Cassation Court dismisses appeal claiming lack of reasoning, upholding Regional Commission's tax ruling on hidden revenues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to deny a partial reduction of undeclared revenues. The taxpayer argued the lower court failed to provide sufficient reasoning for its findings regarding the fictitious nature of certain funds. The court ruled that the Regional Commission had clearly explained its reliance on specific evidence, such as cash payments and previous tax declarations, to justify the 25% reduction. Consequently, the appeal was dismissed as the reasoning was not merely apparent but substantively sound and consistent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.; Art. 360, comma 1, n. 4 cod. civ. proc.: An appeal based on apparent lack of reasoning fails if the judgment contains clear, consistent, and understandable arguments that do not require hypothetical conjectures to be understood.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 25884/2015R.G. proposto da Y.O.S. s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difes a dall’avvocato Luigi Quercia, elettivamente domiciliata a Roma, Viale della Vignola n. 5, presso lo studio dell’avvocato Livia Ranuzzi, giusta procura speciale in calce alricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglian. 663/11/ 20 1 5, depositata il 30 . 03 .201 5 .
Udita la relazione svolta nella camera diconsiglio del 14 ottobre 20 22 dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE Oggetto: Tributi, Avviso di accertamento, IVAe altro - la Y.O.S. s.r.l. , titolare d i diverse attività commerciali di vendita al dettaglio di abbigliamento giovanile, proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno 2007, con il quale venivano accertat i maggiori ricavi non dichiarati, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett.
d) del d.P.R. n. 600 del 1973; - la Commissione tributaria provinciale di Bari ac coglieva parzialmente il ricorso, riducendo l’importo del maggior reddito non dichiarato nella misura corrispondente alla parte dei finanziamenti, pari al 25%, che corrispondeva ai presunti risparmi sui redditi dichiarati dai soci nelle annualità precedenti (in luogo del 15% stabilito dall’Agenzia); - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Puglia rigettava l’appello proposto dal la contribuente, evidenziando come l’importo determinato dal primo giudice fosse corretto, in quanto ricorrevano diversi elementi , sulla base dei quali era possibile desumerela fittizietà di parte dei finanziamenti effettuati dai soci( l’importo di € 89.800,00 risultava corrispost o in contanti ; la contribuente non aveva provato la provenienza di tali somme; il verbale assemblearedel 28.06.2008, che autorizzava i finanziamenti , era redatto in forma genericae li qualifica va come infruttiferi ) ; - la società impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE -Con i l prim o motiv o d i ricorso , la contribuente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e /o falsa applicazione de ll’ art.132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione apparente, essendosi la CTR limitata a riportare un mero elenco di circostanze sulla base delle quali si poteva desumere la fittizietà delle operazioni di finanziamento dei soci, senza spiegare le ragioni delle conclusioni adottate e senza riportare gli elementi di prova forniti sul punto dalla contribuente; - con il secondo motivo, la contribuente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art.132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per motivazioneapparente, non avendo la CTR spiegato il percorso logico –giuridico adottato per ritenere che la disponibilità di denaro da parte dei soci fosse solo in parte sufficiente a fare fronte alle somme trasferite alla società e per individuare in che misura tale disponibilità poteva dirsi sufficiente, tanto da condividere la rideterminazione dei maggiori ricavi effettuata dal giudice di primo grado, omettendo di pronunciarsi sugli elementi forniti dalla contribuente; - con il terzo motivo, la contribuente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione apparente, per non avere la CTR motivato sulle modalità e sulla misura della rideterminazione dei ricavi accertati, limitandosi ad aderire alla statuizione del primo giudice e omettendo di illustrare le ragioni per la quali aveva disatteso le critiche mosse dalla società appellante; -le censure, che riguardano tutte la mancanza di motivazione sotto il profilo della motivazione apparente, sono infondate; - occorre premettere che l’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass.
Sez. U. 7.04.2014, n. 8053);- deve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; - solo in tali casi la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", in quanto, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.
Sez. U. 3.11.2016, n. 22232); - nel caso in esame, invece, la CTR ha esposto con argomentazione concisa, ma comprensibile e priva di contraddizioni, le ragioni della propria decisione, indicando gli elementi sulla base dei quali riteneva sussistere le presunzioni, gravi, precise e concordanti circa la sussistenza di ricavi occulti, non avendo la società (che ne era onerata) fornito la prova contraria circa la provenienza di parte dei capitali versati in contanti dai soci, in quanto, sulla base delle dichiarazioni dei redditi da questi presentat e negl i anni precedenti, l’importo finanziato era compatibile solo nella misura del 25% con l e lorodisponibilità economiche; - il ricorso va, dunque, rigettato e la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;condanna la Y.O.S. s.r.l. al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co