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Ordinanza Interlocutoria — n. 7539/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower tribunal regarding confiscation legality and procedural nullity arguments.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7539/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the petitioners' arguments regarding procedural nullity and the proportionality of confiscation sanctions. The court found the lower tribunal's decision legally sound despite the appellants' claims of violated procedural rights and EU law principles. Consequently, the case was remanded for a new hearing to address the substantive issues raised.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.; Art. 16, comma 3 d.lgs. 472/1997; Art. 301, comma 3 TULD; Art. 240 c.p.: The Court of Cassation may remand a case to a new hearing when the lower tribunal's decision involves novel legal questions requiring public hearing, even if procedural nullity or proportionality arguments are raised.

Parole chiave

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confiscation legality procedural nullity proportionality principle customs duties remand for hearing tax appeal EU law application imposta sull'importazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso Carlo Cavalleri e Antler deducono la nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso Carlo Cavalleri e Antler deducono la nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 112 c.p.c.
Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.
Art. 16, comma 3 d.lgs. 472/1997
Con il quinto motivo di ricorso si contesta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 16, terzo comma, del d.lgs.
Art. 301, comma 3 TULD
Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 301, terzo comma, del d.P.R.
Art. 240 c.p.
43 (Testo unico delle leggi doganali - TULD) e dell’art. 240 cod.
art. 112 cod. proc. civ
Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.
art. 240 cod. pen
43 (Testo unico delle leggi doganali - TULD) e dell’art. 240 cod. pen., per avere la CTR erroneamente ritenuto la legittimità della confisca di un bene di proprietà di altro soggetto, essendo stato il bene ceduto in leasing ad Antler dalla proprietaria Cembra Money Leasing.

Giurisprudenza citata

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C-273/13, Equoland
civ., per essere la sanzione accessoria della confisca illegittima per violazione del principio di proporzionalità ricavabile dal diritto unionale e, in particolare, dalla sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2014, in causa C-273/13, Equoland.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12816/2019 R.G. proposto da Cavalieri Carlo e Antler s.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, piazzale Clodio n. 22, presso lo studio dell’avv. Deborath Fortinelli, rappresentati e difesi dall’avv. Marcello Poggioli giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia -Sezione staccata di Brescia n. 332/23/19, depositata il 21 gennaio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi - Importazione di autoveicolo senza pagamento dei diritti di confine -Confisca - Ammissibilità -Rinvio. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 332/23/19 del 21/01/2019 la Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 404/02/18 della Commissione tributaria provinciale di Brescia (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da Carlo Cavalleri e da Antler s.a. (di seguito Antler) avverso un atto di contestazione di violazioni finanziarie e di irrogazione sanzioni. 1.1.

Con l’atto impositivo viene contestato il mancato pagamento di diritti di confine evasi (dazi e IVA) con riferimento all’importazione non autorizzata di un’autovettura Jaguar di proprietà della società svizzera Antler s.a. condotta da Carlo Cavalleri, autovettura che veniva sottoposta a confisca.

2. Avverso la sentenza della CTR Carlo Cavalleri e Antler proponevano ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

3. ADM resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso Carlo Cavalleri e Antler deducono la nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la quale avrebbe omesso ogni riferimento specifico ai motivi di appello dedotti da ADM e alle controdeduzioni degli appellati, prendendo a base della decisione il ricorso originario dei contribuenti, che viene, infatti, rigettato. 1.1. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciare in ordine al primo ed al secondo motivo di appello dedotto da ADM e per avere reso una motivazione meramente apparente in quanto priva delle basi normative e giurisprudenziali. 1.2.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere la sanzione accessoria della confisca illegittima per violazione del principio di proporzionalità ricavabile dal diritto unionale e, in particolare, dalla sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2014, in causa C-273/13, Equoland. 1.3. Con il quinto motivo di ricorso si contesta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 16, terzo comma, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per essere la sanzione della confisca illegittima in ragione della definizione agevolata delle sanzioni da parte di Carlo Cavalleri. 1.4.

Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 301, terzo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle leggi doganali - TULD) e dell’art. 240 cod. pen., per avere la CTR erroneamente ritenuto la legittimità della confisca di un bene di proprietà di altro soggetto, essendo stato il bene ceduto in leasing ad Antler dalla proprietaria Cembra Money Leasing.

2. La novità e la rilevanza nomofilattica delle questioni da affrontare nella presente controversia ne consigliano la trattazione in pubblica udienza, con conseguente rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo