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Ordinanza Interlocutoria — n. 7837/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends appeal process to allow access to simplified dispute resolution scheme under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7837/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court suspended the tax appeal process until July 10, 2023, pending the taxpayer's request to access a simplified dispute resolution scheme. The taxpayer challenged a tax assessment regarding the 1996 fiscal year, arguing violations of investment timing rules for the decennial exemption. The court granted the suspension request based on the new legislation allowing parties to opt for this streamlined procedure.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197; Art. 1, comma 186, l. cit.: The court must grant a request to suspend proceedings to allow access to a simplified dispute resolution scheme if the conditions are met.

Parole chiave

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tax appeal suspension simplified dispute resolution decennial tax exemption investment timing requirements procedural suspension order sospensione della riscossione fiscale accoglimento parziale del contribuente differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197
In data 17 gennaio 2023 la controricorrente ha presentato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197, rappresentando di voler accedere alla definizione agevolata della lite a mente dell’art.
Art. 1, comma 186, l. 29 dicembre 2022, n. 197
In data 17 gennaio 2023 la controricorrente ha presentato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, l.
Art. 12, d.l. 8 febbraio 1995, n. 32
Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 12, d.l. 8 febbraio 1995, n. 32 e dell’art.
Art. 101, TUM
32 e dell’art. 101, TUM, in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
101, TUM, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3979/2015 R.G. proposto da: CASA OLEARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in San Pietro Morubio, rappresenta e difesa dall’avv. Giuseppe Maria Cipolla, elettivamente domiciliati in Roma, viale G. Mazzini, 134, il tutto come da procura su foglio congiunto; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA, sez. staccata di Lecce, n.331/24/13, depositat a il 17 dicembre 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE: SOSPENSIONE L.1. La contribuente chiedeva in primo grado l’annullamento di un avviso con cui era accertato ai fini i.lo.r. l’importo di € 17.368,96 oltre sanzioni ed interessi, in relazione all’anno d’imposta 1996. La CTP accoglieva il ricorso e la CTR, adìta in sede di gravame dalla contribuente, rigettava lo stesso ma al contempo accoglieva l’appello dell’ufficio circa il diniego di esenzione i.lo.r.

2. La contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia si è costituita a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa. In data 17 gennaio 2023 la controricorrente ha presentato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197, rappresentando di voler accedere alla definizione agevolata della lite a mente dell’art. 1, comma, comma 186, l. cit. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 12, d.l. 8 febbraio 1995, n. 32 e dell’art. 101, TUM, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Con tale motivo si censura la violazione delle norme indicate per avere il giudice d'appello finito con il riconoscere che ai fini del godimento dell'esenzione decennale, non è sufficiente che al 31 dicembre 1993 siano stati effettuati investimenti.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia falsa applicazione dell’art. 12, d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ per avere i giudici d'appello ritenuto provata l'inesistenza al 31 dicembre 1993 del presupposto per l’agevolazione decennale i.lo.r.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.

5. A seguito dell’istanza di sospensione proposta, ed alla luce della documentazione allegata alla stessa si deve disporre in conformità, intendendosi così il processo sospeso fino al 10 luglio 2023. P. Q. M. sospende il processo fino al 10 luglio 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197, rinviando la causa a nuo