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Ordinanza — n. 7532/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows taxpayers' appeal against adverse judgment on related party, rejecting sole representative's claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7532/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by two individual taxpayers who were shareholders of a company, overturning a lower court decision that dismissed their claims due to a prior adverse judgment against the company. The court held that a negative judgment against a company cannot prejudice its individual shareholders when they were not parties to that specific proceeding, establishing a necessary joinder of parties. Conversely, the appeal filed by one taxpayer acting solely as the legal representative of the company was rejected because the existing judgment already bound the company's legal position.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.; Art. 1306 c.c.: A negative res judicata against a company does not bind its individual shareholders who were not parties to the original suit, requiring joinder of parties for valid adjudication.

Parole chiave

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necessary joinder of parties res judicata against shareholders transparency tax regime IRAP tax assessment legal representative standing diritto di ricorso delle associazioni opposizione trasmissione per incompetenza

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3, of the Code of Civil Procedure
CONSIDERATO CHE 1.1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 5 of D.P.R. 22 December 1986, no. 917 (TUIR)
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.P.R.
Art. 101 of the Code of Civil Procedure
917 (TUIR), dell’art. 101 cod.
Art. 17, paragraph 1, and Art. 44 of D.Lgs. 15 December 1997, no. 446
6303), ciò ricavandosi dagli art. 17, comma 1, e 44 d.lgs.
Art. 1306 of the Civil Code
Nel qual caso i soci, rimasti estranei al giudizio, possono invocare nei loro confronti gli effetti di un giudicato favorevole ex art. 1306 cod.
art. 101 cod. proc. civ
917 (TUIR), dell’art. 101 cod. proc. civ.
art. 112 cod. proc. civ
civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 274 cod. proc. civ
546 e dell’art. 274 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata afferma che i ricorrenti avrebbero dovuto procedere a N.21633/17 R.G.
art. 1306 cod. civ
Nel qual caso i soci, rimasti estranei al giudizio, possono invocare nei loro confronti gli effetti di un giudicato favorevole ex art. 1306 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 14 March 2018, no. 6303
Cass., Sez. U., 29 May 2017, no. 13452
Cass., Sez. V, 23 May 2001, no. 7020
Cass., Sez. V, 25 February 2020, no. 4989
Cass., Sez. VI, 6 June 2014, no. 12793
Cass., Sez. VI, 30 July 2014, no. 17360
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Testo completo

pronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21633/2017R.G. proposto da: PARENTE RAFFAELE (C.F. PTN RFL67E14H798S ), FONTANA PATRIZIA ( C.F. FNT PRZ69B65H798B ) , in qualità di soci di EUROTRASPORTI TRUCKS 2000 di Parente Raffaele C. S.a.s., rappresentati e difesi dall’Avv. LUIGI RICCIARDELLI (C.F. RCCLGU56E05B963H) in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Viale degli Ammiragli, 114 –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Oggetto: tributi – litisconsorzio - giudicato N.21633/17 R.G.

Est. F. D’Aquino Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3372/01/17 depositata indata 11 aprile 2017 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 23 febbraio 2023. RILEVATO CHE 1. Il contribuent e PARENTE RAFFAELE, quale socio , nonché quale legale rappresentante della società Eurotrasporti Trucks 2000 di Parente Raffaele C. S.a.s. e la contribuente FONTANA PATRIZIA, quale socia dellamedesima società, hanno separatamente impugnato l’avviso di accertamento nei confronti della società partecipata per IVA e IRAP relativo al periodo di imposta 2007 , nonché gli avvisi di accertamento per IRPEF del reddito da partecipazione imputato loro per trasparenza per l’esercizio 2007; il Parente ha impugnato – come risulta dalla sentenza – un ulteriore avviso di accertamento per il periodo di imposta 2010 per IRPEF.

2. La CTP di Caserta, previa riunione, ha dichiarato inammissibili i ricorsi avverso l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, stante il giudicato sfavorevole formatosi avverso la sentenza della CTR della Campania 10248/33/2014 sul ricorso proposto dalla società contribuentee ha rigettato gli altri ricorsi.

3. La CTR dellaCampania, con sentenza in data 11 aprile 2017, ha rigettato l’appello dei contribuenti. Il giudice di appello ha ritenuto che non possa ritenersi violato il contraddittorio in relazione all’avviso di accertamento emesso in relazione alla società, posto che quest’ultimo ad oggetto IVA e IRAPe stante la formazione del giudicato. Ha, poi, ritenuto il giudice di appello che i contribuenti fossero a conoscenza N.21633/17 R.G. Est. F. D’Aquino dell’impugnazione proposta dalla società, essendo gli unici soci, per cui avrebbero potuto chiedere la riunione dei giudizi.

