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Ordinanza Interlocutoria — n. 7738/2023 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax appeal until July 10, 2023, pending legislative implementation of new tax suspension rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7738/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal regarding simulated sales and tax evasion until July 10, 2023. The lower court had confirmed the tax authority's findings of fictitious invoices while acknowledging evidence of actual service delivery. The suspension was granted to allow time for the implementation of specific legislative provisions requested by the taxpayer.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, l. 130/2022; The court may suspend proceedings upon request if the suspension is necessary to ensure the proper application of new legislative provisions or to resolve pending legislative issues affecting the case.

Parole chiave

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tax suspension simulated sales fictitious invoices tax evasion legislative implementation fatture fittizie inchiesta per frode fiscale imposta sulla cifra d'affari

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, l. 130/2022
Considerato che: La controricorrente ha presentato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197,l.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2605/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro PUBLIEMME SRL, elettivamente domiciliatain ROMA L.GO MESSICO 7, presso lo studio dell’avv. Prof. FEDERICO TEDESCHINI (TDSFRC48A24H501P) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIANA SEGHINI (SGHFBN80H62H501Q) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CALABRIA n. 1195/2014 depositata il 05/06/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023dal Consigliere MARIA ENZA LA TORRE. Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della senza della CTR della Calabria, che su impugnazione da parte di Publiemme srl di avviso di accertamento per Ires, Iva e Irap anno 2004-col quale veniva contestata la vendita simulata con la ditta individuale Foto Lampo New di Lupo Pietro con accertamento di maggior reddito d’impresa-ha respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza di primo grado.

La CTR ha confermato la statuizione dei primi giudici quanto alla motivazione dell’accertamento, che ha ritenuto fittizie le fatture intestate alla ditta individuale Foto Lampo di Lupo, che non possedeva le attrezzature necessarie per l’esecuzione dei lavori fatturati; ha tuttavia ritenuto che le prove offerte dal contribuente fossero idonee a superare la presunzione di falsità delle fatture, preso atto della documentazione offerta (scritture private di incarico) e della realizzazione dei servizi fotografici per ciascuna campagna pubblicitaria, regolarmente annotata e fatturata.

Aggiunge che il titolare della ditta individuale, Pietro Lupo, era stato condannato per evasione fiscale per infedele dichiarazione ed aveva poi patteggiato la pena mentre il processo penale nei confronti dell’amministratore unico della società contribuente – per emissi one di fatture inesistenti-era stato archiviato. La società contribuente resiste con controricorso. Deposita procura del difensore aggiunto. Considerato che: La controricorrente ha presentato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197,l. 130/2022, per cui la causa va sospesa fino al 10 luglio 2023e rinviata quindi a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Cortesospende il giudizio fino al 10 luglio 2023 e rinvia l