Cassation Court dismisses tax appeal regarding imputed credit activity due to lack of proof by tax authority.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission decision that annulled an assessment of imputed credit activity. The court found the lower court correctly ruled that the tax authority failed to prove the existence of credit operations, as the taxpayer had not provided speculative intent and the financial movements were merely cash management for related companies. Consequently, the burden of proof remained with the tax office, which could not establish the necessary elements for the alleged evasion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 55, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972: The tax authority bears the burden of proving the existence of credit operations and speculative intent; absence of such proof prevents the imputation of income even if financial movements are unexplained.
Parole chiave
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sigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27722/2016 proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro De Nicola Carmine, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Leonardi, giusta delega in calce al controricorso, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, Viale Regina Margherita, n, 22. - controricorrente- avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale dell'ABRUZZO sez. staccata di Pescara , n. 460/ 07/2016 , depositata il 6 maggio 2016,non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 4 gennaio 2023dal Consigliere Lunella Caradonna;
RITENUTO CHE 1.L'Agenzia delle Entrate di Chieti, sulla base delle risultanze di una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza nei confronti di De Nicola Carmine, compendiata in apposito p.v.c., da cui era emerso l'esercizio da parte del contribuente di un'attività creditizia in completa evasione di imposta, aveva accertato induttivamente, ai sensi degli artt. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e 55, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all'anno di imposta 2007, un maggior reddito di impresa ai fini IRPEF, addizionale regionale e comunale nonché maggiori ricavi a fini IVA, che aveva recuperato a tassazione,irrogando le relative sanzioni. 2.La Commissione tributaria provinciale di Chieti, con sentenza n. 491 del 16 giugno 2014, riunite le separate impugnazioni proposte dal contribuente avverso l'avviso di accertamenton.
TAZ010101524/2012, notificatouna prima volta, ma erroneamente, in data 24 ottobre 2012 ed una seconda volta in data 13 novembre 2012,a mani proprie, aveva accolto i ricorsied annullato l'atto impositivo. 3.La Commissione tributaria regionale, adita da entrambe le parti, ha rigettato l'appello principale proposto dall'Agenzie delle Entrate e quello incidentale proposto dal contribuente, compensando le spese di lite. 4.La Commissione tributaria regionale , p er quel che rileva in questa sede,in relazione ai profili di merito della vicenda in esame, ha ritenute infondate le censure dell'Ufficio, rilevando che:-) l'Agenzia delle entrate, sulla scorta anche di quanto ravvisato dalla Guardia di Finanza nel processo verbale di constatazione, aveva ritenuto « la regolarità delle operazioni finanziarie avvenute infragruppo», escludendo, invece, la regolarità di quelle poste in essere nei confronti delle altre società, non ricomprese nel «Gruppo De Nicola Carmine»; -) nell'avviso di accertamento impugnato, tuttavia,si affermava (pag. 4, prima alinea) che:
«… l'esame dei rapporti finanziari tra il Sig. De Nicola e le altre società non appartenenti al Gruppo (C.I.S.E. Srl, U.C.I.S. Srl, V.I.S. Srl, A.P.D. Group Srl, S.M.C. Srl) le cui quote sono detenute dal De Nicola per il tramite di società fiduciarie, ha evidenziato l'esercizio abusivo di un'attività finanziaria da parte del contribuente, avente natura imprenditoriale, per la sistematicità con cui detti finanziamenti venivano erogati»; -) si trattavadi affermazioni contraddittorie, perché se era vero che le quote delle società da ultimo indicate «sono detenute dal De Nicola per il tramite di società fiduciarie», allora esse andavano «fiduciariamente» ricondotte al « Gruppo De Nicola » e, quindi, le operazioni di finanziamento effettuate nei confronti di quelle società, effettuate per il tramite di società fiduciarie riconducibili al De Nicola, dovevano sottostare allo stesso trattamento riservato alle operazioni di finanziamento effettuate « direttamente » alle società a quello riconducibili, escludendo che in relazione alle prime il De Nicola avesse svolto