4. Propongono ricorso per cassazione i contribuenti , affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio. CONSIDERATO CHE 1.1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dell’art. 101 cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che i contribuenti non fossero legittimati ad impugnare l’accertamento nei confronti della società, posto che la rettifica dell’IRAP nei confronti della società incide sulla rettifica del maggior reddito da partecipazione in capo ai soci. 1.2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione dell’art. 101 cod. proc. civ. e dell’art. 14, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione agli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost., nonché violazione dell’art.2909 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha esteso nei confronti dei contribuenti gli effetti del giudicato sfavorevole nei confronti della società contribuente. 1.3.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere il giudice di appello omesso ogni motivazione in relazione alle ragioni di fatto per le quali la sentenza emessa nei confronti della società costituirebbe giudicato sfavorevole nei confronti dei soci pretermessi. 1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 29 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 274 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata afferma che i ricorrenti avrebbero dovuto procedere a N.21633/17 R.G.

Est. F. D’Aquino chiedere la riunione a quello deciso dalla CTR della Campania con sentenza passata in giudicato, osservandosi come i due giudizi pendessero in due diversi gradi di giudizio, per cui non si sarebbe potuta disporre la riunione.

2. Il primo motivo, proposto dai ricorrenti quali soci della società Eurotrasporti Trucks 2000 di Parente Raffaele C. S.a.s., è fondato. L'accertamento di maggior imponibile IRAP a carico di una società di persone determina, in caso d'impugnazione, la necessità d'integrare il contraddittorio nei confronti dei soci, essendo l’avviso relativo ai soci (ai fini IRPEF) fondato sui elementi comuni, come in caso di calcolo IRAP (Cass., Sez. V, 14 marzo 2018, n. 6303), ciò ricavandosi dagli art. 17, comma 1, e 44 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Cass., Sez. U., 29 maggio 2017, n. 13452).La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto insussistente il litisconsorzio necessario tra società contribuente (oggetto di giudicato sfavorevole) e gli odierni contribuenti per il fatto che il giudizio che aveva coinvolto la società contribuente avesse ad oggetto anche IRAP, non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.

3. Il secondo e il terzo motivo dei medesimi ricorsi , i quali vanno esaminati congiuntamente , sono fondati. Risulta dalla sentenza impugnata che nei confronti della società contribuente si è verificato un giudicato sfavorevole per effetto del passaggio in giudicato della sentenza della CTR Campania 10248/33/2014. Nel qual caso i soci, rimasti estranei al giudizio, possono invocare nei loro confronti gli effetti di un giudicato favorevole ex art. 1306 cod. civ. (Cass., Sez. V, 23 maggio 2001, n.7020), ma non possono vedersi pregiudicati da un giudicato sfavorevole (Cass., Sez. V, 25 febbraio 2020, n. 4989).

4. Tale principio, proprio delle obbligazioni solidali, è estensibile anche –e, anzi, operante a maggior ragione – in c aso di litisconsorzio necessario pretermesso (Cass., Sez. VI, 6 giugno 2014, n. 12793) , N.21633/17 R.G. Est. F. D’Aquino come nel caso di specie, non potendo considerarsi una decisione relativa a una situazione litisconsortile definitiva per uno dei litisconsorti operante in pregiudizio del litisconsorte che sia rimasto estraneo a quel giudizio (Cass., Sez. VI, 30 luglio 2014, n. 17360), per cui tale giudicato sfavorevole non potrà essere opposto al litisconsorte rimasto estraneo. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi e va cassata.

5. Il ricorso proposto dai contribuenti quali soci della società EurotrasportiTrucks 2000 di Parente Raffaele C. S.a.s. va, pertanto, accolto in relazione ai primi tre motivi e, previo assorbimento del quarto motivo, la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per l’esame delle questioni assorbite, nonché anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso proposto da Parente Raffaele in qualità di legale rappresentante della società va invece rigettato per difetto di legittimazione attiva, stante il precedente giudicato. P. Q. M. La Corteaccoglie il primo, secondo e terzo motivo del ricors o proposto da Parente Raffaele e Fontana Patrizia quali soci di Eurotrasporti Trucks 2000 di Parente Raffaele C. S.a.s., dichiarando assorbito il quarto motivo; rigetta il ricorso di Parente Raffaele quale legale rappresentante di Eurotrasporti Trucks 2000 di Parente Raffaele C. S.a.s.; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizio