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Decreto — n. 7696/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7696/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7696/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7933/2015 proposto da : SO.G.AER S.P.A., elettivamente domiciliatain Roma, V ia G . B azzoni n. 1, presso lo studio dell’avv. A sciano F rancesco che l a rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Lauro Giovanni Maria ( PEC avv.g.m.lauro@certmail- cnf.it), Lai Giuseppe ( PEC giuseppe.lai@interfreepec.it ) ; -ricorrente- contro COMUNE ELMAS, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma,Via Luigi Luciani n. 1, presso lo studio dell’avv. Manca Bitti Daniele, rappresentato e difeso dall'avv .

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 7696/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Doglio Italo ( PEC italo.doglio@pec.it) -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 310/4/2014depositata il 19/09/2014. letta la rinuncia al ricorso dellaricorrente depositata in cancelleria il 20 luglio 2021; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; R.G.N. 7933/15 Cron. Rep.che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.

Parole chiave

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abbandono del procedimento chiusura della procedura di assistenza giudiziaria ritiro dell'istanza giudiziaria procedimento concluso condono delle spese procedurali chiusura dell'istruzione penale

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
letta la rinuncia al ricorso dellaricorrente depositata in cancelleria il 20 luglio 2021; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; R.G.N.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7933/2015 proposto da : SO.G.AER S.P.A., elettivamente domiciliatain Roma, V ia G . B azzoni n. 1, presso lo studio dell’avv. A sciano F rancesco che l a rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Lauro Giovanni Maria ( PEC avv.g.m.lauro@certmail- cnf.it), Lai Giuseppe ( PEC giuseppe.lai@interfreepec.it ) ; -ricorrente- contro COMUNE ELMAS, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma,Via Luigi Luciani n. 1, presso lo studio dell’avv. Manca Bitti Daniele, rappresentato e difeso dall'avv .

Doglio Italo ( PEC italo.doglio@pec.it) -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 310/4/2014depositata il 19/09/2014. letta la rinuncia al ricorso dellaricorrente depositata in cancelleria il 20 luglio 2021; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; R.G.N. 7933/15 Cron. Rep.che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma, il