Italian court dismisses tax appeal after taxpayer settles via simplified procedure and pays owed amounts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute extinguished following the taxpayer's request for termination due to ceased subject matter. The appellant had utilized the simplified settlement procedure under Article 6 of D.L. 193/2016, paying the required amounts and formally renouncing the ongoing litigation. Consequently, the court ruled that the legal controversy was resolved and the proceedings were terminated with a mutual waiver of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 193/2016; Art. 6, comma 1, lett. a) d.l. 193/2016: When a taxpayer opts for the simplified settlement procedure and pays the indicated amounts while renouncing the dispute, the subject matter of the litigation ceases to exist, leading to the extinction of the judicial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2789/2016 R.G. proposto da Tamasi Annamaria, con l’avv. Costantino Carugnoed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Gina Carugno, in Roma, Via Inghirami 76 –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -resistente- Oggetto: 23 –2789-2016 – 21/02/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l Molise n. 139/03/2015, pronunciata il 14 aprile 2015 e depositata il 19maggio 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Con istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, datata 1° dicembre e pervenuta il 14 dicembre u.s., il patrono dellacontribuente ha rappresentato essersi avvalsa della procedura di definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. 193/2016 e di aver pagato quanto indicato dall’Ente impositore, con impegno a rinunciare al contenzioso in essere. I documenti versati in atti attestano la regolarità dei pagamenti al fine della definizione agevolata di cui sopra.
PQM La Corte dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio a mente dell’art. 6 d.l.n. 193/2016, come convertito con l. n. 225/2017, con compensazione delle spese. Così dec