attività creditizia abusiva; -)a diversa conclusione non potevano condurre gli elementi emersi nel corso della verifica fiscale,che l'Agenzia delle entrate aveva sostenuto non erano staticorrettamente valutati dal giudice di primo grado; -) in particolare, l'ingente disponibilità economica del De Nicola risultante dalle movimentazioni bancarie, incompatibile con la complessiva capacità contribuiva del medesimo, era circostanza non univoca, posto che analoga considerazione poteva e doveva valere anche per le ipotesi di finanziamento alle società del Gruppo; -) la circostanza che quei finanziamenti risultavano nelle contabilità di quelle società come finanziamenti di terzi con obbligo di restituzione e non come conferimenti o finanziamenti di soci, dei quali non si faceva menzione nei verbali di assemblea o nella nota integrativa, trovava giustificazione proprio nel fatto che i finanziamenti venivano erogati da soggetti che quella qualità (di socio) nell'ambito della società finanziata non avevano e, quindi, regolarità contabile voleva che l'appostazione venisse effettuata con le modalità indicate; -) il dato formale in esame non erain sé sufficiente a far presumere lo svolgimento di un'attività creditizia, perché smentita dal dato sostanziale (ammesso dalla stessa Agenzia delle entrate) della partecipazione fiduciaria del De Nicola nelle società che effettuavano il finanziamento; -) l'Ufficio non aveva mai negato che i finanziamenti erano stati effettuati tramite società fiduciarie riconducibili al contribuente, limitandosi a sostenere che le stesse andavano qualificate come operazioni creditizie abusive solo per la presenza di un dato formale (la qualificazione delle operazioni come «finanziamento di terzi»), da sé solo però insufficiente e smentito sul piano sostanziale; -) dalle risultanze processuali non era emerso che dette operazioni di finanziamento avessero finalità speculative e che vi fossero stati dei rimborsi,con aggravio di interessi; -) al di fuori dei soggetti giuridici sopra elencati non risultavano operazioni di finanziamento verso altri (in particolare di soggetti davvero terzi rispetto al De Nicola e alle sue società), difettando, nella specie, tutti i presupposti caratterizzant i l'attività creditizia contestata al contribuente, che proprio per questa ragione, era l'Ufficio a dovere dimostrare, diversamente da quanto sostenuto.5.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a duemotivi.
6. De Nicola Carmine resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 1.Il primo motivo deduce la v iolazione e/o falsa applicazione di legge: art. 2359 cod. civ. e del decreto legislativo n.385/19 93 (TUB), artt.2697, 2195 cod. civ.ed art. 55 TUIR n. 917/1986 (art. 360 , primo comma,n. 3, cod. proc. civ. ). De Nicola Carmine non poteva essere considerato socio delle società C.I.S.E. s.r.l., U.C.I.S. s.r.l. , V.I.S. s.r.l., A.P.D. Group s.r.l., S.M.C. s.r.l. (la qualifica di socio potendo essere riconosciuta esclusivamente alle società fiduciarie attraverso le quali il De Nicola deteneva le partecipazioni nelle società medesime) e, di conseguenza, i finanziamenti sostanzialmente erogati alle società indicatedal De Nicola non potevano essere considerati eseguiti nella qualità di socio per mancanza dei requisiti richiesti dal codice civilee dalla delibera del Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio, emanata in attuazione del decreto legislativo n.385/1993 (Testo Unico leggi bancarie), né ricondotti ad operazioni infragruppo per mancanza dei presupposti normativi dettati dall'art. 2359 cod. civ.
In considerazione del fatto che il pactum fiduciae, comportante la nascita tra fiduciante e fiduciario di un rapporto di mandato all'esercizio dei diritti connessi alla partecipazione societaria diretto a conseguire un'amministrazione della partecipazione medesima disgiunta dalla titolarità effettiva, eravolto unicamente a governare la dinamica interna del rapporto, senza alcuna possibilità di rilevanza all'esterno, che la proprietà del bene resta va acquisita in capo al soggetto interposto, ad ogni effetto di legge, eche il patto interno, di portata meramente obbligatoria, non era opponibile ai terzi, d oveva ritenersi c he la qualità di socio p oteva essere riconosciuta soltanto all'effettiva proprietà dei titoli, ossia alla società fiduciaria, attesa l'inopponibilità di ogni diverso accordo avente efficacia esclusivamente interna perché posto solo a tutela degli assetti patrimoniali di fiduciantee fiduciario e che per questi motivi, solo la società fiduciaria erail soggetto legittimato ad esercitare la funzione di socio.
