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Ordinanza — n. 7545/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal after taxpayer settles via simplified procedure and pays owed amounts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7545/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax dispute extinguished following the taxpayer's request for termination due to ceased subject matter. The appellant had utilized the simplified settlement procedure under Article 6 of D.L. 193/2016, paying the required amounts and formally renouncing the ongoing litigation. Consequently, the court ruled that the legal controversy was resolved and the proceedings were terminated with a mutual waiver of costs.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 193/2016; Art. 6, comma 1, lett. a) d.l. 193/2016: When a taxpayer opts for the simplified settlement procedure and pays the indicated amounts while renouncing the dispute, the subject matter of the litigation ceases to exist, leading to the extinction of the judicial proceedings.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax dispute extinction D.L. 193/2016 waiver of litigation cessation of subject matter tax administration appeal judicial termination contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. 193/2016
Fracanzani; RILEVATO Con istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, datata 1° dicembre e pervenuta il 14 dicembre u.s., il patrono dellacontribuente ha rappresentato essersi avvalsa della procedura di definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l.
l. n. 225/2017
193/2016, come convertito con l. n. 225/2017, con compensazione delle spese.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2789/2016 R.G. proposto da Tamasi Annamaria, con l’avv. Costantino Carugnoed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Gina Carugno, in Roma, Via Inghirami 76 –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -resistente- Oggetto: 23 –2789-2016 – 21/02/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l Molise n. 139/03/2015, pronunciata il 14 aprile 2015 e depositata il 19maggio 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Con istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, datata 1° dicembre e pervenuta il 14 dicembre u.s., il patrono dellacontribuente ha rappresentato essersi avvalsa della procedura di definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. 193/2016 e di aver pagato quanto indicato dall’Ente impositore, con impegno a rinunciare al contenzioso in essere. I documenti versati in atti attestano la regolarità dei pagamenti al fine della definizione agevolata di cui sopra.

PQM La Corte dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio a mente dell’art. 6 d.l.n. 193/2016, come convertito con l. n. 225/2017, con compensazione delle spese. Così dec