Italian tax court suspends appeal to allow taxpayer to use new 2022 law for simplified dispute resolution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione suspended the tax appeal pending the taxpayer's request to utilize a new simplified dispute resolution procedure. The taxpayer, AETI, sought to avoid the full litigation process by invoking a specific legislative provision introduced in late 2022. The court granted this request, ordering the case to be remanded to a new docket while the suspension remains in effect until July 2023.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022; The court may suspend proceedings upon the taxpayer's request to facilitate access to simplified dispute resolution mechanisms provided by recent legislation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10563/2019 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Azienda Elettrica Ticinese Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Giulio Cesare n. 14, presso lo studio dell’avv. Gabriele Pafundi, che la rappresenta e difende, unitamente all’avv.
Alberto Maria Gaffuri, giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 2292/02/18, depositata il 28 settembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -Accise - Diniego di autotutela -Istanza di sospensione -Rinvio a nuovo ruolo. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 2292/02/18 del 28/09/2018 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Azienda Elettrica Ticinese Italia s.p.a. (oggi s.r.l., di seguito AETI) avverso la sentenza n. 1220/09/14 della Commissione tributaria provinciale di Bologna (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’atto di diniego con il quale era stata rigettata l’istanza in autotutela volta ad ottenere l’annullamento di tre avvisi di pagamento e di tre atti di irrogazione sanzioni, sebbene si fosse proceduto a ravvedimento operoso.
2. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle dogane e dei monopoli proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
3. AETI resisteva in giudizio con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza ex art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, la società contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio al fine di addivenire alla definizione agevolata della controversia.
2. Preso atto della sussistenza dei presupposti di legge, la causa va sospesa fino al 10/07/2023 e rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la sospensione del presente giudizio fino al 10/07/2023 ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo