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Ordinanza Interlocutoria — n. 7809/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses heirs' appeal regarding non-transmissible fines and procedural irregularities in tax audits.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7809/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the heirs' appeal against a regional tax commission's decision confirming tax assessments and fines. The heirs argued that fines were non-transmissible to them and that the audit procedure was flawed due to anonymous denunciations and excessive delays. The court noted the need to review the lower court's file to verify the heirs' procedural standing regarding the fines before ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 and n. 5 of the Code of Civil Procedure; Art. 2 and 8 of D.Lgs. 472/1997; Art. 7 of D.Lgs. 546/1992: The court must examine procedural objections regarding the transmissibility of fines to heirs and the legality of audit procedures before confirming tax assessments.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax audit procedure non-transmissible fines heirs liability anonymous denunciation procedural irregularities Code of Civil Procedure tax commission powers successione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
la eventuale delega non fosse in bianco; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “illegittimità della sentenza impugnata emessa in violazione degli artt.
Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
28); che con la prima parte del quinto motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) della "illegittimità della sentenza per omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti" (cfr.
Art. 2 and 8 of D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
civ.) della “illegittimità della sentenza impugnata emessa in violazione degli art. 21-septies della l.
Art. 7 of D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
civ.) della "violazione dell'art. 7 del d.lgs.
Art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza del 9.6.2010, n. 18583
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 828-2016, proposto da: GIOVANNA AMMIRABILE (C.F. MMRGNN54R51F376L), COSIMA FANIZZI (C.F. FNZCSM73L71H096I), SERGIO FANIZZI (C.F. FNZSRG74S08F376L), TIZIANA FANIZZI (C.F. FNZTZN87H44F376M), nella qualità di eredi di ANTONIO FANIZZI, rapp.ti e dif.si, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV. FRANCESCO FALCITELLI, presso il cui studio sono elett.te dom.ti in ROMA, alla VIA GIAN GIACOMO PORRO, n. 8 (francescofalcitelli@ordineavvocatiroma.org) ; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2398/05/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 25.11.2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla SUPER FAN S . R . L .,alla SOL . FOR . S . R . L . e ad ANTONIO FANIZZI , nella qualità di socio di entrambe, nonché legale rappresentante della seconda società, alcuni avvisi di accertamento per riprese I.R.P.E.G, I.V.A. ed I.R.A.P. relative agli anni di imposta 1998-1999; che i contribuenti impugnarono detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Bari che, previa riunione, accolse parzialmente i ricorsi; che tanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE quanto i contribuenti proposero, rispettivamente, appello in via principale ed incidentale innanzi alla C.T.R. della Puglia, la quale rigettò il primo ed accolse il secondo, annullando integralmente gli avvisi di accertamento impugnati, avendo rilevato (a) quanto all’I.V.A., l’esistenza di un giudicato esterno favorevole ai contribuenti, sia pure relativo ad avviso di accertamento concernente diverso e precedente anno di imposta (1996), ma basato sul medesimo procedimento ispettivo sotteso alle riprese oggetto della presente controversia nonché, più in generale, (b) l’illegittimità del procedimento di verifica, siccome (b.1) “fondato su autorizzazione del p.m., adottat[a] in esito a denuncia anonima” e (b.2) protrattosi in maniera “ abnorme…dal 29/09/1998 al 04/10/2000”; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, il primo dei quali accolto da questa Corte con ordinanza del 9.6.2010, n. 18583, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio innanzi alla medesima C.T.R. anche per la liquidazione delle spese di lite; che GIOVANNA AMMIRABILE , COSIMA FANIZZI , SERGIO FANIZZI e TIZIANA FANIZZI , nella qualità di eredi di ANTONIO FANIZZI , riassunsero il giudizio innanzi alla C.T.R. della Puglia, insistendo per l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo al de cuius nonché, in via subordinata, per l’annullamento, nei propri confronti e quali eredi del FANIZZI , delle sanzioni irrogate a quest’ultimo; che la C.T.R. della Puglia, con sentenza n. 2398/05/14, depositata il 25.11.2014, rigettò l’originario gravame proposto dal FANIZZI osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come: 1) “le verifiche effettuate presso le aziende [fossero] da considerarsi regolari e conformi ai dettati di legge”, non derivando alcuna conseguenza dal protrarsi dele operazioni di accertamento oltre i termini legali né avendo l’accesso presso le abitazioni private dei soci, per quanto “non regolare, in mancanza di autorizzazione del Procuratore della Repubblica”, procurato alcun nocumento a costoro;

