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Ordinanza — n. 7880/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to settlement of underlying VAT dispute via simplified procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7880/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the parties reached a simplified settlement agreement regarding the underlying VAT dispute. The Agency of Revenue sought to overturn a regional commission's rejection of its appeal against Prysmian Cavi, while Prysmian had previously requested a preliminary reference to the European Court of Justice. The court ruled that the intervention of a definitive settlement agreement terminated the litigation matter, rendering the ongoing cassation appeal unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 5 of Law No. 130/2022; Art. 15, comma 1, lett. f) of D.Lgs. No. 158/2015: A settlement agreement defining the disputed matter extinguishes the judicial proceeding, preventing the continuation of appeals based on the same underlying controversy.

Parole chiave

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tax appeal extinction simplified settlement procedure VAT dispute resolution cessazione materia contendere preliminary reference withdrawal tassazione dell'IVA procedura di ricupero d'imposta rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 5 of Law No. 130/2022
va pregiudizialmente evidenziato che in data 18/11/2022 Prysmian ha depositato istanza di sospensione ex art. 5 della l.
Art. 15, comma 1, lett. f) of D.Lgs. No. 158/2015
471, così come modificato dall’art. 15, comma 1, lett.
art. 378 cod. proc. civ
Prysmian depositava altra memoria ex art. 378 cod. proc. civ., insistendo nella richiesta di rinvio pregiudiziale e, in ogni caso, chiedendo l’applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dall’art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15457/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro Prysmian Cavi e Sistemi Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Sicilia n. 66, presso lo studio Ludovici Piccone Partners, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Piccone Ferrarotti, Roberto Cusimano e Vittorio Giordano, che la rappresentano e difendono giusta delega a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 5501/27/15, depositata il 17 dicembre 2015.

Oggetto: Tributi -IVA - Inversione contabile e operazioni inesistenti -Questione - Estinzione. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 novembre 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere GiacomoMaria Nonno. Vista la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RILEVATO CHE 1. con la sentenza n. 5501/27/15 del 17/12/2015, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 7823/26/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso originariamente proposto da Prysmian Cavi e Sistemi s.r.l. (di seguito Prysmian) nei confronti dell’avviso di accertamento volto al recupero dell’IVA indebitamente detratta con riferimento all’anno d’imposta 2002;

2. AE impugnava la sentenzadella CTR con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;

3. Prysmian resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia;

4. con ordinanza del 13/12/2017 questa Corte disponeva la rimessione della causa in pubblica udienza;

5. Prysmian depositava altra memoria ex art. 378 cod. proc. civ., insistendo nella richiesta di rinvio pregiudiziale e, in ogni caso, chiedendo l’applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dall’art. 6, comma 9 bis.3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, così come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. f), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158;

6. con altra ordinanza resa all’esito della pubblica udienza del 13/10/2020 la causa veniva rinviata, disponendosi la richiesta all’Ufficio del Ruolo e del Massimario della redazione di una relazione tematica sul profilo sanzionatorio e, quindi, nuovamente rinviata all’esito dell’udienza del 09/11/2021 in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite con riferimento al ricorso R.G. n. 1330/2013. CONSIDERATO CHE 1. va pregiudizialmente evidenziato che in data 18/11/2022 Prysmian ha depositato istanza di sospensione ex art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130 e, in data 09/01/2023, è stata depositata da AE istanza di cessazione della materia del contendere a seguito dell’intervenuta definizione agevolata;

2. va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio; spese a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere