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Ordinanza — n. 8035/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses betting tax appeal due to payment by third-party bookmaker solidary obligor.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8035/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed William Santoro's appeal against a tax assessment levied on his company for managing sports betting. Although the company argued the tax lacked territoriality and violated EU law, the court noted that the solidary obligor, SKS365 Malta LTD, had already paid the disputed amount in October 2020. Consequently, the court declared the litigation extinguished because the subject matter of the dispute had ceased to exist.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.; Art. 372 c.p.c.: The filing of an appeal is extinguished when the subject matter of the dispute ceases to exist due to the payment of the assessed tax by a solidary obligor.

Parole chiave

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cessation of subject matter solidary obligor payment tax appeal extinction EU law compatibility betting tax territoriality tassa sulle case da gioco assicuratore estero imposta sulle imbarcazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.
Considerato che -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 288 del 1998
3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett.
Art. 1326, comma 1, c.c.
288 del 1998 nonché dell’art. 1326, comma 1, c.c. Carenza del requisito della territorialità dell’imposta; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art.
Art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1998
3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1998 come interpretato dalla legge di interpretazione autentica n.
Art. 401 della Direttiva 2006/112/CE
360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 401 della Direttiva 2006/112/CE, art.
Art. 135, par. 1, lett. i) della Direttiva 2006/112/CE
401 della Direttiva 2006/112/CE, art. 135, par.
Art. 168 della Direttiva 2006/112/CE
Art. 380bis1 c.p.c.
Incompatibilità della normativa impositrice con la superiore legislazione comunitaria;-in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 c.p.c.
Art. 372 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
288 del 1998 nonché dell’art. 1326, comma 1, c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n.14782 del 07/06/2018
13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n.14782 del 07/06/2018;
Cass. n. 9208 del 2022
Cass. n. 9208 del 2022). Per questi mot
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 15378 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto Da William Santoro, titolare della ditta individuale Nova Dental, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dall’Avv.to Gilberto Casella Pacca di Matrice (in sostituzione dell’Avv.to Pietro Boria), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma Via Oslavia n. 30; - ricorrente - Oggetto: Tributi Imposta unica scommesse 2013 contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore; -intimato - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 4836/ 13 /201 8 , depositata in data 9 novembre 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 dal Consigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera; rilevato che: -William Santoro, titolare della ditta individuale Nova Dental, propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva rigettato l’appello nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 4230/21/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva rigettato il ricorso della suddetta ditta-esercente l’attività di gestione di ricevitoria di scommesse sportive per conto del bookmaker estero “SKS365 Malta LTD”- avverso l’avviso n. prot. 0054500 con il quale l’Agenzia aveva accertato nei confronti della suddetta contribuente, qualeobbligata principale nella qualità di Centro trasmissione dati (CTD), la debenza, per l’anno 2013, dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l’importo di euro 16.182,28 oltre sanzioni e interessi; -in punto di diritto, la CTR ha osservato che era infondata la tesi di parte contribuente secondo cui le scommesse erano gestite dal bookmaker estero che, ricevutane la richiesta per via telematica dagli scommettitori per il tramite della società appellante, decideva poi se accettarla o meno, in quanto “il contratto si perfeziona[va] in Italia atteso che in Italia il giocatore [aveva] conoscenza dell’accettazione o del diniego da parte della ricevente concessionaria ex art. 1326, comma 1, c.c.”; assorbiti gliulteriori motivi di censura. -rimane intimata l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; -il ricorrente ha depositato memoria chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l’avvenuto pagamento in data 20 ottobre 2020- come da documentazione allegata alla nota di deposito documenti ex art. 372 c.p.c.-dell’importo di cui all’avviso di pagamento in questione ad opera dell’obbligato solidale SKS365 Malta LTD;

Considerato che -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett.

b) della legge n. 288 del 1998 nonché dell’art. 1326, comma 1, c.c. Carenza del requisito della territorialità dell’imposta; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1998 come interpretato dalla legge di interpretazione autentica n. 220 del 2010, art. 1, comma 66- Carenza di soggettività passiv a in capo al contribuente; -con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 401 della Direttiva 2006/112/CE, art. 135, par. 1, lett. i) (esenzione) e 168 (detrazione) della Direttiva 2006/112/CE.

Incompatibilità della normativa impositrice con la superiore legislazione comunitaria;-in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 c.p.c. chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo l’obbligata solidale SKS365 Malta LTD – come da corrispondenza via mailallegata alla nota di deposito documenti ex art.372 c.p.c. – provveduto , in data 20 ottobre 2020, al pagamento dell’importo di cui all’avviso di accertamento n. 54500 in questione; -rilevato che dalla corrispondenza via mail intercorsa tra le parti e depositata in atti si evince l’avvenuto versamento in data 20 ottobre 2020 dell’importo di cui all’avviso di accertamento in questione ad opera dell’obbligato solidale-bookmaker SKS365 Malta LTD; - alla luce di quanto sopra ne consegue l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; -nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimasta intimata l’Agenzia; - la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n.14782 del 07/06/2018;

Cass. n. 9208 del 2022). Per questi mot