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Ordinanza Interlocutoria — n. 7443/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court remands case to verify if tax debt settlement extinguished litigation subject matter.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7443/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court remanded the case for further interlocutory proceedings to verify if the tax debt settlement extinguished the litigation subject matter. The taxpayer argued that paying the tax under a simplified settlement procedure ended the dispute, while the tax agency contested this claim. The court decided to pause the cassation review to allow the opposing party to respond to the new evidence regarding the settlement's effect on the ongoing litigation.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. n. 193/2016; When a taxpayer settles a tax debt under the simplified procedure, the court must verify whether this act completely extinguishes the subject matter of the litigation or merely resolves the monetary obligation.

Parole chiave

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tax settlement procedure extinguishment of litigation simplified tax payment interlocutory remand subject matter of dispute tax debt recovery cassation review procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 6 D.L. n. 193/2016
02802820150018060782000 e che, per gli importi og- gettodi tale atto, la contribuente si è avvalsa della definizione agevo- lata dei ruoli di cui all’art. 6 del D.L.
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Testo completo

ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso 9959/2015 proposto da: BRU.VIN S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall ’ Avv. Oreste Cantillo e dall ’ Avv. Guglielmo Cantillo,con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Lungo- teveredei Mellini n. 17; -ricorrente - contro AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall ’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLACAMPANIA n.8740/8/14, depositata il 14 ottobre 2014; uditala relazione della causa svolta in data 26/10/2022 dal Consigliere PIERPAOLOGORI vistele conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Pro- curatoreGenerale dott.

Mauro Vitiello, che ha concluso per l ’ accogli- mentodel ricorso principale, per quanto di ragione, e del ricorso inci- dentale. Rilevatoche: 1.Con sentenza n. 8740/8/14, depositata il 14 ottobre 2014 la Com- missionetributaria regionale della Campania accoglieva parzialmente l’appelloproposto dalla societ à BRU.VIN. S.r.l. avverso la sentenza n. 442/12/12 della Commissione tributaria provinciale di Caserta la quale aveva rigettato il ricorso proposto d alla contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso dall ’ Agenzia delle Entrate per l ’ anno diimposta 2008 con cui venivano recuperati ad imposizione II.DD. e IVA oltre accessori derivanti da ricavi non dichiarati, sopravvenienze attive,costi indeduc ibili, costi non inerenti e costi non correttamente imputatiper competenza. 2.Il giudice di prime cure condivideva l ’ operato dell ’ Amministrazione finanziaria ritenendo l ’ avviso correttamente motivato, mentre il giu- dice d ’ appello, pur confermando la legittim it à dell ’ accertamento, in parzialeaccoglimento della prospettazione della contribuente, confer- mava il recupero a tassazione dei maggiori ricavi accertati per Euro 174.395,00,annullando nel resto dei rilievi l ’ atto impugnato. 3.Avverso tale decisione ha pr oposto ricorso principale per cassazione lacontribuente, affidato a quattro motivi motivi, cui replica l ’ Agenzia delleEntrate con controricorso e ricorso incidentale per un motivo.

La contribuentedeposita memoria rendendo nota la sopravvenuta defi- nizione agevolata della lite e chiede la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate. Consideratoche:

4. La contribuente, con memoria depositata anteriormente alla pub- blicaudienza, ha reso noto che, per la parte delle riprese in cui la so- cietàera risultata soccombente nel giudizio di appello, l’Agenzia delle EntrateRiscossione ha notificato in data 7 maggio 2015 la cartella di pagamenton. 02802820150018060782000 e che, per gli importi og- gettodi tale atto, la contribuente si è avvalsa della definizione agevo- lata dei ruoli di cui all’art. 6 del D.L. n. 193/2016. La società deduce inoltre di aver interamente versato gli importi dovuti a seguito della domandadi definizione agevolata e allega all a memoria copia di paga- menti.

5. Ritenuto opportuno che l’Agenzia, ricorrente incidentale nel pro- cesso,prenda posizione in ordine al contenuto della memoria da ultimo depositatadalla contribuente, ricorrente principale, al fine di verificare nelcontraddittorio se la materia del contenere sia completamente ve- nutameno,

P.Q.M.

LaCorte: rinviala causa a nuovo ruolo per interlocuzione con l ’ Agenzia ricorrente incidentale s