2) gli accertamenti presso i conti correnti bancari dei soci fosse una conseguenza necessitata, derivante dalle “discrasie in merito al conto “soci c/finanziamenti” delle società verificate;

3) correttamente l’Ufficio avesse applicato il credito di imposta sugli utili distribuiti ai soci, “per evitare la doppia tassazione dei redditi”;

4) l’avviso di accertamento fosse motivato;

5) condivisibile fosse, infine, la motivazione della C.T.P. circa le doglianze svolte dal contribuente in relazione alla dedotta superficialità dei fatti contestati con riferimento agli accertamenti bancari (punto sei del gravame in riassunzione) ed alla correttezza della sentenza di prime cure circa l’esclusione dei prelievi dai conti correnti per la determinazione dei ricavi (punto sette); che avverso tale decisione GIOVANNA AMMIRABILE , COSIMA FANIZZI , SERGIO FANIZZI e TIZIANA FANIZZI , nella qualità di eredi di ANTONIO FANIZZI , h anno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; si è costituita con controricorso, l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “illegittimità della sentenza impugnata emessa in violazione degli art. 21-septies della l. n. 241/1990, art. 42 del d.p.r. n. 600/73 e art. 56 del d.p.r. n. 633/1972” (cfr. ricorso, p.

12) per non esservi prova (gravante sull’Ufficio) che:

1) l’atto impositivo sia stato sottoscritto da un Dirigente ovvero da un Funzionario all’uopo delegato dal Dirigente;

2) la nomina di costui fosse, a monte legittima, legittima;

3) la eventuale delega non fosse in bianco; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “illegittimità della sentenza impugnata emessa in violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36, comma 2, n. 4 e 61 del d.lgs. 546/92” (cfr. ricorso,p. 18), per avere la C.T.R. reso una motivazione meramente apparente in relazione ai motivi nn. 6 e 7 presentati nel ricorso in riassunzione relativamente alla superficialità dei fatti contestati con riferimento agli accertamenti bancari (punto sei del gravame in riassunzione) ed alla correttezza della sentenza di prime cure circa l’esclusione dei prelievi dai conti correnti per la determinazione dei ricavi (punto sette); che con il terzo motivo i ricorrenti lamentano (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la "violazione degli artt.2 e 8 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, disciplinante l'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi" (cfr. ricorso p. 24), per avere la C.T.R. illegittimamente confermato l'avviso di accertamento anche in relazione alle sanzioni, nonostante la intrasmissibilità di queste agli eredi fosse stata rappresentata ai giudici di appello nel corso dell’udienza del 23.10.2012; che con il quarto motivo la difesa di parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione dell'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, disciplinante i poteri delle commissioni tributarie, nonché dell'art.2697 cod. civ. disciplinante l'onere della prova in giudizio" (cfr. ricorso, pp. 27-28), per avere la C.T.R. illegittimamente ordinato all'Agenzia il deposito di copia del decreto di autorizzazione all'accesso domiciliare, nonché della richiesta di tale autorizzazione, nonché, ancora, dei p.v.c. redatti a carico della società SOLFOR e SUPERFAN , così (a) alterando il principio che regola l'onere della prova tra le parti e (2) sanando "l'evidente lacuna "probatoria" perpetrata nel corso degli anni" (cfr. ricorso, p. 28); che con la prima parte del quinto motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) della "illegittimità della sentenza per omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti" (cfr. ricorso, p. 31), per avere la C.T.R. illegittimamente confermato l'avviso di accertamento anche in relazione alle sanzioni, omettendo di esaminare la questione della intrasmissibilità di queste agli eredi, nonostante la stessa le fosse stata sottoposta con le memorie illustrative depositate il 28.11.2012; che con la seconda parte del quinto motivo i ricorrenti lamentano (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.), infine, la "illegittimità della sentenza per omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti " (cfr. ricorso, p. 31), per avere la C.T.R. erroneamente confermato l’avviso di accertamento impugnato, omettendo di esaminare la questione, sottopostale con le memorie illustrative depositate il 28.11.2012, relativa all’illegittimità dell’ordine di deposito di copia dei p.v.c. sottesi all’avviso di accertamento impugnato, impartito all’Ufficio dai giudici di appello;

Rilevato, in via preliminare, che appare necessario acquisire i fascicoli delle fasi di merito, al fine di verificare l’atto di riassunzione del presente giudizio innanzi alla C.T.R. della Puglia, a seguito di cassazione con rinvio della precedente sentenza n. 2398/05/14