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Ordinanza Interlocutoria — n. 7902/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax appeal process pending access to simplified dispute resolution under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7902/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court suspended the tax appeal process between the Revenue Agency and BOOST SPA until July 10, 2023. The parties contested tax adjustments for 2009 and 2010, with the taxpayer seeking simplified dispute resolution under the new law. The court granted the suspension request based on the statutory provision allowing for such procedural pauses.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197; Art. 1, comma 186, l. 29 dicembre 2022, n. 197: The court may suspend proceedings upon request if the party intends to access the simplified dispute resolution procedure.

Parole chiave

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tax appeal suspension simplified dispute resolution Revenue Agency procedural pause simplified litigation sospensione della riscossione fiscale differimento dell'imposizione sospensione dell'istruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197
In data 23 gennaio 2023 la controricorrente ha presentato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197, rappresentando di voler accedere alla definizione agevolata della lite a mente dell’art.
Art. 1, comma 186, l. 29 dicembre 2022, n. 197
In data 23 gennaio 2023 la controricorrente ha presentato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, l.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21351/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro BOOST SPA (già LEDIBERG S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in San Paolo D’Argon, rappresenta e difesa dagli avv. Francesco D’Ayala Valva e Pietro Antonio Biancato, elettivamente domiciliati in Roma, viale Parioli, 43, presso il primo, il tutto come da procura a margine del controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA, sez. staccata di Brescia, n.63/23/2018, depositat a l’otto gennaio 2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 febbraio 2023dal consigliere Alberto Crivelli. SOSPENSIONE L.Si dà atto che il Sostituto Procuratore generale ha chiesto la sospensione del processo. RILEVATO CHE:

1. La contribuente BOOST SPA (già LEDIBERG S.P.A.)chiedeva in primo grado l’annullamento di un avviso con cui era accertata per gli anni d’imposta 2009 e 2010 maggiori IRES e IRAP a seguito di rettifica delle relative dichiarazioni. La CTP accoglieva i ricorsi riuniti proposti avverso i due avvisi, e la CTR, adìta in sede di gravame dall’Agenzia delle entrate , rigettava lo stesso confermando la prima decisione.

2. L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato a due motivi. La contribuente si è costituita a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa, spiegando a sua volta ricorso incidentale fondato su un motivo e ricorso incidentale condizionato fondato su due motivi. In data 23 gennaio 2023 la controricorrente ha presentato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197, rappresentando di voler accedere alla definizione agevolata della lite a mente dell’art. 1, comma, comma 186, l.cit. CONSIDERATO CHE: 1.Con il primo motivo la ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, cod. proc. civ., 9 e 110, comma 7, TUIR, 2697 e 2729, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.; con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, num. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (omissione di motivazione), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ 2.

Con il ricorso incidentale la contribuente deduce l’inammissibilità dell’appello spiegato dall’Agenzia per carenza d’interesse, mentre con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato deduce, violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 110, TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.; e col secondo motivo violazione e falsa applicazione dell’art. 110, comma 7, TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.

3. A seguito dell’istanza di sospensione proposta, ed alla luce della documentazione allegata alla stessa si deve disporre in conformità, intendendosi così il processo sospeso fino al 10 luglio 2023. P. Q. M. sospende il processo fino al 10 luglio 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197, rinviando la causa a nuovo