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Ordinanza Interlocutoria — n. 8031/2023 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax appeal to allow taxpayer to pursue simplified settlement under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8031/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the ongoing tax appeal regarding fuel excise duties to allow the taxpayer to seek a simplified settlement. The taxpayer invoked a specific provision of the December 2022 law to request this suspension, arguing it was necessary to reach an agreement. The court granted the request, pausing the litigation until July 2023 to facilitate the potential resolution.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022; The court may suspend proceedings upon taxpayer request to enable the pursuit of a simplified settlement procedure.

Parole chiave

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tax appeal suspension simplified settlement procedure fuel excise duties L. 197/2022 provision procedural pause order imposta sui carburanti detrazioni e rimborsi ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022
La Corte dichiara la sospensione del presente giudizio fino al 10/07/2023 ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo ruol
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26825/2019 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Martin Antonio, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 10, presso lo studio dell’avv. Filippo Castellani, che lo rappresenta e difende, unitamente all’avv. Giuliano Marchi, giusta procura speciale in calce al controricorso;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 66/08/19, depositata il 7 febbraio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -Accise sul carburante per autotrazione - Istanza di sospensione -Rinvio a nuovo ruolo. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 66/08/19 del 07/02/2019 la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 637/03/17 della Commissione tributaria provinciale di Padova (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da Antonio Martin avverso un avviso di pagamento per indebita compensazione di accise su carburanti per autotrazione relativamente al periodo 2010-2014.

2. Avverso la sentenza della CTR ADM proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

3. Antonio Martin resisteva in giudizio con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza ex art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, il contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio al fine di addivenire alla definizione agevolata della controversia.

2. Preso atto della sussistenza dei presupposti di legge, la causa va sospesa fino al 10/07/2023 e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dichiara la sospensione del presente giudizio fino al 10/07/2023 ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo ruol