Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7552/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as inadmissible for raising new factual issues on bank movement attribution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7552/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the taxpayer's appeal inadmissible because it attempted to introduce a new factual argument regarding the attribution of bank movements. The lower court had already thoroughly examined and rejected the taxpayer's evidence, which failed to overcome the legal presumption that bank transactions constituted taxable income. The Court ruled that such factual disputes, already decided in the lower instance, cannot be re-litigated under the guise of a legal violation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 32 DPR 600/73; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The Court of Cassazione cannot examine new factual issues or requests for different evaluation of evidence already fully analyzed and motivated in the lower court judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal inadmissibility bank movement attribution burden of proof inversion factual issue preclusion double conformity principle computo del reddito scopi fiscali rimborso fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 32 DPR 600/1973
Con l’unico motivo si deduce violazione dell’art. 32 dpr 600/73 in relazione all’art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
32 dpr 600/73 in relazione all’art. 360 n.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
32 dpr 600/73 in relazione all’art. 360 n.
Art. 85 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R.
art. 85 c.p
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
Con l’unico motivo si deduce violazione dell’art. 32 dpr 600/73 in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. L., ord. 29 settembre 2022, n. 28365
Cass. sez.3, n. 7751 del 08/04/2020
28365, Cass. sez.3, n. 7751 del 08/04/2020).
Cass. n. 1180/12
Cass. n. 2752/09
Cass. n. 18081/10
Cass. n. 10578/11
Cass. n. 15161 del 16/07/2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23955/2015 R.G. proposto da : MASSIRONI STEFANO MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI(CMCGMR50E29H501Y) rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIANO GERMANO (GRMGLN56B16I480E) -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE AGENZIA CENTRALE ROMA, domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LECCO -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 783/2015depositata il 04/03/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023dal Consigliere MARIA ENZA LA TORRE. Ritenuto che: Stefano Massimo Massironi ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia di cui in epigrafe , non notificata, che , in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anno 2007, emesso a seguito di indagini bancarie , ne ha respinto l’appello. La CTP aveva rigettato il ricorso, ritenendo che le parziali giustificazioni con le quali il contribuente chiedeva la riduzione della pretesa fiscale (in quanto parte dei versamenti derivavano da finanziamenti del fratello, altri da rimborsi di finanziamenti effettuati in precedenza e da versamenti in contanti derivati da giroconti e bonifici) non fossero idonee a superare le presunzioni poste a base dell’atto impugnato.

La CTR ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo non fornita prova idonea a superare la presunzione legale sulla riferibilità dei movimenti bancari a operazioni imponibili (in relazione al finanziamento del fratello, in quanto la documentazione – consistente nella matrice degli assegni e schede contabili bancarie senza una dettagliata indicazione dei beneficiari-non era considerata idonea ad attestare la correlazione con i versamenti effettuati; quanto ai finanziamenti nei confronti della Key Hotel srl, in quanto la documentazione bancaria non indicava i motivi di dette movimentazioni).

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Il difensore del ricorrenteha comunicato rinuncia al mandato. Considerato che:

1. Va preliminarmente preso atto che il difensore costituito del ricorrente ha comunicato di rinunciare al mandato, senza che ne risulti avvenuta la sua sostituzione. Va sul punto rilevato che per effetto del principio della cd. "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell'ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d'ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell'udienza di discussione già fissata, per cui è ininfluente la rinuncia al mandato difensore (Cass. sez. L., ord. 29 settembre 2022, n. 28365, Cass. sez.3, n. 7751 del 08/04/2020).

2. Con l’unico motivo si deduce violazione dell’art. 32 dpr 600/73 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., contestando le affermazioni della CTR quanto al valore probatorio delle matrici degli assegni e delle schede contabili, avendo il contribuente prodotto documentazione idonea a documentare un importo finanziato in favore del fratello, idoneo a giustificare le somme ricevute, da intendersi come restituzione di precedenti finanziamenti. Quanto ai finanziamenti alla società Key Hotel, dalla documentazione emerge la rispondenza sia per data sia per importo e per motivazione, alla somma risultante dai predetti assegni, unitamente ad altra documentazione idonea a giustificare i recuperi erariali oggetto di causa.

3. Il motivo è inammissibile. Col presente ricorso il ricorrente introduce, inammissibilmente, una questione di fatto esaminata e congruamente motivata dalla CTR, che, come tale, non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità. In realtà, sub speciedel vizio di violazione di legge, la parte ricorrente cela una richiesta di differente valutazione nel merito delle risultanze istruttorie che hanno indotto la CTR a ritenere non assolta la prova contraria idonea a vincere la presunzione legale relativa di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, essendo nella fattispecie anche preclusa eventuale censura ex art. 360 n. 5, c.p.c., trattandosi di c.d. doppia conforme.

In ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza è rispettosa dei seguenti principi sulla ripartizione dell' onere della prova, come precisati dalla giurisprudenza di questa Corte: "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili" (Cass 1180/12 vedi anche 2752/09, Cass 18081/10, Cass 10578/11).

La CTR si è pertanto uniformata alla giurisprudenza di questa Corte, che in tema di accertamenti bancari, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, fonda una presunzione relativa circa la natura di ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente, superabile attraverso la prova, da parte del contribuente, che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; pertanto, in virtù della disposta inversione dell'onere della prova, grava sul contribuente l'onere di superare la suddetta presunzione (relativa) (Cass.n.15161 del 16/07/2020).

Gli elementi riportati nel presente ricorso per cassazione sono stati analizzati nei gradi di merito e ritenuti inidonei a superare la presunzione legale di cui alla norma censurata. Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in favore della controricorrentein €. 7.800,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato p