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Ordinanza — n. 8078/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to taxpayer's voluntary adoption of simplified tax settlement law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8078/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer voluntarily adopted a simplified settlement regime. Gemeg Srl submitted documentation and proof of payment under the new law, while the tax agency did not object to this voluntary resolution. Consequently, the court ruled that the proceedings must end without a substantive judgment on the tax liability.

Regesto Legislator

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Art. 5 della legge n. 130 del 2022; When a taxpayer voluntarily adopts a simplified settlement regime and the tax authority does not object, the tax proceedings are extinguished without a judgment on the merits.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment simplified settlement regime voluntary tax compliance tax authority objection procedural termination tax liability waiver administrative tax law imposta mista

Disposizioni normative citate

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Art. 5 della legge n. 130 del 2022
Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022.
Art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.
Con il primo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la nullità della sentenza adottata dalla CTR, in conseguenza della violazione o falsa applicazione degli artt.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Mediante il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione o falsa applicazione degli artt.
Art. 5, comma 5, della legge n. 130 del 2022
Ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge n. 130 del 2022, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
546 del 1992, e dell’art. 132 cod.
art. 132 cod. proc. civ
546 del 1992, e dell’art. 132 cod. proc. civ., avendo il giudice dell’appello espresso una motivazione meramente apparente.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. VI - III, 30.9.2015, n. 19560
L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI - III, 30.9.2015, n. 19560; Cass.
Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485
19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass.
Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140
25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass.
Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400
10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro Gemeg Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. Sergio Menchini, del Foro di Lucca, che ha indicato recapito PEC; -controricorrente - avverso la sentenza n. 94, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana il 6.11.2020, e pubblicata il 22.1.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 14.3.2023, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Avviso di accertamento - Società avente ristretta base partecipativa - Adesione a normativa condonistica - Art. 5, l. 130/2022 - Cessazione della materia del contendere.

1. La Guardia di Finanza notificava il 24.6.2016 alla Gemeg Srl, società di capitali dalla ristretta base partecipativa, Processo Verbale di Costatazione relativo all’esito di una verifica fiscale. La società risultava attiva nel settore del commercio del marmo, e le indagini della GdF avevano consentito di accertare “una sistematica e continuativa evasione di imposte da parte di alcuni operatori economici del settore lapideo” (sent. CTR, p. 1), tra cui Venezia Eugenio, nei cui confronti era stato ancheiniziato un procedimento penale. Ritenuto il coinvolgimento della Gemeg Srl, erano state attivate indagini bancarie nei confronti dei soci, ed anche dei loro parenti.

Era stata svolta pure una fase di contraddittorio presso l’Ufficio, e la società aveva depositato memoria e documentazione. All’esito, l’Agenzia delle Entrate notificava alla Gemeg Srl l’avviso di accertamento n. T8M03T100929, relativo a maggiori imposte per l’anno 2011, contestando l’infedele dichiarazione ai fini delle Imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, la irregolare tenuta della contabilità e l’omessa fatturazione/registrazione di operazioni imponibili (ric., p. 4). Con riferimento all’anno 2011 erano contestati, in particolare, versamenti in contanti effettuati dal socio Soldati Luca e da sua moglie Bellegoni Sara, “in ordine ai quali la società non aveva offerto alcuna documentazione” (ric., p. 5).

2. La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Massa-Carrara, che riteneva fondate le giustificazioni addotte dalla contribuente, ed annullava l’avviso di accertamento.

3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, la quale confermava la decisione di primo grado.

4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dalla CTR, l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi di impugnazione. La società resiste mediante controricorso. 4.1. La Gemeg Srl ha quindi depositato memoria, in prossimità della fissata udienza della sottosezione sesta, celebrata il 28.9.2022, domandando la sospensione del giudizio ai sensi della legge n. 130 del 2022, che è stata accordata nei termini di legge con ordinanza n. 35595/22 5. In prossimità della successiva udienza, fissata per il 14.3.2023, la Gemeg Srl ha depositato documentazione ed ha domandato pronunziarsi l’estinzione del giudizio in conseguenza della cessazione della materia del contendere.

Ragioni della decisione 1. Con il primo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la nullità della sentenza adottata dalla CTR, in conseguenza della violazione o falsa applicazione degli artt. 36, 53 e 61, del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 132 cod. proc. civ., avendo il giudice dell’appello espresso una motivazione meramente apparente.

2. Mediante il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 39, primo comma, lett. d), e 32, del Dpr n. 600 del 1973, e degli artt. 51 e 54, secondo comma, del Dpr n. 633 del 1972, nonché degli artt.2697, 2727 e 2728 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che, a fronte delle presunzioni allegate dall’Agenzia, non fosse onere della contribuente assicurare la prova analitica della natura non evasiva dei versamenti bancari rimasti non giustificati.

3. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso. Occorre infatti rilevare che la controricorrente Gemeg Srl ha prodotto documentazione ed ha domandato a questa Corte di pronunciare la cessazione della materia del contendere, avendo aderito a disciplina di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022, in relazione all’avviso di accertamento per cui è causa, recante n. T8M03T100929. Ha pertanto prodotto la domanda di accesso alla normativa beneficiale e la quietanza attestante il versamento, in data 16.1.2023, delle somme dovute. 3.1. L’Agenzia delle Entrate non ha comunicato alcun diniego alla definizione agevolata, e non ha domandato procedersi alla trattazione del giudizio.

4. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022.

5. Ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge n. 130 del 2022, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 5.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI - III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio introdotto dall’Agenzia delle Entrate, avendo la contribuente Gemeg Srl aderito alla normativa beneficiale di cui all’art. 5 della legge n. 130 del 2022, e dichiara cessata la materia del cont