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Ordinanza — n. 7586/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal extinguished due to successful simplified settlement payment under 2018 decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7586/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the appellant had fulfilled the conditions for a simplified settlement under the 2018 decree. Although the appellant initially challenged the tax authority's assessment of non-existent operations, they subsequently paid the first installment of the required settlement amount. The court ruled that once the simplified settlement procedure is completed, the underlying dispute ceases to exist, rendering further litigation unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 6 dl. 119/2018; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002: The completion of a simplified settlement procedure extinguishes the litigation, thereby precluding the requirement for the payment of additional unified contribution fees for the main appeal.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax appeal extinction unified contribution waiver cessation of dispute simplified tax procedure credito contestato opposizione tardiva esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 6 dl. 119/2018 conv. in L. 136/2018
Successivamente la ricorrente presentava domanda di definizione agevolata ex art. 6 dl 119/2018 conv.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
L'estinzione del giudizio sul ricorso principale per definizione agevolata della lite esclude che ricorrano i presupposti per il versamento, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 370 c.p
L'Agenzia delle entrate resisteva ex art. 370 c.p.c..
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Testo completo

ente _ ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.123996/20151R.G., proposto DA CERAMICHE EDIL CRISCI SRL in liq., in persona dell'amm. Unico Anna Lisa Stasi, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Andrei De Longis, con studio in Benevento, Via E, Marmorale n. 6, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. Giovanni Romano, Via Valadier n. 43; RICORRENTE CONTRO Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore; INTIMATA AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 2662/2015 dep. il 18.03.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 febbraio 2023 dalla Dott.ssa Maria Enza La Torre;

Ritenuto che: Ceramiche Edil Crisci srl aveva proposto ricorso per cassazione contro l'Agenzia delle entrate per l'annullamento della sentenza della CTR della Campania, indicata in epigrafe, relativa a impugnazione di avviso di accertamento anno 2007 per presunte operazioni inesistenti con la ditta Elettronica Costa di Berio Maria, con conseguente recupero a tassazione ai fini Ires, Iva e Irap, oltre sanzioni. L'Agenzia delle entrate resisteva ex art. 370 c.p.c.. Successivamente la ricorrente presentava domanda di definizione agevolata ex art. 6 dl 119/2018 conv. in I. 136/2018 e con istanza del 19 luglio 2019, dichiarando di avere versato in data 23.5.2019 la prima rata delle otto previste in relazione alla indicata definizione agevolata, chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

In data 7 febbraio 2023 presentava successiva memoria, con allegata documentazione. Considerato che: in relazione alla indicata istanza, preso atto che è stata allegata copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, come previsto dall'art. 6 comma 10 dl 119/2018, trattandosi di controversia definibile ex art. 6 dl. 119/2018, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell'Agenzia delle entrate. L'estinzione del giudizio sul ricorso principale per definizione agevolata della lite esclude che ricorrano i presupposti per il versamento, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, ex art. 6 comma lffdl. 119/20