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Ordinanza — n. 7763/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling lower court erred by burdening agency with proof of fund exhaustion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7763/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a lower tribunal's order to refund taxes, finding the tribunal incorrectly assigned the burden of proof regarding fund exhaustion. The agency argued the lower court should have verified available funds before ordering payment, while the taxpayer contended the administrative body must prove it exceeded its budget. The court ruled that in tax compliance proceedings, the judge must actively verify resource availability and cannot shift this evidentiary burden to the public administration.

Regesto Legislator

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Art. 1 c. 665 della L. n. 190 del 2014; Art. 16 octies del d.L. n. 91 del 2017: In tax compliance proceedings, the judge must actively verify the availability of funds and cannot shift the burden of proving fund exhaustion to the public administration.

Parole chiave

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tax compliance proceedings burden of proof allocation fund exhaustion verification public administration liability tax refund execution rimborso dell'imposta preventiva ricupero d'imposta calcolo e tasso di rimborso

Disposizioni normative citate

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Art. 1 c. 665 della L. n. 190 del 2014
Considerato che: - con l’unico mezzo di impugnazione si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 c.
Art. 16 octies del d.L. n. 91 del 2017
190 del 214 come modificata dall’art. 16 octies del d.
Art. 70 d.Lgs. n. 546 del 1992
12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); - – ricorrente – Contro OTTAVIANO MICHELE -intimato – Oggetto: art. 70 dLgs n.
Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
123 del 2017 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. e la violazione e/o falsa applicazione dell’art.
Art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.
546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere Cons.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16289 del 19/05/2022
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16659 del 2022
Corte Cost., sent. n. 197 del 26 luglio 2022
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Ordinanza Interlocutoria — n. 8258/2022 — snciv
Italian Court dismisses tax agency appeal, remanding case to resolve budget limit conflicts. The court found the lower court's refusal to apply a 50% reimbursement cap correct. The decision prioritizes judicial independence over administrative budget constraints. The case involves a taxpayer seeking full tax refunds against a government cap. The court ruled that administrative budget limits cannot override established legal rights. The case highlights the tension between fiscal policy and judicial enforcement. The outcome requires a new hearing to address the specific budgetary issue. The court emphasized the need for consistent interpretation of tax laws. The decision ensures taxpayers' rights are not arbitrarily restricted by budget. The remand allows for a proper examination of the financial constraints.
Sentenza — n. 18683/2022 — snciv
Cassation court dismisses tax agency appeal, upholding regional commission ruling on tax refund execution.
Ordinanza — n. 28405/2021 — snciv
Cassation court dismisses tax refund order due to failure to apply new 50% spending limit law.
Sentenza — n. 18711/2022 — snciv
Cassation court dismisses tax agency appeal, confirming regional commission ruling on tax refund execution.
Sentenza — n. 18351/2022 — snciv
Cassation court quashes regional tribunal ruling on tax refund execution, holding that administrative authorities must fully execute judicial decisions without reducing rights.

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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31059/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); - – ricorrente – Contro OTTAVIANO MICHELE -intimato – Oggetto: art. 70 dLgs n. 546/92 – ottemperanza Cons. Est. Roberto Succio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania n. 1531/05/20 depositata in data 16/04/2020, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 23/02/2022 dal Consigliere relatore dott. Roberto Succio; Rilevato che: - Ottaviano Michele, quale erede di Gurreri Rosaria, agiva in ottemperanza ex art. 70 d. Lgs. n. 546 del 1992 per ottenere l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla sentenza n. 1243/17/16 della CTR di Catania con la quale l’Ufficio era stato condannato al rimborso del 90% dell’IRPEF versata negli anni 1990, 1991 e 1992, dandosi atto del versamento di un acconto da parte dell’Amministrazione finanziaria; - la CTR accoglieva il ricorso, ritenendo non fornita la prova da parte dell’Amministrazione dello “sforamento” delle istanze amministrative rispetto alla somma stanziata per il triennio 2015-2017; pertanto, difettando il presupposto normativo per l’applicazione dell’art. 16 octies del d.L. n. 91 del 2017 come convertito in Legge n. 123 del 2017, l’Ufficio era tenuto ad ottemperare al giudicato; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; il contribuente è rimasto intimato;

