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Ordinanza Interlocutoria — n. 7998/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax dispute proceedings until July 10, 2023, under the new simplified dispute resolution law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7998/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court granted the taxpayer's request to suspend the tax litigation proceedings until July 10, 2023. The taxpayer invoked the simplified dispute resolution mechanism introduced by Law No. 197 of 2022, which allows for expedited resolution of tax cases pending before the Supreme Court. The court accepted the suspension request because the taxpayer formally declared their intent to utilize this specific legal pathway, thereby halting the process until the designated deadline.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 186; Art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022: Tax proceedings involving the Revenue Agency pending before the Supreme Court may be defined via simplified procedures upon request, suspending the process until the specified deadline if the taxpayer opts for this route.

Parole chiave

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simplified dispute resolution tax litigation suspension Revenue Agency proceedings Law 197 2022 Cassation procedure IRPEF and VAT procedural suspension tassazione dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022
Considerato che: Va preliminarmente rilevato che il contribuente ha depositato istanza con la quale, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata delle liti fiscali, ha chiesto, a norma dell’art. 1, comma 197, l.
Art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022
Considerato che: Va preliminarmente rilevato che il contribuente ha depositato istanza con la quale, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata delle liti fiscali, ha chiesto, a norma dell’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022, di disporre la sospensione del processo sino al 10 luglio 2023.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: MONTEROSSO EMANUELE, rappresentato e difeso dall’Avv. Massimiliano Leonetti, elettivamente domic iliato all’indirizzo PEC segretariagba@legalmail.it; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 268/6/2021 della Commissione tributaria regionale delVeneto, depositata il l’8 febbraio 2021; udita la relazionedella causa svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito;

TRIBUTIRilevato che: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Veneto confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Veneziache aveva rigettato il ricorso proposto contro l’avviso di accertamento relativ o ad IRPEF e IVA per l’anno d’imposta 2013. Avverso la sentenzadella CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, sulla base diun motivo. L’Agenzia delle entrateresiste con controricorso. Considerato che: Va preliminarmente rilevato che il contribuente ha depositato istanza con la quale, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata delle liti fiscali, ha chiesto, a norma dell’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022, di disporre la sospensione del processo sino al 10 luglio 2023.

L’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022 stabilisce che «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia».

Inoltre, l’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 prevede che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Sulla base delle disposizioni innanzi richiamate l’istanza di sospensione del processo avanzata dal contribuente deve essere quindi accolta.

Il processo va dunque sospeso sino al 10 luglio 2023 e la causa rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Cortesospende il processo sino al 10 luglio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così d