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Decreto — n. 7679/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7679/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7679/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13799/2015 proposto da : MERIGO GIAMBATTISTA , elettivamente domiciliato in R oma, Via Germanico n. 107, presso lo studio dell’avv.Gelera Giorgio che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Cinquetti Diego Alfredo; -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA, elettivamente domiciliata in R oma, Via dei Portoghesi n. 12 , presso l’Avvocatura Generale dello Stato che larappresenta e difende; -controricorrente- Avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. distaccata di Brescia, n. 1493/67/2015depositata il 13/04/2015. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente depositata in cancelleria il 18 settembre 2019; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvederesulle spese, non avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia. R.G.N 13799/15 Cron. Rep.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 7679/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 107, presso lo studio dell’avv.Gelera Giorgio che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Cinquetti Diego Alfredo; -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA, elettivamente domiciliata in R oma, Via dei Portoghesi n. 12 , presso l’Avvocatura Generale dello Stato che larappresenta e difende; -controricorrente- Avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. distaccata di Brescia, n. 1493/67/2015depositata il 13/04/2015. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente depositata in cancelleria il 18 settembre 2019; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvederesulle spese, non avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia. R.G.N 13799/15 Cron. Rep.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali abbandono definitivo del procedimento anticipo delle spese spese di difesa ritiro delle conclusioni civili ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13799/2015 proposto da : MERIGO GIAMBATTISTA , elettivamente domiciliato in R oma, Via Germanico n. 107, presso lo studio dell’avv.Gelera Giorgio che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Cinquetti Diego Alfredo; -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA, elettivamente domiciliata in R oma, Via dei Portoghesi n. 12 , presso l’Avvocatura Generale dello Stato che larappresenta e difende; -controricorrente- Avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. distaccata di Brescia, n. 1493/67/2015depositata il 13/04/2015. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente depositata in cancelleria il 18 settembre 2019; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvederesulle spese, non avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia. R.G.N 13799/15 Cron. Rep.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite, avvisandole che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma, i