Cassation court suspends VAT tax dispute proceedings pending access to simplified litigation settlement procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court suspended the cassation proceedings regarding a VAT assessment dispute between the Tax Agency and Casa Olearia Italiana S.p.A. The agency argued for annulment based on procedural violations and insufficient evidence, while the taxpayer sought a simplified settlement. The court granted the taxpayer's request to pause the case until July 10, 2023, to allow time for the simplified procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197; Art. 1, comma 186, l. 29 dicembre 2022, n. 197: When a party requests suspension to access a simplified litigation settlement procedure, the court must grant the suspension to facilitate the alternative resolution path.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21012/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro CASA OLEARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in San Pietro Morubio, rappresenta e difesa dall’avv. Giuseppe Maria Cipolla, elettivamente domiciliati in Roma, viale G. Mazzini, 134, il tutto come da procura su foglio congiunto; -controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA, sez. staccata di Lecce, n.174/23/13, depositat a l’undici luglio 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE: SOSPENSIONE L.1. La contribuente chiedeva in primo grado l’annullamento di un avviso con cui era accertato ai fini i.v.a. l’importo di € 362.451,06 oltre sanzioni ed interessi, in relazione all’anno d’imposta 2000. La CTP accoglieva il ricorso e la CTR, adìta in sede di gravame dall’Agenzia, rigettava lo stesso confermando la prima decisione.
2. L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato a due motivi. La contribuente si è costituita a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa. In data 17 gennaio 2023 la controricorrente ha presentato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197, rappresentando di voler accedere alla definizione agevolata della lite a mente dell’art. 1, comma, comma 186, l. cit. CONSIDERATO CHE: 1.Con il primo motivo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 53, d.P.R. 28 ottobre 1972, n. 633, 1 e 2, d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., assumendo che i giudici d’appello avrebbero violato la disciplina relativa ai luoghi di svolgimento delle operazioni di impresa.
2. Con il secondo motivo si assume violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., avendo i giudici d’appello utilizzato la disposta c.t.u. non già allo scopo di acquisire elementi conoscitivi rispetto a prove introdotte, ma per supplire alle carenze istruttorie, recependo poi i relativi risultati acriticamente e fondando su di essi la decisione.
3. A seguito dell’istanza di sospensione proposta, ed alla luce della documentazione allegata alla stessa si deve disporre in conformità, intendendosi così il processo sospeso fino al 10 luglio 2023. P. Q. M. sospende il processo fino al 10 luglio 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197, rinviando la causa a nuov