Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 7871/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court stays tax dispute proceedings pending administrative settlement under new 2022 law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7871/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation stayed the tax litigation pending a settlement request filed by the taxpayer. Allied International s.r.l. informed the court of its intent to resolve the dispute administratively under Article 5 of Law No. 130/2022, offering the liquidated amount. Consequently, the court ordered the case to be remitted to a new docket to await the administrative outcome.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5 della legge n. 130 del 2022; Art. 40 comma 4 del d.l. n. 13 del 2023: When a taxpayer requests the definition of a tax dispute under the new law, the judicial proceedings must be suspended and remitted to a new docket pending the administrative resolution.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax dispute settlement administrative resolution judicial suspension new docket remittal Law 130 2022 taxpayer request Cassation stay risoluzione delle controversie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 della legge n. 130 del 2022
ha informato la Corte di aver presentato domanda per la definizione della presente controversia, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022, corrispondendo l’importo liquidato ai sensi di legge e documentando l’avvenuto pagamento; rilevato che, per gli effetti del combinato disposto degli artt.
Art. 40 comma 4 del d.l. n. 13 del 2023
Art. 5 commi 11 e 12 della legge n. 130 del 2022
ha informato la Corte di aver presentato domanda per la definizione della presente controversia, ai sensi dell’art. 5 della legge n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3085/2020R.G. proposto da Allied International s.r.l., c.f. 01294450331 , rappresentat a e difesa, in virtù di procura speciale in calce alricorso, dall’Avv. Andrea Lazzaretti, ed elettivamente domiciliato in Roma in Largo di Torre Argentinan. 11, presso lo studio Rinaldi e Associati ; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1 16 8 /201 9 della C T R dell ’Emilia - Romagna,depositata in data 11 / 6 /201 9 , non notificata ;udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblicadel 25 gennaio 2023ed in sede di riconvocazione in data 7 febbraio 2023 daldott.

Angelo Napolitano ; Udite le conclusioni del Sostituto procuratore Generale, nella persona del dott. Giuseppe Locatelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando anche requisitoria scritta; Uditoper l’Agenzia delle Entrate l’Avvocato dello Stato Angelo De Curtis; RITENUTO CHE: con attoconosciuto dal Collegio solo in data 7 febbraio 2023 Allied International s.r.l. ha informato la Corte di aver presentato domanda per la definizione della presente controversia, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022, corrispondendo l’importo liquidato ai sensi di legge e documentando l’avvenuto pagamento; rilevato che, per gli effetti del combinato disposto degli artt. 40 comma 4 del d.l. n. 13 del 2023 e 5, commi 11 e 12, della legge n. 130 del 2022, occorre rinviare il giudizio a nuovo ruolo in attesa dell’esito del procedimento amministrativo di definizione della controversia;

P.Q.M.

La Corte rinvia il giudizio a nuovo ruolo. Roma, 25/1/202