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Ordinanza Interlocutoria — n. 7575/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing regarding customs rights prescription and penalty application.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7575/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the applicant's request to dismiss the lower tribunal's judgment on prescription grounds. The applicant argued that customs rights regarding imported precious stones had expired, while the tax agency maintained the sanctions were valid. The court deemed the legal questions novel and significant enough to require a public hearing for proper adjudication.

Regesto Legislator

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Art. 34 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: When a cassation appeal raises novel and relevant legal issues concerning the prescription of customs rights or the application of penalties, the court must order a remand to a public hearing.

Parole chiave

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customs rights prescription precious stones import tax agency sanctions novel legal questions remand to public hearing confisca sotto sanzione internazionale amministrazione delle dogane dazi doganali non pagati

Disposizioni normative citate

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Art. 34 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
Con l’unico motivo di ricorso Khandelwal deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 34 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle leggi doganali - TULD), in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
43 (Testo unico delle leggi doganali - TULD), in relazione all’art. 360, primo comma, n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9812/2020 R.G. proposto da Khandelwal Viod Kumar, elettivamente domiciliato in Roma, piazzale Clodio n. 22, presso lo studio dell’avv. Veronica Mattei, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Polato giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 932/07/19, depositata il 17 settembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi - Contrabbando di preziosi - Depenalizzazione -Sanzioni - Termine di prescrizione -Rinvio. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 932/07/19 del 17/09/2019 la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 36/01/18 della Commissione tributaria provinciale di Verbania (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da Khandelwal Viod Kumar (di seguito Khandelwal) avverso un atto di contestazione di violazioni finanziarie e di irrogazione sanzioni. 1.1.

Con l’atto impositivo veniva contestato il mancato pagamento di diritti di confine evasi (dazi e IVA) con riferimento all’importazione di pietre preziose, le quali venivano sottoposte a confisca con determinazione della sanzione dovuta.

2. Avverso la sentenza della CTR Khandelwal proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.

3. ADM resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso Khandelwal deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 34 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle leggi doganali - TULD), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel non dichiarare la prescrizione dei diritti doganali.

2. La novità e la rilevanza nomofilattica delle questioni da affrontare nella presente controversia ne consigliano la trattazione in pubblica udienza, con conseguente rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica