Italian tax court declares revocation appeal inadmissible because the contested point was already decided in a prior ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the revocation appeal filed by the Tax Agency inadmissible. The agency argued that the lower court erred in fact by failing to recognize the absence of proof regarding the timely filing of the appeal. The court ruled that since the existence of this specific evidence was already a settled point in a previous interlocutory ruling, the lower court had addressed the issue directly. Consequently, the error of fact did not meet the statutory requirements for revocation, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395 n. 4 c.p.c.; Art. 391 bis, comma 1 c.p.c.: A revocation appeal is inadmissible if the alleged error of fact concerns a point already decided by the contested ruling, as the requirement of a non-decided point is not met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte SENTENZA sulricorso iscritt o al n. 11607 / 20 22 R.G. propost o da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Materassificio 2 Torri s.r.l. (c.f. 03742040375), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, da gli Avvocati Alice Cogliati Dezza e Alessandro Cogliati Dezza , presso il cui studio è elettivamente domiciliatain Roma alla Via Domenico Chelini n. 5 ; -controricorrente - Ric. n. 11607/2022 sez.
T –ud. 25-1-2023 est. Napolitano A. per la revocazione dell’ordinanza n. 29784 del 25 ottobre 2021 della Corte di Cassazione; udita la relazione della causa svolta daldott. Angelo Napolitano nella pubblica udienza del 2 5 gennaio 202 3 , tenutasi alla presenza delle parti e del Sostituto Procuratore Generale; udite le conclusioni del Sostituto P rocuratore Generale , dott. Giuseppe Locatelli, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; uditi, per l’Agenzia delle Entrate, gli Avvocati dello Stato Maria Francesca Saveried Angelo De Curtis; udito, per il Materassificio 2 Torri s.r.l., l’Avvocato Alessandro Cogliati Dezza;
Fatto Con avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate (d’ora in avanti anche “l’Ufficio” ) rettificò il reddito dichiarato per il 2009 dal Materassificio 2 Torri s.r.l. (d’ora in poi, anche “la società” o “la contribuente”), rilevando una base imponibile di euro 33.710. La contribuente impugnò il detto avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Bologna, che accolse il ricorso. Su appello dell’Ufficio, la C.T.R. dell’Emilia-Romagna riformò la sentenza di prime cure, disattendendo le doglianze de lla contribuente avverso l’avviso di accertamento impugnato in prime cure.
La contribuente propose ricorso per cassazione averso la sentenza d’appello, deducendo, pregiudizialmente, che l’Ufficio non aveva provveduto a depositare presso la C.T.R. prova della data di spedizione del plico contenente l’appello, al fine di dimostrare la tempestività dell’impugnazione rispetto al termine breve decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado.Ric. n. 11607/2022 sez. T –ud. 25-1-2023 est. Napolitano A. In secondo luogo, la contribuente si dolse della violazione della normativa in tema di accertamento induttivoe di connesse sanzioni amministrative.
Con l’ordinanza qui impugnata, questa Corte accolse il motivo di ricorso relativo all’omessa prova in appello, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della tempestività del gravamee, conseguentemente, decidendo nel merito, dichiarò inammissibile l’appellodell’Ufficio. Avverso l’ordinanza citata in epigrafe l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per revocazione, fondato sulla prospettazione dell’errore di fatto in cui sarebbe caduto il C ollegio giudicante nell’affermare che agli atti del giudizio di secondo grado non sarebbe stata versata la prova documentale della data di spedizionedell’atto di appello da parte dell’Ufficio.
Nel merito, ed auspicando la revocazione dell’ordinanza impugnata, l’Agenzia delle Entrate ha riproposto le difese contenute nel controricorso depositato nell’ambito dell’originario giudizio di cassazione. La contribuente si difende con controricorso, chiedendo che il ricorso per revocazione sia dichiarato inammissibile. Il Sostituto P.G. ha depositato una requisitoria scritta. Diritto Il ricorso è inammissibile. Risulta dagli atti del giudizio di cassazione presupposto che il fatto della presenza o meno, agli atti del giudizio di appello dinanzi alla C.T.R., della prova documentale della tempestiva spedizione da parte dell’Ufficio dell’atto di appello avverso la sentenza della C.T.P. ha costituito un “punto controverso” sul quale l’ordinanza qui impugnata si è pronunciata.
Infatti, la questione della esistenza agli atti del giudizio di secondo grado della prova documentale della tempestività della spedizione dell’atto di appello da parte dell’Agenzia delle Entrateè stata oggetto di un’ordinanza interlocutoria di questa Corte, oltre che delle memorie difensive depositate dalla contribuente.Ric. n. 11607/2022 sez. T –ud. 25-1-2023 est. Napolitano A. Orbene, ai sensi dell’art. 395n. 4 c.p.c., richiamato dall’art. 391 bis, comma 1c.p.c., la circostanza che l’errore di fatto riguardi un punto sul quale il provvedimento impugnato non si sia pronunciato per dirimere un contrasto (sullo stesso “punto”) tra le parti è un requisito di ammissibilità del ricorso per revocazione, ed in tal senso è la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 1, Sentenza n. 9527 del04/04/2019, Rv. 653687 - 01) .
Ne deriva l’inammissibilità dell’odierno ricorso. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, s i deve dare atto della non sussistenza de i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore del Materassificio 2 Torri s.r.l., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro tremila per onorari, oltre al rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltre ad euro duecento per esborsi. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se d