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Ordinanza Interlocutoria — n. 7561/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding tax assessment against bankrupt individual due to procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7561/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional court ruling that declared tax acts null due to lack of notification to the bankruptcy administrator. The lower court invalidated the assessment because the bankrupt individual was not properly notified while the bankruptcy proceedings were pending, citing a lack of procedural capacity. The supreme court rejected the agency's arguments regarding the individual's ability to act personally and the timing of the bankruptcy declaration, leaving the procedural nullity intact.

Regesto Legislator

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Art. 35 DPR 633/72; Art. 112 c.p.c.: The bankruptcy administrator lacks standing to appeal tax assessments against the bankrupt individual if the assessment was notified after the bankruptcy declaration, rendering the individual's personal appeal inadmissible due to lack of procedural capacity.

Parole chiave

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bankruptcy administrator standing tax assessment notification procedural capacity nullity individual bankruptcy appeal tax collection proceedings procedura fiscale accoglimento parziale del contribuente assoggettamento del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 35 DPR 633/72
Considerato che: Col primo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 35 dpr 633/72, ex art.
Art. 112 c.p.c.
3 c.p.c., per avere la CTR considerato irrilevante la mancata comunicazione all’Agenzia del fallimento della società; Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ex art.
Art. 19 D.Lgs. 546/92
Col terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. 546/92 ex art.
Artt. 42, 43, 44, 48 RD 267/1942
Art. 32 DPR 600/73
Col sesto motivo si deduce violazione art. 32 dpr 600/73 ex art.
art. 112 c.p
3 c.p.c., per avere la CTR considerato irrilevante la mancata comunicazione all’Agenzia del fallimento della società; Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ex art.
art. 19 d.lgs. 546/92
Col terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. 546/92 ex art.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.28364/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente principale e controricorrente all’avverso ricorso incidentale - contro Avv. FEO ANDREA, nella qualità di curatore del Fallimento della società Puzella Trasporti di Salvatore Puzella C., S.n.c., e PUZELLA SALVATORE, entrambi elettivamente domiciliatiin ROMA VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato COLAPINTO CARLO (CLPCRL46E26A055W) che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso - controricorrenti e ricorrenti incidentali – e nei confronti di EQUITALIA S.p.A. - intimata - avverso SENTENZA d i COMM.TRIB.REG. della Campania n. 3976/2015depositata il 04/05/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere MARIA ENZA LA TORRE. Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che su impugnazione da parte di Salvatore Puzella di avviso di accertamento notificato il 6.3.2012 per l’anno d’imposta 2006 in base ad indagini bancarie, ha respinto l’appello dell’Ufficio. La CTP, riuniti i ricorsi proposti contro cartella di pagamento a titolo di iscrizione provvisoria, ex art. 15 dpr 602/73, dal curatore del fallimento Puzella Trasporti di Salvatore Puzella e dal socio Salvatore Puzella e contro l’avviso di accertamento notificato a Salvatore Puzella quale persona fisica, ha dichiarato nulli gli atti opposti (accertamento e cartelle), ritenendo che la mancata notifica al curatore fallimentare ne comportasse la nullità per carenza di capacità processuale del fallito, atteso che la proceduta era ancora pendente.

Avverso detta sentenza ha proposto appello l’Agenzia delle entrate in quanto all’atto di emissione dell’accertamento non era a conoscenza dello statusdi fallito del Puzella, emerso solo a seguito della successiva cartella di pagamento. La CTR ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo inefficace la notifica al contribuente persona fisica in ragione della carenza di legittimazione processuale del fallito. Resiste con controricorso la curatela del fallimento Puzella e propone ricorso incidentale condizionato , al quale resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate, che deposita successiva memoria.

Considerato che: Col primo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 35 dpr 633/72, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR considerato irrilevante la mancata comunicazione all’Agenzia del fallimento della società; Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c., avendo il contribuente impugnato solo l’avviso di accertamento e non la cartella e avendo dedotto solo vizi di merito: la CTR annullando l’accertamento senza esaminare le doglianze ha travalicato i limiti della domanda.

Col terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. 546/92 ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la curatela impugnato solo la cartella di pagamento e non l’avviso di accertamento prodromico, che si è pertanto reso definitivo, non essendo stata la cartella impugnata per vizi propri Col quarto motivo si deduce violazione degli artt. 42,43,44, e 48 RD 267/1942 ex art. 360 n. 3 c.p.c. a fronte della omessa comunicazione da parte della curatela della dichiarazione di cui all’art. 35 dpr 633/72 e in ogni caso che dal combinato disposto delle norme indicate emerge la possibilità che il fallito sia destinatario di atti impositivi.

Col quinto motivo si deduce violazione degli artt. 42 e 44, RD 267/1942 ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR escluso che in presenza di fallimento la parte possa svolgere attività personale. Col sesto motivo si deduce violazione art. 32 dpr 600/73 ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR onerato l’Ufficio della prova di quanto accertato mentre in caso di accertamenti bancari scaturenti da indagini finanziarie è il contribuente a dover dimostrare la mancata evasione d’imposta. Rilevato che la controversia intercetta, in relazione al primo, quarto e quinto motivo di ricorso, la problematica sulle condizioni per l’esercizio dell’azione da parte del fallito sull’accertamento riguardante la società, questione rimessa alle S.U. con ord. int. n. 25373/22 quale questione di massima di particolare importanza sui limiti della legittimazione straordinaria del fallito all’impugnazione dell’avviso di accertamento per debiti tributari ante dichiarazione di fallimento quando l’avviso di accertamento sia stato notificato dopo la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M