Court dismisses appeal regarding automatic debt cancellation, ruling case remanded for missing debt details.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the interlocutory appeal, ordering the case to be remanded to the registry to acquire the file. The appellant argued that specific tax debts were automatically annulled under the 2019 decree without further action. The court found the appeal inadmissible because the documentary evidence failed to establish when the ten payment orders were assigned to collection agents or their specific amounts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 d.l. 164/2019; Art. 16-quater d.l. 34/2019: The automatic annulment of debts under the stralcio regime requires proof of assignment to collection agents between 2000 and 2010 and a residual debt value under 1,000 euros; without such evidence, the annulment cannot be presumed and the case must be remanded for verification.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 1771/2015proposto da: CONSORZIO 3 MEDIO VALDARNO (già CONSORZIO DI BONIFICA PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA TUTELA DELL'AMBIENTE DELLA TOSCANA CENTRALE), con sede in Firenze, alla Via Giuseppe Verdi n. 16 (C .F . : 06432250485), in persona del Presidente pro tempore, Marco Bottino, a ciò autorizzato con il proprio decreto n. 201 del 26 novembre decreto n. 201 del 26 novembre 2014 e del decreto del Direttore n. 426 del 26 novembre 2014,rappresentato e difeso dagli A vv. ti Domenico Iaria (C.F. : RIADNC57T21G702C) e Gabriella Mattioli ( C.F.:
MTTGRL71E60A390X) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio (Studio Legale Lessona) in Roma, al Corso Vittorio Emanuele II n. 18 (fax n. 055/264470 , pec:domenicoiaria@pec.ordineavvocatifirenze.it; Contributo consorzio di bonifica – Annullamento ope legis cartelle di pagamento avvgabriellamattioli@puntopec.it), come da mandato a margine del ricorso; -ricorrente - contro 1) PATRIZIA FRANCI, nata a Montalcino (SI) il 12 giugno 1950e residente a Poggibonsi (SI), Loc. Le Piaggiole n. 17, nella qualità di socio, amministratore unico e, quindi, legale rappresentante pro - tempore della società "V.A.P.I.
ITALIA - S.r.l.", con sede in Poggibonsi (SI), alla Via Renato Fucini n. 4 (C.F. : 00720450527 ) ;
2) ROSSANO GIUBBOLINI, nato a Poggibonsi (SI) il 16 ottobre 1966 ed ivi residente, alla Via Antonio Pacinotti n. 2(C.F. : GBB RSN 66R16 G752G ) ; 3) - FRANCA SIMONI, nata a Castelfiorentino (FI) il 25 ottobre 1970 e residente a Poggibonsi (SI), allaVia Verdi n. 17, nella qualità di unico socio nonché amministratore e , quindi, legale rappresentante pro-tempore della società "GEFAT - S.r.l.", con sede in Poggibonsi (SI), alla Via Redipuglia n. 32 (C.F. : 01098260522), anche in veste di successore universale, in virtù della fusione per incorporazione, della società "LE FONTI - S.r.l. unipersonale", già con sede in Poggibonsi (SI), alla Via Redipuglia n. 32 (C.F. : 01189270521); 4) - LUIGI ADOLFO SALVIETTI, nato a Tavarnelle Val di Pesa (FI) il 09 febbraio 1955 e residente a Poggibonsi (SI), Loc.
San Martino n. 7/A(C.F.: SLV LDL 55B09 L067G ) ; 5) - MARIA TERESA BRUNI, nata a Siena (SI) il 29 giugno 1964 e residente a Poggibonsi (SI), Loc. San Martino n. 7(C.F.: BRN MTR 64H69 1726D) ; 6) - ANDREA TANZINI, nato a Siena (SI) il 29 maggio 1966e residente a Poggibonsi (SI), alla Via Verdi n. 11, nella qualità di socio, amministratore unico e, quindi, legale rappresentante pro - tempore della società "TANZINI IMMOBILIARE - S.r.l.", con sede in Poggibonsi (SI), alla Via Redipuglia n. 32 (C.F. : 00771390523), 7) - VITTORIO TADDEI, nato a San Gimignano (SI) il 06 novembre 1927 e residente a Poggibonsi (SI), alla Via delle Pancole n. 16/A, nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della società "EDIL TADDEI S.r.l.", con sede in Poggibonsi (SI), alla Via Del Secco n. 2/A(C.F.: 00715830527);rappresentati e difesi, in virtù delle procure speciali alle liti poste in calce al controricorso, dall'Avv.
Nicola Giuliani del Foro di Siena (C.F.: GLN NCL 46D02 D823D),il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria adita presso il proprio numero di fax: 0577- 285655 ovvero indirizzo di P.E.C.: avv.nicolagiuliani@pec.giuffre.it; -controricorrenti – -avverso la sentenza n. 1051/25/2014 emessa d a l la CTR Toscana in data 23/05/2014e non notif icata ; lette le conclusioni scritte del P.G. dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba , che ha concluso per il rigetto del ricorso. Rilevato che 1. Franci Patrizia, quale legale rappresentante della V.A.P.I.
Italia s.r.l., D’Aloisio Lorenzo, quale legale rappresentante della S.V.M. s.r.l., Giubbolini Rossano, Simoni Franca, quale legale rappresentante della Le Fonti s.r.l., la GEFAT s.r.l., Salvietti Luigi Adolfo, Corsi Piero, Bruni Maria Teresa, Tanzini Andrea, quale legale rappresentante della Tanzini Immobiliare s.r.l., e Taddei Vittorio, quale legale rappresentante della Edi Taddei s.r.l., proponevano ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze avverso dieci cartelle per il pagamento di contributi di bonifica a favore del Consorzio di Bonifica della Toscana Centrale relativi all’anno 2009, deducendo che, in mancanza della fruizione del beneficio, il contributo richiesto si traduceva in una ingiustificata imposta patrimoniale surrettizia sulla proprietà, che nelle cartelle non era stata indicata la sussistenza del perimetro di contribuenza ex art. 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, e che il consorzio non aveva provato che vi fosse stato un incremento di valore fondiario.
2. La Commissione tributaria provinciale dichiarava inammissibile il ricorso cumulativo, essendo diverse la natura e la modalità di determinazione del beneficio derivato ad ogni ricorrente.
3. Sull’appello dei contribuenti, la Commissione tributaria regionale Toscana accoglieva il gravame, evidenziando che era ammissibile il ricorso cumulativo, fondandosi le istanze su medesime questioni di fatto e di diritto, che il consorzio non aveva elaborato alcun piano generale di bonifica né un programma della bonifica, che il piano di classifica ed il perimetro di contribuenza erano stati adottati da un organo che non aveva il potere di farlo, che non risultava comunque effettuata la trascrizione del perimetro di contribuenza e che non era sufficiente qualsiasi vantaggio, ma era necessario che esso fosse di tipo fondiario (cioè strettamente incidente sull’immobile soggetto a contribuzione).
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio 3 Medio Valdarno (già Consorzio di bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell’ambiente della Toscana centrale) sulla base di tredici motivi. Franci Patrizia, quale legale rappresentante della V.A.P.I. Italia s.r.l., Giubbolini Rossano, Simoni Franca, quale legale rappresentante della GEFAT s.r.l. (incorporante della Le Fonti s.r.l.), Salvietti Luigi Adolfo, Bruni Maria Teresa, Tanzini Andrea, quale legale rappresentante della Tanzini Immobiliare s.r.l., e Taddei Vittorio, quale legale rappresentante della Edi Taddei s.r.l., hanno resistito con controricorso.
D’Aloisio Lorenzo, quale legale rappresentante della S.V.M. s.r.l., e Corsi Piero non hanno svolto difese. In prossimità dell’udienza pubblica entrambe le parti ha nno depositato memorieillustrative. Considerato che -Con memoria del 7 febbraio 2023 i resistenti hanno premesso che: -tutte le cartelle di pagamento sono da ritenere annullate ope legis in ragione del fatto che nelle more è entrato in vigore l'art. 4, comma 1 , del d.l. n. 119/2018, secondo cui: I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati.
L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili […] ; - n el caso di specie, le predette cartelle di pagamento sono contraddistinte da singoli importi inferiori alla prevista soglia di euro 1.000,00, ragion per cui ciascuna pretesa sostanziale appare divenuta inesigibile; - tanto premesso, hanno chiesto darsi atto dell’intervenuto annullamento delle cartelle, con condanna dell'ente impositore al pagamento delle spese in loro favore in applicazione del principio della cd. "soccombenza virtuale"; - l a norma invocata non richiede la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati, perché l'annullamento è automatico.
In particolare, il comma 1 dell'art. 4 d.l. citato ha stabilito che: «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili...».
L'art. 16 - quate r d.l. n. 34 del 2019, conv. con modif. in I. n. 58 del 2019, ha poi aggiunto che «Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione». Per quanto riguarda l'ambito operativo, il successivo comma 4 del medesimo articolo ha espressamente escluso l'annullamento ex lege dei crediti riguardanti il recupero di risorse proprie tradizionali dell'UE, l’IVA all'importazione, il recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dall'UE ovvero da condanne della Corte dei conti ed anche le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie inflitte in sentenze penali di condanna.
Tre sono i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio:
1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010; - i l limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione; - p ertanto, lo stralcio automatico da parte del Fisco riguarda, con effetto al 31 dicembre 2018, le cartelle esattoriali in cui:
a) il carico (inteso come singola partita di ruolo) o la cartella (a seconda dell’indirizzo cui si intenda aderire) risulta affidato dall'ente impositore all'agente della riscossione tra il 10 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010;
b) i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione) alla data del 24 ottobre 2018 sono di importo residuo massimo di euro 1 . 000,00 (comprensivo di sanzioni ed interessi); -tuttavia, sulla base della documentazione in atti, non è possibile stabilire quando le dieci cartelle di pagamento siano state affidate agli agenti di riscossione e, soprattutto, quale sia l’importo delle stesse (o, comunque, dei singoli carichi nelle medesime ricompresi). - pertanto , si rende necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, al fine di acquisire il fascicolo d’ufficio;
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per l’acquisizione del fascicolo