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Ordinanza Interlocutoria — n. 7833/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation suspends tax appeal process regarding ILO.R. tax incentive until July 10, 2023, pending settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7833/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal process regarding a 1995 income tax assessment involving a €17,368.96 liability. The taxpayer challenged the denial of a ten-year investment tax incentive, while the tax agency requested suspension to pursue a simplified settlement procedure. The court granted the suspension request, pausing proceedings until July 10, 2023, to facilitate the agreed-upon resolution.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197; Art. 1, comma 186, l. 29 dicembre 2022, n. 197: The court may suspend proceedings upon the taxpayer's request to access a simplified settlement procedure, provided the conditions for such agreement are met.

Parole chiave

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tax appeal suspension simplified settlement procedure ten-year investment incentive income tax assessment Cassation interlocutory order sospensione della riscossione fiscale detrazione fiscale differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197
In data 17 gennaio 2023 la controricorrente ha presentato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197, rappresentando di voler accedere alla definizione agevolata della lite a mente dell’art.
Art. 1, comma 186, l. 29 dicembre 2022, n. 197
In data 17 gennaio 2023 la controricorrente ha presentato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, l.
Art. 112, cod. proc. civ.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., assumendo che i giudici d’appello si sarebbero pronunciati su una questione rimasta assorbita nella decisione di primo grado e riproposta dalla contribuente in seconde cure.
Art. 12, d.l. 8 febbraio 1995, n. 32
Con il secondo motivo, spiegato in via subordinata, si denuncia violazione dell’art. 12, d.l. 8 febbraio 1995, n. 32 e dell’art.
Art. 101, TUM
32 e dell’art. 101, TUM, in relazione all’art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3976/2015 R.G. proposto da: CASA OLEARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in San Pietro Morubio, rappresenta e difesa dall’avv. Giuseppe Maria Cipolla, elettivamente domiciliati in Roma, viale G. Mazzini, 134, il tutto come da procura su foglio congiunto; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA, sez. staccata di Lecce, n.330/24/13, depositat a il 17 dicembre 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE: SOSPENSIONE L.1. La contribuente chiedeva in primo grado l’annullamento di un avviso con cui era accertato ai fini i.lo.r. l’importo di € 17.368,96 oltre sanzioni ed interessi, in relazione all’anno d’imposta 1995. La CTP accoglieva il ricorso e la CTR, adìta in sede di gravame dalla contribuente, rigettava lo stesso ma al contempo disconoscendo il diritto della società a fruire dell’agevolazione i.lo.r.

2. La contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a cinque motivi. L’Agenzia si è costituita a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa. In data 17 gennaio 2023 la controricorrente ha presentato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197, rappresentando di voler accedere alla definizione agevolata della lite a mente dell’art. 1, comma, comma 186, l. cit. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., assumendo che i giudici d’appello si sarebbero pronunciati su una questione rimasta assorbita nella decisione di primo grado e riproposta dalla contribuente in seconde cure. Nella denegata ipotesi in cui l'appello dell'Ufficio fosse stato accolto. La questione atteneva alla spettanza dell'agevolazione i.lo.r.

2. Con il secondo motivo, spiegato in via subordinata, si denuncia violazione dell’art. 12, d.l. 8 febbraio 1995, n. 32 e dell’art. 101, TUM, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Con tale motivo si censura la violazione delle norme indicate per avere il giudice d'appello finito con il riconoscere che ai fini del godimento dell'esenzione decennale, non è sufficiente che al 31 dicembre 1993 siano stati effettuati investimenti.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia falsa applicazione dell’art. 12, d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ p er avere i giudici d'appello ritenuto provata l'inesistenza al 31 dicembre 1993 del presupposto per l’agevolazione decennale i.lo.r.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.

5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.

6. A seguito dell’istanza di sospensione proposta, ed alla luce della documentazione allegata alla stessa si deve disporre in conformità, intendendosi così il processo sospeso fino al 10 luglio 2023. P. Q. M. sospende il processo fino al 10 luglio 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197, rinviando la ca