Inoltre i finanziamenti erogati non potevano essere rivendicati da parte del De Nicola Carmine quali eseguiti nell'ambito dello stesso gruppo imprenditoriale ex art. 2359 cod. civ. , come aveva anche erroneamente riconosciuto la sentenza impugnata perché i finanziamenti eseguiti dal De Nicola, pur riconoscendogli la titolarità delle quote, erano stati eseguiti fuori dal mandato fiduciario e non nell'esercizio della funzione di socio la quale, spettava, in modo esclusivo, alle fiduciarie che rivestivano tale figura essendo soggetti iscritti alibro soci e a i titolari dei diritti scaturenti dalle partecipazioni in amministrazione fiduciaria; le società del gruppo De Nicola non avevano alcun controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., in quanto lesocietà finanziate non facevano parte di un gruppo di imprese, non essendo stata provata un'attività di « Direzione e coordinamento»da parte di una delle società finanziatrici, tantomeno, risultava presentata alla C.C.I.A.A. la comunicazione di tale assoggettamento.I finanziamenti d i De Nicola Carmine, dunque, non erano stati effettuati in qualità di socio e non erano stati effettuati nell'ambito di un gruppo societario.La natura dei rapporti partecipativi tra il De Nicola e le società in questione (estranee al gruppo) permettevano, dunque, di concludere che i finanziamenti erogati non potevano avere la natura di finanziamento soci, essendo soltanto le società fiduciarie e gli altri soggetti interposti nella partecipazione delle quote a poter esercitare tutti i diritti e obblighi discendenti dallo status di socio.
Il De Nicola, a vendo posto in essere finanziamenti senza il rispetto dei presupposti normativi che regolavanole modalità di finanziamento delle società, aveva creato un sistema finanziario parallelo ai canali ufficiali, in totale evasione d'imposta, evitando, per l'approvvigionamento delle risorse aziendali, il ricorso ai soggetti abilitati (banche, società finanziarie ecc.) i quali erano i soli organi deputati all'esercizio sia della raccolta di denaro che dell'attività di finanziamento, come previsto dal decreto legislativo n. 385/ 19 93 T.U.B.
La sentenza impugnata, riconoscendo la legit timità fiscale dell'operato delcontribuente, ha, di fatto , riconosciuto la legittimità di un'attività di raccolta fondi e di finanziamento da parte di un soggetto al di fuori delle modalità e requisiti previsti dal Testo Unico Bancario, violandone, pertanto,il dettato normativo. 1.1Il motivo è infondato. 1.2 Deve premettersi che , secondo la prospettazione erariale , l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione ha tratto origine da una verifica fiscale svolta dalla Guardia di Finanza, nei confronti di De Nicola Carmine,che ha fatto seguito ad una distinta attività di controllo svolta nei confronti della società Opus Sapientia Dei ed Mariae Iri School College s.r.l., le cui quote partecipative al capitale sociale erano detenute dal De Nicola e dalla di lui coniuge Orlando Maria Grazia.
In tale sede, era stato accertato che tali società, nel periodo 2003-2007, avevano effettuato consistenti finanziamenti in favore di altresocietà, attraverso conferimenti infruttiferi operati dal socio De Nicola Carmine. L'attività di controllo eseguita dalla Guardia di Finanza, per agli anni 2004-2008 e l'esame della documentazione bancaria acquisita, unitamente alle informazioni reperite in sede di verifica fiscale nei confronti della società Opus Sapientia Dei ed Mariae Iri School College s.r.l., aveva no evidenzia to la presenza di consistenti finanziamenti da parte del De Nicola nei confronti di diverse compagini societarie, che erano state suddivise dai verificatori in due categorie: società aderenti al «Gruppo De Nicola Carmine»e società estranee a detto raggruppamento, per le quali le compagini societarie non palesavano una rete di partecipazioni incrociate tali da ricondurle al gruppo; veniva accertata la regolarità delle operazioni finanziarie avvenute infragruppo, ove il De Nicola, attraverso conferimenti infruttiferi, aveva riversa to le risorse finanziarie acquisite dagli istituti bancari nella Opus Sapientia Dei ed Mariae Iri School College s.r.l., che, poi, avevano gestito il flusso e la ripartizione verso le altre società del gruppo per lo sviluppo delle attività esistenti e/o per la realizzazione di nuove attività produttive; viceversa, l'esame dei rapporti finanziari tra il De Nicola e le altre società non appartenenti al gruppo (e, in particolare, le società C.I.S.E. s.r.l.,U.C.I.S. s.r.l., V.I.S. s.r.l. , A.P.D.
Group s.r.l. , S.M.C. s.r.l.),aveva evidenzia to « l'esercizio abusivo di un'attività finanziaria da parte del contribuente, avente natura imprenditoriale, per la sistematicità con cui detti finanziamenti venivano erogati» e specificamente l'esercizio di « un'attività creditizia identificabile con il codice attività 64.92.09 non dichiarata dal contribuente, esercitata in completa evasione di imposta senza porre in essere alcun adempimento di natura contabile previsto per la specifica attività dalla normativa tributaria e civilistica». La Guardia di Finanza, poi, ai fini della ricostruzione della base imponibile da recuperare a tassazione, aveva preso i n considerazione le movimentazioni risultanti dai conti correnti bancari personali del De Nicola Carmine, che avevanoevidenziato ingenti movimenti di contanti in addebito e in accredito per i quali il contribuente non aveva forni to alcuna giustificazione.
In particolare, il De Nicola non era stato in grado di dimostrare, né in sede di verifica, né nella successiva memoria al p.v.c., la provenienza del denaro contante accreditato sui propri conti, né la destinazione dei prelevamenti in contanti effettuati.1.3 Ciò posto, la Commissione tributaria regionaleha affermato che :
1) la stessa Agenzia delle Entrate aveva affermato nell'avviso di accertamento (a pag. 4, prima alinea) che il De Nicola deteneva le quote delle società C.I.S.E. s.r.l., U.C.I.S. s.r.l. , V.I.S. s.r.l. , A.P.D. Group s.r.l., S.M.C. s.r.l. per il tramite di s ocietà fiduciarie e che, dunque, anche le operazioni di finanziamento poste in essere nei confronti di dette società dovevano essere ricondotte al «Gruppo De Nicola» e sottostare allo stesso trattamento riservato alle operazioni di finanziamento effettuate«direttamente» alle società riconducibili al De Nicola, con la conseguente esclusione, anche per dette operazioni di finanziamento, dello svolgimento di una attività creditizia abusiva;
2) la prova dell'esercizio abusivo dell'attività finanziaria da parte del De Nicola non poteva ricavarsi dal fatto che i finanziamenti risultavano nelle contabilitàdelle società finanziate come finanziamenti di terzi con obbligo di restituzione e non come conferimenti o finanziamenti di soci, dei quali non si faceva menzione nei verbali di assemblea o nella nota integrativa, in quanto si trattava di un dato formale non sufficiente a far presumere lo svolgimento di un'attività creditizia, peraltro smentito dal dato sostanziale (ammesso dalla stessa Agenzia delle entrate) della partecipazione fiduciaria del De Nicola nelle società che effettuavano il finanziamento;
3) le risultanze processuali non avevano evidenziato che tali operazioni di finanziamento avessero finalità speculativee che vi fossero stati dei rimborsi, con a ggravio di interessi ;
4) non risultavano operazioni di finanziamento verso altri e, in particolare di soggetti davvero terzi rispetto al De Nicola e alle sue società(cfr. pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata). 1.4 Ed invero, questa Corte, in tema, ha affermato che: -) ai fini delle imposte sui redditi, l'esercizio delle attività di cui all'art.2195 cod. civ., tra le quali rientrano quelle ausiliarie del mediatore e del procacciatore d'affari, determina sempre la sussistenza di un'impresa commerciale, indipendentemente dall'assetto organizzativo scelto, ma è necessario che sussista il requisito dell'abitualità, da intendersi come attività stabile nel tempo con riguardo al periodo d'imposta(Cass., 4 dicembre 2019, n. 31643); -) non vi è coincidenza tra la nozione tributaristica dell'esercizio delle imprese commerciali e quella civilistica; infatti, l'art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di Iva e l'art. 55 del TUIR in materia di imposte sui redditi, fanno riferimento all'esercizio professionale ed abituale ancorché non esclusivo, delle attività indicate dagli artt. 2195 cod. civ. e 2135 cod. civ., sebbene non siano organizzate in forma di impresa e, dunque, prescindendo dal requisito organizzativo, che al contrario rappresenta un elemento qualificante ed indispensabile per la configurazione dell'impresa commerciale agli effetti civilistici.
