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Ordinanza Interlocutoria — n. 7736/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses VAT appeal and remands case for joint trial with related proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7736/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the appeal filed by EN.SA s.r.l. against the Regional Tax Commission's decision regarding VAT deduction and tax penalties. The court found that the lower tribunal correctly rejected the company's claims that electricity sales were objectively non-existent. Consequently, the case was not decided on merits but remanded to a new docket for joint handling with three other related tax disputes involving the same parties and issues.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: When multiple appeals involve identical parties and legal questions, the Court must remand the case to a new docket for joint trial to ensure procedural efficiency and consistent resolution of connected matters.

Parole chiave

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joint trial remand VAT deduction dispute tax penalty appeal connected proceedings Cassation procedure motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative imposta sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.c.
Art. 377 c.p.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.18049 del ruolo generale dell’anno 20 20 proposto da: EN.SA. s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa da gli Avv. ti Alessandro Fusillo e Antonio Strizzi per procura speciale allegata alla memoria di costituzione e di nomina di nuovo difensore del 30 giugno 2021, elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia, n. 141, presso lo studio dell’Avv. Duccio Casciani; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate; - intimata - Oggetto: iva –vendita circolare – diritto di detrazione – perdita di gettito fiscale - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Lombardia, n. 4211/1/2019, depositata in data 25 ottobre 2019; udita la relazione svolta nella udienzacamerale non partecipata del 23 febbraio 2023 dal Consigliere Giancarlo Triscari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Aldo Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a lla società EN.SA s.r.l. due avvisi di accertamento con i quali, relativamente agli anni di imposta dal 2009e 2010, aveva contestato la non detraibilità dell’iva e irrogate le conseguenti sanzioni per le operazioni di cessione di energia elettrica ritenute oggettivamente inesistenti; la Commissione tributaria provinciale di Milano, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello della società limitatamente alle sanzioni; avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a sei motivi di censura, illustrato con successiva memoria ed ha, altresì, depositato un’istanza di riunione del procedimentocon altri giudizi pendenti presso questa Corte; l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata; considerato che: la controricorrente ha presentato un’istanza di rinvio per la trattazione congiunta del presente ricorso con altri strettamente connessi, in particolare con il ricorso iscritto al RG n. 27530/2019, avente ad oggetto l’atto di irrogazione delle sanzioni tributarie per l’anno 2010, con il ricorso iscritto al RG n. 21907/2020, avente ad oggetto l’avviso di accertamento Iva per l’anno 2011, nonché con il ricorso iscritto al RG n. 14984/2021, avente ad oggetto l’avviso di accertamento Ires per l’anno 2011; si rende necessario il rinvio della causa a nuovo ruolo al fine della trattazione congiunta del presente ricorso con quelli segnalati dalla controricorrente, atteso che il presente giudizio e quelli indicati dalla controricorrente riguardano le stesse parti ed hanno ad oggetto le medesime questioni giuridiche e fattuali;

P.Q.M.

La Corte Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo al fine della trattazione congiunta del presente ricorso con quelli iscritti al RG n. 27530/2019, al RG n. 21907/2020 nonché al