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Ordinanza — n. 7899/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows VAT appeal due to failure to contest new evidence presented by the tax authority on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7899/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax authority's appeal against a regional tax court decision that annulled a VAT payment order. The regional court had accepted the taxpayer's claim of excusable error and recognized an unchallenged credit from the previous year. The Court found the lower court erred in treating the tax authority's absence as a waiver to contest new documentary evidence submitted for the first time at the appellate level. Consequently, the decision was quashed and remanded for re-examination because the principle of non-contestation does not apply to conclusions drawn from new documents introduced in the second instance.

Regesto Legislator

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Art. 115 cod. proc. civ.; The principle of non-contestation applies only to historical facts underlying claims and exceptions, not to reconstructive conclusions derived from the evaluation of documents introduced for the first time in the appellate instance.

Parole chiave

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VAT payment order non-contestation principle appellate procedure new documentary evidence tax authority absence remand for re-examination onere probatorio errore contabile

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
L .; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 115 cod. proc. civ.
civ.) la “nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.” (cfr.
Art. 360, comma 3, cod. proc. civ.
L .; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 53 del d.lgs. n. 546/1992
civ.) della “nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992” (cfr.
art. 115 cod. proc. civ
civ.) la “nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.” (cfr.
art. 380-bis cod. proc. civ
662986-02), è sufficiente osservare – a conforto della correttezza delle doglianze di parte ricorrente, ulteriormente esplicitate nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, 17.11.2021, n. 35037
ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare, al contrario, le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Cass., Sez. 3, 17.11.2021, n. 35037, Rv.
Cass., Sez. L, 21.11.2014, n. 24885
- non contestativa dei fatti allegati dalla controparte che resta, al contrario, onerata della relativa prova (Cass., Sez. L, 21.11.2014, n. 24885, Rv.
Cass., Sez. 2, 30.12.2021, n. 42035
anche, nel medesimo senso e più recentemente, Cass., Sez. 2, 30.12.2021, n. 42035, Rv.
CEDU, 28 ottobre 2021, causa Succi ed altri c/Italia
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Testo completo

ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 338-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro IMMOBILIARE DELLA VITTORIA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.; -intimata - avverso la sentenza n. 2871/02/15 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla IMMOBILIARE DELLA VITTORIA S . R . L . una cartella di pagamento con cui L’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.E.S. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2006, conseguenti a controllo automatizzato della dichiarazione, ex art. 36-bisdel d.P.R. n. 600 del 1973; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Roma che, con sentenza n. 2913/46/14, rigettò il ricorso; che l’ IMMOBILIARE DELLA VITTORIA S . R . L . propose appello innanzi alla C.T.R. della Lazio, la quale, con sentenza n. 2871/20/15, depositata il 20/05/2015 accolse il gravame ed annullò la cartella impugnata ritenendo –per quanto in questa sede ancora rileva – (a) la mancata presentazione della dichiarazione I.V.A. per l’anno 2006 frutto di errore scusabile (conseguente allo spostamento della contabilità della contribuente da un consulente ad un altro, senza che alcuno di questi abbia poi provveduto all’uopo), nonché (b) sussistente un credito della contribuente non contestato dall’Ufficio, relativo al precedente anno di imposta, non oggetto di istanza di rimborso e, dunque, da computare in detrazione nell’anno successivo, con (c) conseguente applicazione, nei confronti della contribuente, della sola “sanzione nel minimo edittale…in quanto la dichiarazione I.V.A. per l’anno 2005 si conclude con un riporto di eccedenza di imposta all’anno successivo” (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 2, penultimo cpv.); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

è rimasta intimata la IMMOBILIARE DELLA VITTORIA S . R . L .; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992” (cfr. ricorso, p. 4), per non avere la C.T.R. dichiarato l’appello della contribuente inammissibile, nonostante la mancata articolazione di motivi specifici di gravame; che il motivo è infondato; che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui gliartt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, come – per quanto in questa sede interessa, l’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez.

U, 16.11.2017, n. 27199, Rv. 645991-01); che a quanto precede aggiungasi che, avuto precipuo riguardo al processo tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello, delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass., Sez. 5, 20.12.2018, n. 32954, Rv. 652142-01); che, tanto premesso, rileva il Collegio come, dalla lettura dell’atto di appello (riprodotto alle pp. 5-7 dell’odierno ricorso, ai fini della specificità del motivo.

Cfr. Cass., Sez. 1, 6.9.2021, n. 24048, Rv. 662388-01 nonché Cass., Sez. L, 4.2.2022, n. 3612, Rv. 663837-01, che si confronta, sotto tale aspetto anche con la sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, in causa Succi ed altri c/Italia), emerge chiaramente l’ammissibilità dello stesso, essendo chiara la relatio perfecta ed integrale (cfr. cpv. del “ CONSIDERATO ”) a tutte le censure svolte dalla contribuente già in prime cure, con l’ulteriore chiarimento, in aggiunta alle stesse, dell’argomento difensivo consistente nella dedotta impossibilità di depositare in detta sede i documenti contabili (depositati innanzi alla C.T.R..

Cfr. sentenza impugnata, p. 2, cpv.) dimostrativi del proprio diritto al riconoscimento del credito I.V.A.; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la “nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.” (cfr. ricorso, p. 8), per avere la C.T.R. erroneamente dedotto dalla contumacia, in grado di appello, dell’ AGENZIA ,la mancata contestazione della stessa rispetto alla (recte, al contenuto della) documentazione versata in giudizio dalla contribuente per la prima volta in detto grado di lite; che con il terzo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.” (cfr. ricorso, p. 9), sostanzialmente riproponendo, in termini di error in iudicando, la medesima censura proposta con il secondo mezzo di gravame; che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità di questioni agli stessi sottese –sono fondati; che, premesso che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare, al contrario, le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Cass., Sez. 3, 17.11.2021, n. 35037, Rv. 662986-02), è sufficiente osservare – a conforto della correttezza delle doglianze di parte ricorrente, ulteriormente esplicitate nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.

–che la contumacia integra un comportamento neutrale, cui non può essere attribuita valenza confessoria o –come erroneamente operato dalla C.T.R. - non contestativa dei fatti allegati dalla controparte che resta, al contrario, onerata della relativa prova (Cass., Sez. L, 21.11.2014, n. 24885, Rv. 633413-01. Cfr. anche, nel medesimo senso e più recentemente, Cass., Sez. 2, 30.12.2021, n. 42035, Rv. 663401-01, per cui la contumacia della parte non vale a rendere incontestati i fatti allegati dall'altra, né altera la ripartizione dell'onere probatorio);

Ritenuto, in conclusione che, rigettato il primo motivo, il ricorso debba essere accolto in relazione al secondo e terzo mezzo di gravame, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso. Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa