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Ordinanza — n. 7470/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for omitting examination of disputed VAT credit existence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7470/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax authority's appeal inadmissible for alleged omission of a decisive fact regarding the existence of a VAT credit. The court found that the contested issue was merely an argumentative defense raised by the tax office during the proceedings, not a factual omission. Consequently, the appeal failed to meet the legal threshold for procedural review under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; The alleged omission of examination of a decisive fact refers strictly to a specific historical occurrence or circumstance, excluding mere arguments or defenses raised during the trial which do not constitute a vicio di omesso esame.

Parole chiave

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omesso esame fatto decisivo credito IVA impugnazione Corte di Cassazione procedura tributaria inammissibilità tassazione dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Considerato che: - l’unico motivo di impugnazione proposto deduce l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26958/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); –ricorrente – Contro ALFA TECNO s.r.l. in liquidazione in persona del suo legale rappresentante pro tempore; -intimata – Oggetto: credito IVA Cons. Est. Roberto Succio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5834/49/16 depositata in data 11/11/2016, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 23/02/2022 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - la società Alfa Tecno s.r.l. impugnava la cartella di pagamento notificatale con riguardo all’anno di imposta 2008 per maggiore iva, sanzioni e interessi; - la CTP di Bergamo accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio; - la CTR con la pronuncia qui impugnata rigettava l’appello in quanto riteneva il credito iva documentalmente provato, quindi da riconoscersi come legittimamente detraibile; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; la società contribuente è rimasta intimata;

Considerato che: - l’unico motivo di impugnazione proposto deduce l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR lombarda mancato di esaminare il carattere controverso del credito IVA oggetto della lite, del quale invece ha ritenuto pacifica l’esistenza, mentre lo stesso è stato disconosciuto dall’Ufficio in quanto derivante da fatture per operazioni inesistenti; - il motivo è inammissibile; - invero, la CTR ha operato il proprio accertamento alla verifica della prova documentale del credito iva in discussione; credito iva formatosi in capo alla società controllata San Fermo s.r.l., poi incorporata dalla Alfa Tecno s.r.l. resistente, senza prendere in esame la circostanza, emersa invero nel corso del giudizio di merito e dedotta nell’appello dell’Ufficio, relativa alla Cons. Est.

Roberto Succio contestazione proprio dell’esistenza del credito iva formatosi in capo alla controllata; - tale contestazione aveva portato all’emissione di un apposito avviso di accertamento a carico della San Fermo s.r.l. (come si evince anche da quanto trascritto in ricorso alle pagg. 14 e 15 dell’atto) nel quale la pretesa dei maggiori tributi conseguenti alla inesistenza del credito è stata manifestata; - ciò posto, va ricordato che per giurisprudenza costante di questa Corte (tra le più recenti si vedano le considerazioni di Cass. Sez.6 - 1 , Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022) l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.

L. n. 83 del 2012, conv. dalla L. n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "unfatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in sensostorico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate; - orbene, nel presente caso la circostanza relativa a quanto emerso invero nel corso del giudizio di merito e dedotta nell’appello dell’Ufficio, relativa alla contestazione proprio dell’esistenza del credito iva formatosi in capo alla controllata, costituisce in concreto mera difesa dell’Ufficio, e come tale è argomentazione o questione nel senso sopra precisato; correttamente, pertanto, la sua svalutazione in sede di motivazione non assume rilevanza, non costituendo ciò vizio di omesso esame; - pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - non vi è luogo a statuizione in ordine alle spese stante la mancata costituzione dell’intimata società contribuente;

Cons. Est. Roberto Succio - neppure vi sono i presupposti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari, in quanto parte ricorrente è Amministrazione dello Stato difesa dall’avvocatura e, come tale, ammessa a prenotazione