Cassation court dismisses tax appeal as extinguished due to taxpayer's acceptance of beneficial settlement scheme.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax dispute extinguished because the taxpayer voluntarily accepted a beneficial settlement scheme under Article 6 of D.L. n. 119/2018. The Agency of Revenue appealed a lower court decision regarding income tax verification, but the taxpayer subsequently submitted an application for the simplified definition of the controversy and made the first payment. Since the Agency failed to object within the statutory deadlines, the proceedings were legally terminated without a merits examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 13 d.l. n. 119/2018; Art. 46 d.lgs. n. 546/1992: When a taxpayer requests the simplified definition of a tax controversy under the beneficial scheme and the tax authority does not object within the prescribed term, the proceedings are extinguished.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro Massaglia Mario, rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in margine alla memoria di costituzione quali sostituti dell’originario difensore, dagli Avv.ti Claudio Lucisano e M. Sonia Vulcano, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, alla via Crescenzio n. 91 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 102, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino, il 12.1.2016, e pubblicata il 27.01.2016; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Avviso di accertamento - Irpef 2007 - Redditometro - Adesione a normativa beneficiale di cui all’art. 6 Dl. n. 119 del 2018 - Cessazione della materia del contendere -Estinzione del giudizio.
1. L’Agenzia delle Entrate recapitava a Massaglia Mario, odontoiatra, questionario informativo al fine di accertare l’attendibilità del reddito dichiarato in relazione all’anno 2007, da lui e dalla moglie Monica Maria Bosco, in considerazione del tenore di vita molto elevato della coppia. Ricevuta la documentazione l’ente impositore notificava al professionista l’avviso di accertamento n. T7G012304959, mediante il quale rettificava il reddito percepito dal contribuente con metodo sintetico, in applicazione del c.d. redditometro. Il maggior reddito era accertato anche in considerazione del possesso di quattro appartamenti, sei autovetture di grossa cilindrata ed un’imbarcazione da diporto.
2. Il contribuente proponeva ricorso avverso l’atto impositivo, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino contestando, tra l’altro, che quattro delle autovetture oggetto di accertamento, tra cui due Ferrari, erano auto d’epoca, circolavano per pochi chilometri l’anno ed importavano modeste spese di manutenzione. Faceva inoltre rilevare di avere provveduto a cospicui disinvestimenti proprio nell’anno di accertamento. La CTP valutava fondate le difese proposte dal contribuente, ed annullava l’avviso di accertamento.
3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita dal giudice di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte e replicava, tra l’altro, circa la necessità di ricomprendere anche le auto storiche tra i beni oggetto di calcolo del reddito mediante metodo sintetico, e sulla indimostrata destinazione del provento delle vendite immobiliari che avevano fruttato al contribuente la somma di Euro 390.000,00, di cui però non era noto quale utilizzo il Massaglia avesse fatto, ben essendo possibile che avesse reinvestito gli introiti percepiti. La CTR rigettava il ricorso.
4. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a sette motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso il contribuente. Successivamente Massaglia Mario ha fatto pervenire rinuncia al controricorso, e proposto istanza di pronuncia di cessazione della materia del contendere per aver aderito a normativa condonistica. Ragioni della decisione 1. Con i suoi sette motivi di ricorso, l’Amministrazione finanziaria contesta al giudice dell’appello di essere incorso in una pluralità di violazioni di legge, nonché nella nullità della decisione per non aver pronunciato su specifiche domande.
2. Tanto premesso, non ricorrono le condizioni perché possa procedersi all’esame nel merito dei motivi di ricorso. Il controricorrente Massaglia Mario, infatti, ha depositato istanza con cui ha chiesto di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 119 del 2018, come conv.
3. L’istanza è stata ricevuta dall’Amministrazione finanziaria il 21.3.2019, prot. AGE.AGEV-ST1, Registro Ufficiale 0449368.21/03/2019-I. La definizione agevolata prevede il pagamento rateale ed il contribuente ha prodotto documentazione relativa al versamento della prima rata, intervenuto nella stessa data del 21.3.2019. 3.1. Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l’Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.
4. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.
5. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018, come conv. La Corte,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio introdotto dal