Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 7734/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses VAT appeal and orders case remittal for joint trial of related tax proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7734/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against the regional commission's rejection of their VAT sanction claim. The agency argued for penalties regarding fictitious invoices from 2009, while the company contested the assessment. The court ruled that the current appeal must be remitted to a new docket to be heard jointly with three other pending cases involving the same parties and identical legal and factual issues.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 8 comma 2 d.l. n. 16/2012; Art. 376 c.p.c.: When multiple appeals between the same parties concern identical legal and factual questions, the court must order remittal to a new docket for joint trial to ensure procedural efficiency.

Parole chiave

Generato dall'IA
VAT circular sale tax sanction appeal joint trial remittal fictitious invoices procedural economy impugnazione di decisioni amministrative sottrazione di un contributo scopi fiscali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 8 comma 2 d.l. n. 16/2012
Aldo Ceniccola, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate emise un avviso di irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell’art. 8, comma 2, d.l.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27580 del ruolo generale dell’anno 20 19 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro EN.SA. s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa da gli Avv.ti Alessandro Fusillo e Antonio Strizzi per procura speciale allegata alla memoria di costituzione e di nomina di nuovo difensore del 30 giugno 2021, elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia, n. 141, presso lo studio dell’Avv.

Duccio Casciani; Oggetto: iva –vendita circolare – diritto di detrazione – perdita di gettito fiscale - - controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Lombardia, n. 654/20/2019, depositata in data 13 febbraio 2019; udita la relazione svolta nella udienzacamerale non partecipata del 23 febbraio 2023 dal Consigliere Giancarlo Triscari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aldo Ceniccola, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate emise un avviso di irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell’art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012, in relazione alla fatturazione di operazioni oggettivamente inesistenti relative all’anno 2009; avverso il suddetto atto la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello principale e la società appello incidentale sulle questioni rimaste assorbite; la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello principale dell’Agenzia delle entrate; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi di censura, cui resiste la società depositando controricorso, illustrato con successiva memoria, nonché un’istanza di riunione del procedimento con altri giudizi pendenti presso questa Corte; considerato che: la controricorrente ha presentato un’istanza di rinvio per la trattazione congiunta del presente ricorso con altr i strettamente conness i , in particolare con il ricorso iscritto al RG n. 27530/2019, avente ad oggetto l’atto di irrogazione delle sanzioni tributarie per l’anno 2010, con il ricorso iscritto al RG n. 21907/2020, avente ad oggetto l’avviso di accertamento Iva per l’anno 2011, nonché con il ricorso iscritto al RG n. 14984/2021, avente ad oggetto l’avviso di accertamento Ires per l’anno 2011; si rende necessario il rinvio della causa a nuovo ruolo al fine della trattazione congiunta del presente ricorso con quelli segnalati dalla controricorrente, atteso che il presente giudizio e quelli indicati dalla controricorrente riguardano le stesse parti ed han no ad oggetto le medesime questioni giuridiche e fattuali;

P.Q.M.

La Corte Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo al fine della trattazione congiunta del presente ricorso con quelli iscritti