Court allows tax collection agency's appeal, ruling ten-year prescription applies to fiscal credits, not five years.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax collection agency's appeal against a regional commission decision that had declared certain tax debts time-barred. The lower court had incorrectly applied a five-year prescription period based on the notification date of the payment orders. The supreme court ruled that fiscal credits for taxes like VAT and income tax prescribe in ten years, not five, as they are not periodic payments. Consequently, the lower decision was annulled and the case remitted for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2946 cod. civ.; Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.: Fiscal tax credits prescribe in ten years from the end of the year in which the tax liability arose, not in five years based on notification dates, unless specific laws provide otherwise.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro UCCHEDDU MASSIMILIANO; - intimat o – nonchénei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – e di TRIBUTI ERARIALI - PRESCRIZIONECAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO – MONZA BRIANZA -LODI - intimat a – avverso la sentenza n. 3571/4/ 2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 24 settembre2019; udita la relazionedella causa svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito;
Rilevato che: Massimiliano Uccheddu proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano contro l’intimazione di pagamento emessa a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle. Si costituivano in giudizio l’Agenzia delle entrate e la Camera di Commercio in epigrafe indicata (di seguito, per brevità, Camera di Commercio diMilano o Camera di Commercio) , mentre l’agente della riscossione non svolgeva difese. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo non provata la notifica delle cartelle prodromiche all’intimazione di pagamento.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale dellaLombardia rigettava gli appelli proposti dall’agente della riscossione e della Camera di Commercio di Milano, confermando la decisione di primo grado.Osservava la CTR – per quanto ancora rileva in questa sede – che due delle cartelle sottese all’intimazione di pagamento impugnataerano state «poste in riscossione oltre il termine di prescrizione. Infatti il termine per riscuotere i crediti erariali a seguito della notifica della cartella esattoriale […] non può che ritenersi quinquennale, alla stregua di quanto già previsto per i tributi locali».
Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate - Riscossioneha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.Con decreto in data 17 settembre 2021 il Presidente disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate e della Camera di Commercio di Milano alle quali non era stato notificato il ricorso per cassazione. Adempiuto a tale incombente, si costituiva l’Agenzia delle entrate con controricorso, chiedendo l’accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate-Riscossione. La Camera di Commercio di Milano rimaneva intimata.
Considerato che: Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate-Riscossionedenuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnatanella parte in cui ha ritenuto applicabile ai crediti erariali relativi alle cartelle di pagamento n. 06820040293620868000 e n. 06820060198107309000, concernenti IVA e IRPEF per l’anno 2002, il termine di prescrizione quinquennale. Il ricorso è fondato. Va anzitutto rammentato che il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (Cass. n. 32308 del 2019; conf.
Cass. n. 15244 del 2020). La CTR non si è attenuta ai suddetti principi avendo ritenuto prescritta la pretesa impositiva, relativa a tributi erariali, per essere state le cartelle di pagamento notificate oltre il termine di cinque anni, senza considerare che, trattandosi di tributi erariali, la prescrizione è decennale in quanto correlata alla natura del credito.In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte di giustizia di tributaria di secondo grado della Lombardia, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese de