Italian court stays tax dispute proceedings pending administrative settlement under new 2022 law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation stayed the tax litigation pending a settlement request filed by the taxpayer. Allied International s.r.l. informed the court of its intent to resolve the dispute administratively under Article 5 of Law No. 130/2022, offering the liquidated amount. Consequently, the court ordered the case to be remitted to a new docket to await the administrative outcome.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 della legge n. 130 del 2022; Art. 40 comma 4 del d.l. n. 13 del 2023: When a taxpayer requests the definition of a tax dispute under the new law, the judicial proceedings must be suspended and remitted to a new docket pending the administrative resolution.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3085/2020R.G. proposto da Allied International s.r.l., c.f. 01294450331 , rappresentat a e difesa, in virtù di procura speciale in calce alricorso, dall’Avv. Andrea Lazzaretti, ed elettivamente domiciliato in Roma in Largo di Torre Argentinan. 11, presso lo studio Rinaldi e Associati ; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1 16 8 /201 9 della C T R dell ’Emilia - Romagna,depositata in data 11 / 6 /201 9 , non notificata ;udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblicadel 25 gennaio 2023ed in sede di riconvocazione in data 7 febbraio 2023 daldott.
Angelo Napolitano ; Udite le conclusioni del Sostituto procuratore Generale, nella persona del dott. Giuseppe Locatelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando anche requisitoria scritta; Uditoper l’Agenzia delle Entrate l’Avvocato dello Stato Angelo De Curtis; RITENUTO CHE: con attoconosciuto dal Collegio solo in data 7 febbraio 2023 Allied International s.r.l. ha informato la Corte di aver presentato domanda per la definizione della presente controversia, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022, corrispondendo l’importo liquidato ai sensi di legge e documentando l’avvenuto pagamento; rilevato che, per gli effetti del combinato disposto degli artt. 40 comma 4 del d.l. n. 13 del 2023 e 5, commi 11 e 12, della legge n. 130 del 2022, occorre rinviare il giudizio a nuovo ruolo in attesa dell’esito del procedimento amministrativo di definizione della controversia;
P.Q.M.
La Corte rinvia il giudizio a nuovo ruolo. Roma, 25/1/202