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Ordinanza — n. 8070/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax authority's appeal, quashing regional court's partial annulment of VAT penalty bill.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8070/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a regional court decision that partially annulled a VAT payment notice. The regional court had reduced penalties by applying a legal cumulation system, but the higher court found this issue belonged to the judge ruling on the final penalty year, not the one reviewing the notice. Consequently, the Court quashed the regional decision regarding the penalties and rejected the taxpayer's original claim for legal cumulation.

Regesto Legislator

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Art. 68 D.Lgs. 546/1992; Art. 360 c.p.c.: The judge determining the validity of the payment notice for the final tax year is competent to re-determine the total penalty, absorbing the issue of legal cumulation between sanctions for different tax years.

Parole chiave

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VAT payment notice legal cumulation of penalties tax authority appeal judicial competence final tax year tassa cumulativa a cascata cumulo di prestazioni d'assicurazione arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 68 D.Lgs. 546/1992
C .una cartella di pagamento con cui l’Uff icio ha provveduto a riprese per I.V.A., interessi e sanzioni relativamente agli annidi imposta 1991 e 1992 , conseguenti a ruolo formato, ex art. 68 del D.Lgs.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
663766-01), nella specie non avvenuta; che con il primo motivo la difesa dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE lamenta(in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 3, co. 3 e 12 D.Lgs. 472/1997
663766-01), nella specie non avvenuta; che con il primo motivo la difesa dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE lamenta(in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 2909 c.c.
472/1997; art. 2909 c.c., art.
Art. 324 c.p.c.
2909 c.c., art. 324 c.p.c.
art. 2909 c.c
472/1997; art. 2909 c.c., art.
art. 324 c.p
2909 c.c., art. 324 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 1, 19.5.2016, n. 10329
da Cass., Sez. 1, 19.5.2016, n. 10329, Rv.
Cass., Sez. 5, 2.3.2020, n. 5648
Ordinanze nn. 985 e 986 del 2015
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 11878 - 2016, propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA , alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di incorporante, per fusione, la EQUITALIA POLIS S.P.A., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. GIOVANNI GRILLETTO, unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE(giovannigrilletto@avvocatinapoli.legalmail.it); -controricorrente adesiva - nonché contro F.LLI D’ESPOSITO FU FRANCESCO SAVERIO S.N.C. (C.F. 00716160635), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso , dall’AVV.

MAURIZIO RUMOLO, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA PARAGUAY, n. 5, presso lo studio dell’AVV. ROSARIO SICILIANO (maurizio@pec.legalerumolo.it); -controricorrente - avverso la sentenza n. 9934/15 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dellaCAMPANIA, depositata l’11/11/2015 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla F . LLI D ’ ESPOSITO FU FRANCESCO SAVERIO S . N . C .una cartella di pagamento con cui l’Uff icio ha provveduto a riprese per I.V.A., interessi e sanzioni relativamente agli annidi imposta 1991 e 1992 , conseguenti a ruolo formato, ex art. 68 del D.Lgs. 546 del 1992, sulla scorta delle sentenze nn. 77 e 78 del 29.4.2009 della C.T.R. di Napoli; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli che, con sentenza n. 12573/2014, rigettòil ricorso; che la F .

LLI D ’ ESPOSITO FU FRANCESCO SAVERIO S . N . C . propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania, la quale, con sentenza n. 9934/15, depositata il 11/11/2015 accolse parzialmente il gravame, annullando la cartella impugnata limitatamente alle sanzioni irrogate, da rideterminare applicando il sistema del cumulo giuridico; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso adesivoal principale (in tal guisa dovendosi correttamente qualificare l’atto in questione.

Arg. da Cass., Sez. 1, 19.5.2016, n. 10329, Rv. 639667-01) l’ EQUITALIA SUD S . P . A .; si è altresì costituita con controricorso la F . LLI D ’ ESPOSITO FU FRANCESCO SAVERIO S . N . C .; Rilevato, in via del tutto preliminare, che, per effetto del principio della cd. perpetuatiodell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art.85 cod. proc. civ.), l'estinzione dell'agente della riscossione EQUITALIA SUD e l'automatico subentro ad esso del successore AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , disposti dall'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello ius postulandi e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (Cass., Sez. 5, 3.2.2022,n. 3312, Rv. 663766-01), nella specie non avvenuta; che con il primo motivo la difesa dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE lamenta(in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, c. 3, D.Lgs 546/1992” (cfr. ricorso, p. 27), per avere la C.T.R. erroneamente annullato la cartella impugnata, in relazione alle sanzioni applicate alla contribuente, a cagione della supposta violazione del cumulo giuridico laddove, al contrario, tale doglianza avrebbe dovuto essere svolta non già nel giudizio avente ad oggetto cartella quanto, piuttosto, nei giudizi di impugnazione proposti dalla società F .

LLI D ’ ESPOSITO avverso i sottostanti avvisi di rettifica; che la doglianza è stata fatta propria – come anticipato - da parte della EQUITALIA SUD S . P . A .; che il motivo è fondato; che le sanzioni oggetto di ripresa nella cartella de qua agitur sono quelle indicate dalle due sentenze della C.T.R. della Campania nn. 78 e 79 del 29.4.2009: sennonché, posto quanto già osservato in precedenza circa la non opponibilità, nella specie, del giudicato esterno formatosi rispetto a tali pronunce, nondimeno osserva il Collegio come, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, in caso di processi separati relativi ad avvisi contenenti irrogazione di sanzioni della stessa indole, commesse in periodi di imposta diversi, è l'ultimo giudice (quello, cioè, chiamato a pronunciarsi sull’atto impositivo relativo all’ultima annualità oggetto di ripresa) ad essere competente alla rideterminazione del la "sanzione complessiva"e tanto fino a che le precedenti sentenze non siano passate in giudicato(arg. da Cass., Sez. 5, 2.3. 2020 , n. 5648 , Rv. 657376-01, §§ 6.1 ss.); che, dunque, non è il giudice dell’impugnazione della cartella che deve essere interessato della questione relativa al(l’omessa applicazione del) cumulo giuridico tra sanzioni relative a riprese concernenti annualità di imposta diverse quanto, piuttosto, il giudice chiamato a pronunziarsi sulla legittimità dell’atto impositivo contenente le sanzioni applicate sull’ultima annualità (nella specie, il 1992) ed a detta cartella sotteso; che quanto precede determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorso (con cui parte ricorrente si duole - in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. - della “ violazione e/o falsa applicazione di legge: artt. 3, co. 3, e 12 D.Lgs. 472/1997; art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c.

Eccezione di giudicato esterno” - cfr. ricorso, p. 28 - per avere la C.T.R. erroneamente disposto la rideterminazione delle sanzioni da applicare alla contribuente, nonostante i titoli sottesi alla cartella di pagamento impugnata e, cioè, le sentenze nn. 77 e 78 del 29.4.2009 della C.T.R. della Campania, siano divenuti definitivi, anche in relazione alle sanzioni, per effetto della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le stesse delle ordinanze assunta da questa Corte con le ordinanze nn. 985 e 986 del 2015); Ritenuto, in conclusione, che il primo motivo di ricorso debba essere accolto, con assorbimento del secondo; che da quanto precede discende la cassazione della decisione impugnata, limitatamente al capo oggetto di impugnazione.

Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa ben può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso della società contribuente anche in relazione alla chiesta applicazione del cumulo giuridico tra sanzioni; che, quanto alle spese di lite, quelle di merito vengono compensate integralmente tra le parti, in considerazione del recente consolidamento dell’orientamento sotteso all’accoglimento del primo motivo, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e rigetta il secondo motivo di ricorso. Per l’effetto, cassa la decisione impugnata limitatamente al profilo relativo alle sanzioni e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della F . LLI D ’ ESPOSITO FU FRANCESCO SAVERIO S . N . C ., anche in relazione al capo impugnato. Compensa integralmente tra le parti le spese delle fasi di merito e condannala F . LLI D ’ ESPOSITO FU FRANCESCO SAVERIO S . N . C ., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento:

a) in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE ,in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 6.000,00 (seimila/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito;

b) in favore dell’ EQUITALIA SUD . S . P . A ., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in