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Ordinanza Interlocutoria — n. 7848/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation suspends tax appeal to allow access to simplified dispute resolution under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7848/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal proceedings until July 10, 2023, pending the outcome of a request for simplified dispute resolution. The taxpayer challenged a payment order regarding tax penalties and interest, arguing procedural errors and lack of transparency in sanction calculations. The court granted the suspension based on the controricurrent's request to utilize the new legislative framework for streamlined litigation.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197; Art. 1, comma 186, l. cit.: The court must suspend proceedings when a party requests access to the simplified dispute resolution procedure provided by the new law.

Parole chiave

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tax appeal suspension simplified dispute resolution payment order challenge sanction calculation error procedural fairness administrative litigation legislative reform detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197
In data 17 gennaio 2023 la controricorrente ha presentato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197, rappresentando di voler accedere alla definizione agevolata della lite a mente dell’art.
Art. 1, comma 186, l. 29 dicembre 2022, n. 197
12, d.lgs. 18 dicembre 1997, n.
Art. 12, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Erroneamente giudici d'appello avevano sostenuto che la violazione dell'art. 12, citato nel costituire vizio proprio dell'avviso di accertamento, non potesse essere ritualmente eccepita nel giudizio avverso ruolo della cartella.
Art. 24, secondo comma, 97, primo comma, Cost.
Art. 7 e 16, l. 27 luglio 2000, n. 212
Art. 1 e 3, l. 7 agosto 1990, n. 241
12, d.lgs. 18 dicembre 1997, n.
Art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
241, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
Art. 12, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Erroneamente giudici d'appello avevano sostenuto che la violazione dell'art. 12, citato nel costituire vizio proprio dell'avviso di accertamento, non potesse essere ritualmente eccepita nel giudizio avverso ruolo della cartella.
Art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.
546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. Erroneamente giudici d'appello avevano sostenuto che la violazione dell'art.
Art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ.
Art. 118, disp. att. cod. proc. civ.
Art. 36, d.lgs. n. 546/1992
241, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 24 e 97, Cost.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 631/2021 R.G. proposto da: CASA OLEARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in San Pietro Morubio, rappresenta e difesa dall’avv. Giuseppe Maria Cipolla, elettivamente domiciliati in Roma, viale G. Mazzini, 134, il tutto come da procura su foglio congiunto; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA, sez. staccata di Lecce, n.959/2020, depositat a il 27 maggio 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE: SOSPENSIONE L.1. La contribuente chiedeva in primo grado l’annullamento di una cartella di pagamento (n.12220150007781761000 e il ruolo n.2015/000282) per vizi propri della cartella nonché per omessa verifica della maggior convenienza tra cumulo materiale e giuridico delle sanzioni e omessa indicazione dei criteri e del tasso relativi agli interessi applicati. La CTP accoglieva il ricorso limitatamente alla riduzione del carico sanzionatorio, riducendolo dal 100 al 90 % dell’imposta accertata.

La CTR, adìta in sede di gravame dalla contribuente, rigettava lo stesso.

2. La contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia si è costituita a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa. In data 17 gennaio 2023 la controricorrente ha presentato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197, rappresentando di voler accedere alla definizione agevolata della lite a mente dell’art. 1, comma, comma 186, l. cit. CONSIDERATO CHE: 1.Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 12, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, 24, secondo comma, 97, primo comma, Cost., 7 e 16, l. 27 luglio 2000, n. 212, 1 e 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.

I giudici d'appello sarebbero incorsi nella violazione delle norme indicate per avere erroneamente sostenuto che la contribuente avrebbe dovuto richiedere la rideterminazione delle sanzioni nel giudizio proposto avverso l'avviso di accertamento, laddove, per contro, dovevano d'ufficio, l'Agenzia e il giudice, quantificare le sanzioni per tener conto di quelle già irrogate per gli stessi illeciti contestati in altri periodi di imposta. Così come doveva l’Agenzia spiegare le ragioni per le quali non avesse proceduto in tal senso.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 12, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. Erroneamente giudici d'appello avevano sostenuto che la violazione dell'art. 12, citato nel costituire vizio proprio dell'avviso di accertamento, non potesse essere ritualmente eccepita nel giudizio avverso ruolo della cartella.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., 118, disp. att. cod. proc. civ., 36, d.lgs. n. 546/1992, 24 e 111, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., versandosi in ipotesi di motivazione apparente.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 24 e 97, Cost., 7 e 16, l. n. 212/2000, 1 e 3, l. n. 241/1990, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. In quanto non sussiste più alcuna presunzione di legittimità che assiste agli atti dell'amministrazione finanziaria e costituendo preciso obbligo dell'Agenzia quello di indicare nella cartella i criteri adottati per la quantificazione degli interessi.

5. A seguito dell’istanza di sospensione proposta, ed alla luce della documentazione allegata alla stessa si deve disporre in conformità, intendendosi così il processo sospeso fino al 10 luglio 2023. P. Q. M. sospende il processo fino al 10 luglio 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197, rinvi