Cassation court dismisses tax appeal due to insufficient and contradictory reasoning in the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a regional tax court decision regarding unreported capital gains. The taxpayer argued the lower court incorrectly accepted the entire appeal rather than just the expense deduction claim, citing contradictory reasoning. The court ruled that the lower court's motivation was insufficient and logically inconsistent, violating constitutional requirements for judicial reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111, comma 6 Cost.; Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.: A court decision is null if its reasoning is contradictory, inexplicable, or fails to meet the minimum constitutional standard required for a valid judicial act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22212/2014 R.G., proposto DA MARABINI OLIVIERO rappresentato e difeso dall'Avv. Piero Conti, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Filippo Nicolai n. 16; RICORRENTE CONTRO Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; SS -I-Ekií-ti_CONTRORICORRENTEI AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1233/2014 dep 27.2.2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 febbraio 2023 dalla Dott.ssa Maria Enza La Torre;
Rilevato che: Oliviero Marabini propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anno 2004 ha accolto l'appello dell'Ufficio, in riforma della sentenza di primo grado. Il contenzioso ha origine dalla impugnazione dell'avviso di accertamento per Irpef anno 2004, col quale era stata accertata una plusvalenza non dichiarata per effetto della cessione di terreno edificabile acquistato dal contribuente il 25.1.2000. La CTP ha accolto il ricorso con riferimento al mancato riconoscimento delle spese sostenute dal contribuente sul terreno di che trattasi, dalla data di acquisto alla data di vendita, preso atto della documentazione versata in atti ed esaminata.
L'Ufficio appellava l'indicata sentenza. La CTR ha ritenuto sussistere profili di ultrapetizione nella decisione del primo giudice, che "ha inciso nella sua interezza sull'avviso di accertamento", per avere negato "la plusvalenza e, ad un tempo, la cessione che l'aveva originata e non limitatamente alla mancata valutazione delle spese sostenute per il terreno oggetto di negoziazione". Ha altresì aggiunto che l'Ufficio avrebbe dovuto procedere "ad una più approfondita verifica nella fase istruttoria del procedimento; diversamente opinando emergerebbero anche per l'appellante profili di ultrapetizione".
Il contribuente deduce con l'unico motivo del ricorso violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza ex art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., art. 59 co. 2 del d.lgs. 546/92 per avere lo stesso appellante affermato che il contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento limitatamente alla mancata considerazione delle spese contro l'affermazione della CTR che ha ritenuto impugnato l'atto nella sua interezza, non tenendo così conto della sentenza di primo grado che aveva motivato sulle ragioni per considerare le spese ai fini della corretta determinazione della plusvalenza L'Agenzia delle entrate è rimasta intimata.
All'udienza del 26 marzo 2019 la causa veniva sospesa fino al 10 giugno 2019 e la causa rinviata a nuovo ruolo, avendo il ricorrente proposto istanza di ex art. 6 dl. 119/2018 conv. in I. 136/2018. Considerato che: preso atto della domanda di definizione agevolata, ex art. 6 comma 10 dl 119/2018, in relazione alla quale la causa è stata sospesa fino al 10 giugno 2019, con ordinanza resa all'udienza del 26 marzo 2019; rilevato che l'istanza depositata il 4.6.2019 contiene un mero messaggio sprovvisto di documentazione attestante la definizione e il versamento degli importi dovuti ai sensi dell'art. 6 comma 10 di 119/2018 conv. in I. 136/2018; che non risulta fino alla data odierna fornita la prova del pagamento delle somme relative al perfezionamento della definizione agevolata; che pertanto va esaminato e deciso il presente ricorso, il cui unico motivo è fondato..
L'unico motivo si deduce violazione a falsa applic ne di norme di diritto, nullità della s enza ex art. 360 n. 3 e n. 4 c. art. 59 comma 2 d.lgs. 546/1992, ply avere Dalla scarna e non lineare motivazione della sentenza impugnata emerge che la CTR ha erroneamente ritenuto che la CTP avesse accolto in toto il ricorso del contribuente, mentre lo aveva accolto limitatamente al riconoscimento delle spese indicate e partitamente esaminate. Peraltro il riferimento a profili di ultrapetizione che "emergerebbero anche per l'appellante" non rendono chiaro il percorso argomentativo che ha condotto all'accoglimento dell'appello.
Dalla indicata motivazione non è possibile ricostruire la ratio decidendi della sentenza impugnata, in quanto contraddittoria e inidonea a consentire il controllo sull'iter logico giuridico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Vanno sul tema richiamati i principi consolidati di questa Corte, secondo cui ricorre la nullità della sentenza ove vi sia una motivazione al di sotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 23940/2017); ovvero qualora manchi del tutto la motivazione, con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 , allorché vi sia un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione (Cass. n. 26764/2019).
Situazione quest'ultima ricorrente nel caso in esame. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di gi