determinano il rimborso da erogare, in considerazione delle risorse disponibili (Cass. nn. 16289e 16659 del 2022): dunque, la verifica della disponibilità dei fondi stanziati dall’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, «trova la sua sede naturale nell’ambito dell’attuazione e quindi nel giudizio d’ottemperanza» (Cass.n. 18716 del 2022).

La CTR non ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati, posto che il giudice dell'ottemperanza avrebbe dovuto verificare l'effettodella disposizione di cui all’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 sulle modalità di attuazione del rimborso nel caso di specie, adottando di conseguenza i provvedimenti specifici indispensabili all'ottemperanza, ovvero determinando il quomodo dell'attuazione stessa, a seconda della capienza o meno delle risorse stanziate, applicando i principi appena illustrati. In conclusione, il ricorso va accolto nei termini sinora precisati e la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio al giudice a quo affinché provveda in conformità dei principi innanzi enunciati, oltre alla regolamentazione dellespese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania , in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese de