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Ordinanza Interlocutoria — n. 7948/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 7948/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7948/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: FERKAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n. 68, presso lo studio dell’Avv. Giovanni Puoti, rappresentata e difesa dall’Avv. Mattia Salvatore; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 892/8/2021 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 27 gennaio2021; udita la relazionedella causa svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito;

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 7948/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Questa Corte, con ordinanze n. 33270 e n. 33271 del 2022, ha rimesso alla Sezioni Unite la questione circa l’applicabilità anche in caso di improcedibilità del ricorso per cassazione, in quanto non depositato e non iscritto a ruolo, dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, in base al quale, quando l’impugnazione è dichiarata improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versareun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso. In attesa della decisione delle Sezioni Unite la causa va dunque rinviata nuovo ruolo.

Parole chiave

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garanzie in materia fiscale indagine per frode iva procedura giudiziaria tributaria liquidazione aziendale a fini fiscali responsabilità civile del consulente fiscale assistenza amministrativa fiscale internazionale
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Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: FERKAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n. 68, presso lo studio dell’Avv. Giovanni Puoti, rappresentata e difesa dall’Avv. Mattia Salvatore; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 892/8/2021 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 27 gennaio2021; udita la relazionedella causa svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito;

TRIBUTIRilevato che: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campaniaconfermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva rigettato i ricorsi propost i dalla società contribuente contro due avvisidi accertamento relativ i ad IVA per gli anni d’imposta 2013e 2014. Avverso la sentenza della CT R la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, sulla base ditre motivi. L’Agenzia delle entrateresiste con controricorso. Considerato che: Preliminarmente va rilevato che dal certificato negativo di cancelleria risulta che il ricorso per c assazione non è stato iscritto a ruolo.In caso di mancato deposito del ricorso nel termine di venti giorni dalla notifica alla controparte, a norma dell’art. 369, comma 1, cod. proc. civ., il ricorso è improcedibile.

Questa Corte, con ordinanze n. 33270 e n. 33271 del 2022, ha rimesso alla Sezioni Unite la questione circa l’applicabilità anche in caso di improcedibilità del ricorso per cassazione, in quanto non depositato e non iscritto a ruolo, dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, in base al quale, quando l’impugnazione è dichiarata improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versareun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso. In attesa della decisione delle Sezioni Unite la causa va dunque rinviata nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corterinvia la causa a nuovo r uolo . Così deciso in Roma,