Considerato che: - con l’unico mezzo di impugnazione si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 c. 665 della L. n. 190 del 214 come modificata dall’art. 16 octies del d. L. n. 91 del 2017, convertivo in L. n. 123 del 2017 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 70 c. 10 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere Cons. Est. Roberto Succio la CTR erroneamente ritenuto applicabile, in sede di giudizio di ottemperanza, il disposto dell’art. 18 octiessopra detto; - il motivo è fondato; - questa Corte recentemente ha chiarito come (sul punto si veda Cass.

Sez.5, Sentenza n. 16289 del 19/05/2022) nel giudizio tributario diottemperanza, di cui all'art. 70 del d. Lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, come modificato dall'art.16 octies del d.L. n. 91 del 2017 e dall'art. 29 del d.L. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati; - invero, la verifica del rispetto dei limiti quantitativi stabiliti dalla disciplina in questione trova collocazione proprio nel giudizio di ottemperanza; l e più recenti pronunce di legittimità hanno precisato che i margini quantitativi fissati dalla previsione censurata integrano modalità attuative e procedimentali del credito restitutorio dettate direttamente dalla legge, con la conseguenza che la verifica dei relativi presupposti di operatività attiene al procedimento diesecuzione del comando Cons. Est.

Roberto Succio giudiziale e non è soggetta alla rigorosa applicazione degli oneri di allegazione e prova rimessi alle parti ( ex aliis , Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze n. 18716 del 2022, 9 giugno 2022, n. 18683, 7 giugno 2022, n. 18358 e 19 maggio 2022, n. 16289). Al giudice dell'ottemperanza compete quindi il potere - dovere di compiere tutti gli accertamenti indispensabili per delimitare l'effettiva portata precettiva della decisione da attuare e, quindi, nella fattispecie in esame, la verifica di tutti i presupposti e di tutte le condizioni che determinano il rimborso da erogare, in considerazione delle risorse disponibili (in termini tra molte Corte dicassazione, Sez. 5, sent. n. 16289 e n. 16659 del2022); - in argomento, inoltre, ricorda il Collegio che la Corte Costituzionale, nel prendere atto di tali principi, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità dell’art. 16 octies sopra citato (Corte Cost., sent. n. 197 del 26 luglio 2022); pertanto, la limitazione dello specifico stanziamento non comprime il diritto sostanziale al rimborso già accertato e neppure ne preclude, definitivamente o sine die, l’attuazione; - il giudice dell'ottemperanza pu ò̀ e deve, infatti, compiere un'attività̀ cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza ormai definitiva, che non è, invece, consentita nel giudizio esecutivo civile; ed è dunque in tale contesto dell'attività̀ cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza, ormai definitiva, che il giudice dell’ottemperanza ha in ogni caso il potere ed il dovere di compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della decisione da attuare; - nel caso di specie, detti poteri si estendono alla verifica di tutti i presupposti e di tutte le condizioni che determinano, nel senso Cons. Est.

Roberto Succio sinora precisato, il rimborso da erogare, in considerazione delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 16-octies d.L. n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, e del conseguente provvedimento direttoriale; - in caso di verificata incapienza, van no poi attivate, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso», - ciò posto, va rilevato che nel presente caso la CTR si è invece limitata a dare indicazioni al commissario ad acta in ordine al pagamento, dopo aver - erroneamente – ritenuto l’Ufficio onerato della prova in ordine alla circostanza dello sforamento delle istanze amministrative rispetto alla somma stanziata per il triennio 2015-2017, accertamento della quale circostanza non poteva invece addossarsi all’Amministrazione finanziaria per le ragioni sopradette; - pertanto, in accogliento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio, algiudice dell’appello; lo stesso, effettuati gli opportuni e doverosi accertamenti, darà le opportune disposizioni al commissario ad acta, il quale, in caso di verificata incapienza, dovrà attivare le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. staccata di Cons. Est.

Roberto Succio Catania, in div