Incombe sul giudice di merito l'onere di apprezzare ed accertare la sussistenza dei requisiti della professionalità ed abitualità nell'attività svolta dal contribuente, ossia il carattere continuativo e stabile dell'attività imprenditoriale, che difetta nell'ipotesi in cui siano compiuti atti isolati di produzione e commercio(Cass., 5 dicembre 2014, n. 25777); -) l'erogazione di somme che, a variotitolo, i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo oppure di apporto del socio al patrimonio della società; la qualificazione, nell'uno onell'altro senso, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, e la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi, dovendosi, inoltre, avere riguardo, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà, alla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio, da reputarsi determinante per stabilire se si tratti difinanziamento o di conferimento, in considerazione della soggezione del bilancio all'approvazione dei soci ( Cass. , 23 marzo 2017, n. 7471;
Cass., 3 dicembre 2014, n. 25585); -) anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria prevale la titolarità effettiva rispetto a quella apparente nel caso di acquisto di azioni di cui si assuma la titolarità nei confronti dei terzi, ma con il patto interno di riconoscere il fiduciante come unico proprietario di esse; (Cass., 28 aprile 2021, n. 11226, in motivazione, che richiama anche Cass.,Sez. U., 10 dicembre 1984, n. 6478 ; Cass. 27 febbraio 2015, n. 4049); -) in caso di capitali conferiti a società fiduciarie di cui alla l egge n. 1966 del 1939, lo strumento giuridico utilizzato per l'adempimento è quello delmandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei capitali medesimi, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo aimandanti (cfr.
Cass., Sez. U., 27 aprile 2022, n. 13143; Cass., 23 dicembre 2020, n. 29410), con la conseguenza che le azioni a tutela della proprietà dei beni spettano al fiduciante (Cass., 23 marzo 2018, n. 7364). 1.5 P roprio co n riferimento a que sto specifico ultimo p rofilo deve osservarsi che l'Amministrazione finanziaria, pur affermando, peraltro in modo conforme all'orientamento di questa Corte di legittimità, la natura meramente «formale» del dato dell'intestazione del bene alla società fiduciaria, valorizzando, di contro, l'elemento «sostanziale» della titolarità del bene stesso in capo al fiduciante, non ne trae le debite conseguenze, ovvero la diretta riconducibilità a De Nicola Carmine delle operazioni di finanziamento effettuate nei confronti delle società C.I.S.E. s.r.l., U.C.I.S. s.r.l., V.I.S. s.r.l., A.P.D.
Group s.r.l., S.M.C. s.r.l., in quanto il De Nicola, ne possedeva le quote per il tramite di società fiduciarie, come correttamente affermato dalla Commissione tributaria regionale a pag. 9 della sentenza impugnata.1.6Ed invero, come affermato da questa Corte l'accordo fiduciario si configura come una combinazione di due fattispecie negoziali collegate, l'una costituita da un negozio traslativo a carattere esterno, realmente voluto ed avente efficacia nei confronti dei terzi, e l'altra (il c.d. pactum fiduciae) avente carattere interno ed effetti meramente obbligatori, diretta a modificare il risultato finale del negozio esterno mediante l'obbligo assunto dal fiduciario di trasferire al fiduciante il bene o il diritto che ha costituito oggetto dell'acquisto (cfr.
