Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 7843/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court suspends tax dispute to allow defendant to use simplified settlement procedure under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7843/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation suspended the ongoing tax dispute between Allied International s.r.l. and the Revenue Agency to allow the defendant to utilize a new simplified settlement procedure. Allied International declared its intent to benefit from the definition procedure established by Law No. 197 of 2022 and requested a suspension of the trial pending the deposit of the relevant application and payment. The court found no legal obstacles to this request and ordered the case to be remitted to a new docket for processing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 197 della legge n. 197 del 2022; The court may suspend proceedings when a party declares intent to utilize a specific simplified tax settlement procedure, provided no statutory impediments exist to such suspension.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax dispute suspension simplified settlement procedure Law 197 2022 revenue agency litigation procedural remittal dilazione di pagamento tardivo pagamento delle spese opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 197 della legge n. 197 del 2022
(d’ora in poi, anche “la contribuente”) ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata ai sensi dell’art. 1 della legge n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3102/2020R.G. proposto da Allied International s.r.l., c.f. 01294450331 , rappresentat a e difesa, in virtù di procura speciale in calce alricorso, dall’Avv. Andrea Lazzaretti, ed elettivamente domiciliato in Roma in Largo di Torre Argentinan. 11, presso lo studio Rinaldi e Associati ; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1 16 7 /201 9 della C T R dell ’Emilia - Romagna,depositata in data 11 / 6 /201 9 , non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblicadel 25 gennaio 2023dal dott.

Angelo Napolitano ;Udite le conclusioni del Sostituto procuratore Generale, nella persona del dott. Giuseppe Locatelli, che non si è opposto al rinvio a nuovo ruolo; Uditi per l’Agenzia delle Entrate gli Avvocati dello Stato Maria Francesca Saveri e Angelo De Curtis; RITENUTO CHE: con atto in data 18 gennaio 2023 la Allied International s.r.l. (d’ora in poi, anche “la contribuente”) ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata ai sensi dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022, ed ha contestualmente chiesto che il presente giudizio venisse sospeso ai sensi del comma 197 dell’art. 1 della citata legge, con riserva di depositare entro la data del 10 luglio 2023 copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti; non vi sono motivi ostativi alla sospensione; il giudizio deve essere rinviato a nuovo ruolo;

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Ro