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Decreto — n. 7733/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to formal waiver of proceedings under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 7733/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings following the appellant's formal waiver. The appellant, Mistri Pietro Cristoforo, had previously filed a tax appeal against the Bergamo tax authority but later formally renounced the lawsuit in July 2020. The court ruled that this waiver met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, necessitating the termination of the case without further substantive review.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A formal waiver of proceedings by the appellant extinguishes the litigation, requiring the court to declare the case terminated without addressing the merits of the tax dispute.

Parole chiave

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waiver of proceedings extinction of litigation Civil Procedure Code tax appeal dismissal Cassation inadmissibility rinuncia d'eredità ritiro dell'atto procedurale rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
art. 391 c.p
letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i depositata in cancelleria il 30 luglio 2020; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29211/2015 proposto da : IMPRESA EDILE MISTRI SNC DI MISTRI P C, in persona del legale rappresentante pro tempore, MISTRI PIETRO CRISTOFORO, IMBERTI LUCIA, elettivamente domiciliati in Roma Via Alessandria n. 88, presso lo studio dell’avv.Di C ola A lessia, rappresentati e difesi dall'avv . G iantomassi Renzo; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO, elettivamente domiciliata in R oma, Via dei Portoghesi n. 12 , presso l’Avvocatura Generale dello Stato che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia n.2004/64/2015,depositata il 12/05/2015. letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i depositata in cancelleria il 30 luglio 2020; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;

R.G.N. 29211/15 Cron. Rep.che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite, avvisa ndole che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma, il 1