Cass., 21 marzo 2016, n. 5507; Cass., 8 settembre 2015, n. 17785 ). Dunque, l'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie dà luogo ad un'ipotesi di interposizione reale di persona, in virtù della quale l'interpostoacquista la titolarità delle azioni o delle quote, ma è tenuto ad osservare un determinato comportamento convenuto in precedenza con il fiduciante (le società fiduciarie); tale obbligo, pur potendo incidere sulle concrete modalità di esercizio dei diritti sociali e di adempimento dei correlati doveri, non comporta alcun effetto nei rapporti con la società o gli altri soci, nei confronti dei quali viene in considerazione esclusivamente la titolarità formale della partecipazione (Cass., 13 settembre 2019, n. 22903). 1.6.1 Nella sostanza la Corte di Cassazione ha ritenuto che « la proprietà della società fiduciaria, pur non potendosi dire fittizia, viene ad assumere, pur tuttavia, connotazione meramente "formale"mentre il fiduciante, nonostante la formale intestazione del bene alla fiduciaria ne conserva la proprietà "sostanziale"ed è quindi in grado di disporre direttamente, senza necessità di alcun formale ritrasferimento dei titoli da parte delle società»(cfr. anche Cass. 14 ottobre 1997, n. 10031) e ancora che «nella società fiduciaria, i fiducianti…vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alle società ed a queste strumentalmente intestati»(cfr. anche Cassazione, Sez.
U., 21 maggio 1999, n. 4943).1.6.2 Ed invero, il principio appena richiamato, che afferma la prevalenza della « sostanza » (fiduciante) sulla « forma » (società fiduciaria intestataria) è stato condiviso anche dalla Agenzia delle Entrate in tema di applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni (cfr. Circolare 28/E del 27/3/2008, cap. 3 e 4.1). 1.6.3Con riferimento alla vicenda in esame, viene, dunque, in rilievo non tanto il rapporto sociale ( avente natura estern a ed efficace nei confronti dei terzi), quanto quello interno tra il De Nicola (fiduciante) e le società fiduci arie , che costituisce il fondamento « sostanziale » dei finanziamenti corrisposti dal De Nicola alle società C.I.S.E. s.r.l., U.C.I.S. s.r.l., V.I.S. s.r.l., A.P.D.
Group s.r.l., S.M.C. s.r.l., società di cui il De Nicola possedeva le quote di partecipazione tramite società fiduciarie, mandatarie senza rappresentanza (ovvero società che agivano in nome proprio, m a per conto del fiduciante in ossequio al «pactum fiduciae»tra di loro stipulato). A conferma di ciò, peraltro, le società fiduciarie (soggetti mandatari senza rappresentanza) non hanno rivestito alcun ruolo nell'attività di intermediazione, essendo stato accertato che tale ruolo era stato assunto direttamente dal De Nicola (soggetto mandante), che è, poi, quello che ha ritenuto il giudice di merito di secondo grado, laddove, a pag. 9 della sentenza impugnata, ha affermato che se era vero che le quote delle società C.I.S.E. s.r.l., U.C.I.S. s.r.l., V.I.S. s.r.l., A.P.D.
Group s.r.l., S.M.C. s.r.l. erano detenute dal De Nicola per il tramite di società fiduciarie, allora esse andavano ricondotte «fiduciariamente» al «Gruppo De Nicola». 1.7 Deve, quindi, concludersi che correttamente la Commissione tributaria regionaleha ritenuto che, nella vicenda in esame, difettavano tutti i presupposti caratterizzanti l'esercizio abusivo di una attività creditizia, poiché le operazioni di finanziamento oggetto di accertamento erano state effettuate da società comunque riconducibili alla proprietà di De Nicola Carmine nei confronti di società sempre riferibili al De Nicola (e non anche di una generalità di soggetti) ed erano prive di finalità speculative, non essendo stata data la prova di rimborsi,con aggravio di interess i. 1.8Rileva per il resto un ulteriore profilo di inammissibilità del primo motivo, atteso che la doglianza formulata, laddove censura l’accertamento in fatto operato dai giudici di secondo grado in ordine al difetto dei presupposti caratterizzanti l’attività creditizia che aveva riguardato le sole società individuate e non anche soggetti terzi, involge una questione di merito, come tale diretta ad un riesame del merito della causa, non consentito nel giudizio di legittimità, tenuto conto del principio di diritto secondo cui:
«Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass., 26 ottobre 2021, n. 30042).
