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Ordinanza Interlocutoria — n. 7585/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court to review tax appeal notification validity via private mail.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7585/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal by Tonelli SRL against a tax court decision regarding the validity of a tax appeal sent via private mail. The appellant argued that the lower court incorrectly declared the appeal inadmissible due to improper notification methods, while the tax authority maintained the service was valid. The court ruled that the merits of the notification dispute require a full review of the case file, necessitating a remand to the lower court for further examination.

Regesto Legislator

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Art. 16 comma 3 d.lgs. 546/92; Art. 4 d.lgs. 261/1999: The Supreme Court must remand the case to the lower court to examine the validity of tax appeal notifications when the lower court has ruled on their invalidity without the parties raising the objection in the second instance.

Parole chiave

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tax appeal notification private mail service Cassation remand procedural objection tax administration dichiarazione fiscale tardiva tempestività dell'invio postale opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 16 comma 3 d.lgs. 546/92
Considerato che: 1.Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16 comma 3 d.igs.
Art. 4 d.lgs. 261/1999
Art. 58/2011
Art. 325 c.p.c.
Art. 326 c.p.c.
Art. 156 c.p.c.
Art. 157 c.p.c.
art. 4 d.lgs. n. 261/1999
546/92 e art. 4 d.lgs. n. 261/1999 come modificato dal di n.
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Testo completo

eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA -1e5 sul ricorso iscritto al n. 23996/2015 R.G., proposto DA TONELLI SRL in liq., in persona del liquidatore Carmine Cerrone, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al presente procedimento, dall'Avv. Bruno Amendola, presso il cui studio in Salerno, Piazza della Concordia n. 38 è elettivamente domiciliata; RICORRENTE CONTRO EQUITALIA SUD (già Pons) con sede in Roma, Lungotevere Flaminio 18 in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliata presso l'Avv. Claudio Carrato,; Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 176112015 dep. il 20.02.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 febbraio 2023 dalla Dott.ssa Maria Enza La Torre; Ritenuto che: Tonelli srl in liquidazione ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di 28 intimazioni di pagamento relative a cartelle asseritamente non notificate ha dichiarato inammissibile l'appello della società contribuente in quanto spedito tramite servizio di posta privata in data 4 dicembre 2012 in relazione a sentenza depositata il 20 aprile 2012 (ultimo giorno).

L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso nel presente giudizio. La società ricorrente deposita memoria. Considerato che: 1.Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16 comma 3 d.igs. 546/92 e art. 4 d.lgs. n. 261/1999 come modificato dal di n. 58/2011; col secondo motivo si deduce violazione 16 comma 3 d.lgs. 546/92 e art. 4 d.lgs. n. 261/1999 come modificato dal di n. 58/2011, per avere la CTR ritenuto inesistente la notifica dell'appello notificato da agenzia di recapito privata.

Col terzo motivo si deduce violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c. in relazione agli artt. 156 e 157 c.p.c. per avere la CTR statuito sulla invalidità della notifica senza che i destinatari, regolarmente costituiti in secondo grado lo avessero eccepito. Rilevato che: è necessario acquisire il fascicolo di merito al fine dell'esame delle superiori doglianze

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisizione de