Italian tax court suspends appeal due to taxpayer's request for simplified dispute resolution under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation suspended the tax appeal pending the taxpayer's access to a simplified dispute resolution procedure. The taxpayer requested this measure under the new law, arguing it would allow for a faster resolution of the tax dispute regarding IRES and IRAP liabilities. The court granted the suspension request, effectively pausing the litigation until July 10, 2023, to facilitate the alternative settlement path.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197; Art. 1, comma 186, l. 29 dicembre 2022, n. 197: The court may suspend proceedings upon the taxpayer's request to access a simplified dispute resolution procedure, thereby pausing the litigation until the alternative mechanism is defined.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24596/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro BOOST SPA (già LEDIBERG S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in San Paolo D’Argon, rappresenta e difesa dagli avv. Francesco D’Ayala Valva e Pietro Antonio Biancato, elettivamente domiciliati in Roma, viale Parioli, 43, presso il primo, il tutto come da procura a margine del controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA, n. 1492/2016,depositata il 15 marzo 2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 febbraio 2023dal consigliere Alberto Crivelli. SOSPENSIONE L.Si dà atto che il Sostituto Procuratore generale ha chiesto la sospensione. RILEVATO CHE:
1. La contribuente chiedeva in primo grado l’annullamento di un avviso con cui era accertata per l’anno d’imposta 2008 maggiore IRES per € 1.152.063, oltre interessi e sanzioni. Con separato avviso, per le stesse contestazioni, era accertata anche maggiore IRAP. La CTP accoglieva i ricorsi riuniti proposti avverso i due avvisi, e la CTR, adìta in sede di gravame dall’Agenzia, rigettava lo stesso confermando la prima decisione.
2. L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato a quattro motivi. La contribuente si è costituita a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa, spiegando a sua volta ricorso incidentale fondato su un motivo e ricorso incidentale condizionato fondato su due motivi. In data 23 gennaio 2023 la controricorrente ha presentato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197, rappresentando di voler accedere alla definizione agevolata della lite a mente dell’art. 1, comma, comma 186, l. cit. CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, cod. proc. civ., 9 e 110, comma 7, TUIR, 2697 e 2729, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.; con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, num. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (omissione di motivazione), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.; con il terzo motivo violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.; con il quarto motivo violazione e falsa applicazione dell’art. 110, comma 7, TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
2. Con il ricorso incidentale la contribuente deduce l’inammissibilità dell’appello spiegato dall’Agenzia per carenza d’interesse, mentre con il motivo del ricorso incidentale condizionato deduce, violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 110, TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
3. A seguito dell’istanza di sospensione proposta, ed alla luce della documentazione allegata alla stessa si deve disporre in conformità, intendendosi così il processo sospeso fino al 10 luglio 2023. P. Q. M. sospende il processo fino al 10 luglio 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197, rinviando la causa a n