2. Il secondo motivo deduce la v iolazione e/o falsa applicazione di legge: art. 32, comma 1, n. 2) , del d. P.R . n. 600/1973; art. 51, comma 2, nn.
2) e 7),del d.P.R . n. 633/1972, art. 2697 c od. civ. (art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ. ). I giudici della C ommissione tributaria regionale avevanocompletamente disatteso la presunzione prevista dall'art. 32 del d.P.R. n. 600/ 19 73, applicabile nei confronti di qualsiasi contribuente, limitando la propria motivazione alla riconducibilità o meno delle movimentazioni a società del «Gruppo De Nicola», ma ignorando completamente che il contribuente non aveva mai fornito alcuna giustificazione analitica delle movimentazioni riscontrate sui conti correnti bancari nella sua disponibilità.
Il contribuente non aveva fornito né in sede di verifica, né in sede accertativa, né in nessuno dei gradi di merito, la prova contraria richiesta dall'art.32 del d .P.R. n. 600/ 19 73 circa l'irrilevanza, ai fini tributari, delle movimentazioni bancarie contestate dall'Ufficio negli avvisi di accertamento. A fronte dell'evidenza del dato bancario oggettivo, della rilevazione da parte dell'Ufficio di significative movimentazioni di denaro contante sui conti bancari e postali, incompatibili con la complessiva capacità contributiva dello stesso, ed in assenza di valide giustificazioni, in applicazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto dichiarare la piena legittimità dei recuperi effettuati, basati sulle risultanze bancarie acquisite legittimamente e soggette al regime giuridico descritto.
Di contro, i giudici di secondo grado avevano limitato la propria decisione alla riconducibilità o meno delle movimentazioni a società del « Gruppo De Nicola » ed avevano completamente trascurato di considerare che il contribuente non aveva fornito alcuna giustificazione analitica delle movimentazioni riscontrate sui conti correnti nella sua disponibilità, che, di conseguenza, dovevano ritenersi senz'altro imponibili ai fini fiscali. 2.1In disparte l'inammissibilità del motivo che eccepisce un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., (atteso che una violazione di legge non può dipendere da un vizio di motivazione, trattandosi di vizi diversi e non sovrapponibili, dato che l'uno attiene al giudizio di dirittoe l'altro al giudizio di fatt o ), il motivo è infondato, in quanto la Commissione tributaria regionale ha ritenuto, con un accertamento in fatto non censurabile in sede di legittimità, che sulla base delle risultanze processuali non poteva affermarsi che le operazioni poste in essere avessero finalità speculative e, dunque, che vi fossero stati dei rimborsi, con aggravio di interessi e che, nell'assenza di operazioni di finanziamento poste in essere nei confronti di soggetti terzi rispetto al De Nicola e alle sue società, difettavano tutti i presupposti che caratterizzavano l'attività creditizia contestata al contribuente, presupposti che dovevano essere dimostrati dall'Ufficio e non dal contribuente (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata). 2.2Non sussiste, pertanto, alcuna violazione delle norme richiamate, avendo i giudici di secondo grado sostanzialmente affermato che era prioritario l'accertamento dell'effettivo esercizio dell'attività creditizia contestata, in ordine alla quale l'Ufficio finanziario non aveva dato la prova, pur incombendo sullo stesso il correlato onere probatorio, e dovendosi richiamare le risultanze degli accertamenti bancari solo all'esito del raggiungimento di detta prova e ai fini della ricostruzione della base imponibile da recuperare a tassazione (ciò peraltro corrisponde, per quanto diffusamente sopra rilev ato . anche alla prospettazione erariale); il contribuente, tuttavia, con riferimento agli accertamenti bancari, aveva assunto che i conti correnti avevano la funzione di conto di cassa delle società e che sugli stessi confluivano le disponibilità finanziarie delle attività imprenditoriali delle società allo stesso riferibili, sia direttamente, che indirettamente, che, poi, venivano ridistribuite a seconda della necessità delle diverse società, al fine di ottenere la migliore gestione della tesoreria delle varie aziende. 3.Per quanto esposto, il ricorso va rigettato. 4.Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti in ragione della novità delle questioni trattate.Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti dell