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Ordinanza Interlocutoria — n. 7901/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court to verify tax debt status and socii positions regarding simplified procedure.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7901/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to a new hearing to gather updated information on the tax debt and the status of the partners. The lower court had dismissed the tax authority's appeal, citing the full payment of the assessed amount and the lack of interest in the dispute. However, the Court found the file incomplete regarding the partners' involvement in the simplified tax procedure and the validity of the debt reduction.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018; Art. 8, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 218 del 1997: When a tax debt involves multiple parties and a simplified payment procedure is requested by only one party, the court must verify the status of all parties before declaring the matter extinguished.

Parole chiave

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tax assessment procedure simplified payment procedure guarantee requirement tax debt extinction partners liability remand for new hearing interest in litigation garanzia fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018
I contribuenti depositavano altresì istanza (datata 3 giugno 2019) di sospensione ex art. 6, comma 10, d.l.
Art. 8, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 218 del 1997
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23663/2014 R.G.proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro LAIN FRANCESCO C. S . N . C . , LAIN LUIGI, LAIN MARIA MARGHERITAe LAIN MARIA BERTILLA , tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI (MRNGPP68T13H501O) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORIS TOSI (TSOLRS57A29L736O) -controricorrenti- nonchécontro EQUITALIA NORD S.P.A. -intimata- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del VENETO n. 348/2014depositata il 24/02/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2022 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. RILEVATO CHE In data 10 ottobre 2009, l’Ufficio di Vicenza 1 dell’Agenzia delle entrate notificava a LAIN FRANCESCO C. S.N.C., LAIN Luigi, LAIN Maria Margherita e LAIN Maria Bertilla avviso di accertamento con cui chiedeva il pagamento di “circa euro 830.000” (come da ricorso e sentenza impugnata) a titolo di IVA ed IRAP, oltre interessi e sanzioni. Per trasparenza seguiva la notifica ai soci di avvisi di accertamento per il recupero dell’IRPEF relativamente ai singoli redditi patrimoniali.

La società presentava istanza di accertamento con adesione. La procedura si concludeva con il verbale di contraddittorio in data 5 marzo 2010, in esito al quale si addiveniva all’emissione di atto rideterminante il maggior reddito in capo alla società in euro 40.175 a fronte di euro 222.000 originariamente accertati; di conseguenza, le somme da versare da parte della società ammontavano ad euro 317.528,75 a fronte di euro 830.000 originariamente accertati. La società optava per il pagamento in forma rateale, versando tuttavia immediatamente una somma di euro 200.000 al fine di definire le sanzioni amministrative e di godere così della riduzione del loro ammontare ad un quarto del minimo edittale.

Quanto al resto, la rateazione prevedeva undici pagamenti trimestrali dell'importo di circa euro 10.500 ciascuno. La società, pur provvedendo al versamento delle rate trimestrali secondo il prospetto di rateazione, ometteva di presentare la necessaria garanzia fideiussoria: donde la notifica della cartella di pagamento oggetto di giudizio, volta ad esigere il pagamento delle somme relative all'originario avviso, ormai divenuto definitivo siccome nonimpugnato, in ragione del mancato perfezionamento dell'atto di adesione per omesso deposito della garanzia bancaria od assicurativa prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 218 del 1997.

I contribuenti impugnavano la cartella dinanzi alla CTP di Vicenza. L'Ufficio, nelle more del giudizio, preso atto delle somme versate dalla società con le rate trimestrali, sgravava parzialmente l'originaria partita di ruolo per l'importo complessivamente pagato di euro 363.571,08, imputandolo in proporzione alle somme iscritte a ruolo. Restava pertanto controversa la parte della cartella di pagamento relativa alla differenza, pari a complessivi euro 574.358,65. Con sentenza n. 15/4/12 depositata il 24 febbraio 2012, la CTP accoglieva il ricorso ed annullava l’atto impugnato, compensando integralmente tra le parti e le spese di lite.

Proponeva appello l'Ufficio, ribadendo le ragioni già esposte in primo grado. La CTR del Veneto, con la sentenza impugnata (n. 348/25/2014 depositata il 24 febbraio 2012), dichiarava cessata la materia del contendere e condannava l'appellante alle spese di lite, liquidate in euro 1.000. Invero essa prendeva atto dell'integrale pagamento di quanto stabilito in sede di accertamento con adesione; riteneva ininfluente la mancata prestazione della garanzia e, preso atto dello sgravio effettuato dall'Ufficio, constatava il venir meno dell'interesse ad agire di questi, decretando l'estinzione del giudizio.

Avverso detta sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione l'Ufficio con due motivi, cui resistevano i contribuenti con articolato controricorso, mentre Equitalia Nord S.p.A. restava intimata. I contribuenti depositavano altresì istanza (datata 3 giugno 2019) di sospensione ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, oltreché istanza (datata 4 ottobre 2022) di cessazione della materia del contendere, in ragione del dedotto perfezionamento della procedura di definizione agevolata. CONSIDERATO CHE Dalla ricostruzione “in fatto” compiuta dalla sentenza impugnata e dalle parti emerge, come dianzi anticipato, che la cartella di pagamento oggetto di giudizio si riferisce alle somme di cui all’originario avviso di accertamento spiccato nei confronti della società e dei soci, dedotti i versamenti “medio tempore” effettuati in esecuzione del piano di rateazione di cui all’accordo raggiunto in sede di accertamento con adesione, accordo non perfezionatosi, secondo la tesi della parte pubblica, per effetto della mancata prestazione della garanzia.

All’originario avviso di accertamento era seguita la notificazione, nei confronti dei soci, di autonomi avvisi riguardanti il recupero per trasparenza della maggiore IRPEF dovuta, giusta il maggior reddito imputabile alla società. A fronte di siffatta configurazione unitaria della controversia, la documentazione versata in atti dai contribuenti, con particolare riguardo a quella compiegata all’istanza di cessazione della materia del contendere datata 4 ottobre 2022, offre ragguagli in ordine alla presentazione, unicamente da parte della società, di richiesta di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, con pagamento della prima rata prevista.

Nulla, invece, è documentato quanto alla posizione dei soci. Un tanto rende ragione della necessità di aggiornare la causa a nuovo ruolo, affinché le parti offrano ragguagli in ordine, altresì, alla posizione di questi ultimi, producendo idonea documentazione.

P.Q.M.

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