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Ordinanza Interlocutoria — n. 7414/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings due to legislative uncertainty regarding VAT compensation limits and sanctions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7414/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione suspended the tax dispute between the Italian Revenue Agency and SABELLI s.p.a. regarding excessive VAT compensation limits for the year 2004. The Regional Tax Commission had previously dismissed the company's appeal, citing a lack of clarity on the scope of the applicable sanctioning norm at the time. The court granted the suspension request based on the legislative uncertainty identified by the lower tribunal, effectively halting the proceedings until further notice.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, della Legge n. 197/2022; When a lower court finds 'formidable conditions of uncertainty' regarding the application of a tax sanctioning norm, the Supreme Court may suspend proceedings under the new law to resolve the legal ambiguity.

Parole chiave

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VAT compensation limits tax sanctioning uncertainty legislative suspension Regional Tax Commission Corte di Cassazione Art. 197 Law 197/2022 excessive credit usage aliquota IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, della Legge n. 197 del 2022
sospende il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022 sinoal 10 luglio 2023 e rinvia a
art. 13 d. Lgs. n. 471 del 1997
art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992
4 penultimo periodo della sentenza impugnata) e conseguentemente ha accolto l’impugnazione della società ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 8 del d.lgs.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2923/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); –ricorrente – Contro SABELLI s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dal prof. avv. Marco Miccinesi (con indirizzo PEC: marcomiccinesi@pec.ordineavvocatifirenze.it), dal prof. avv.

Francesco Pistolesi ( con indirizzo PEC: Oggetto: sospensione ex legge n. 197 del francesco.pistolesi@firenze.pecavvocati.it) e dall’avv. Simone Ginanneschi (con indirizzo PEC: simoneginanneschi@pec.ordineavvocatifirenze.it), come da procura speciale in atti; -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n. 802/02/18 depositata in data 10/12/2018, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 23/02/2022 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - la società SABELLI s.p.a. ricorreva avverso l’atto di contestazione di sanzioni notificatole per utilizzo in eccesso del limite di compensazione iva annuale per l’anno 2004, con il quale era contestato l’utilizzo di crediti di imposta per euro 1.050.243,50 ed irrogata conseguentemente la sanzione pari al 30% dell’importo contestato ex art. 13 d.

Lgs. n. 471 del 1997; - la CTP di Ascoli Piceno rigettava il ricorso; appellava la contribuente; - con la pron uncia gravata la CTR ha ritenuto sussistenti “formidabili condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni normative considerato che la norma sanzionatoria citata dall’Ufficio non prevedeva affatto, all’epoca, la sanzione irrogata” (pag. 4 penultimo periodo della sentenza impugnata) e conseguentemente ha accolto l’impugnazione della società ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 dichiarando non dovuta la sanzione; - ricorre a qu esta Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi di impugnazione; - resiste la società SABELLI s.p.a. con controricorso; la stessa ha anche depositato memoria;

Considerato che: - è in atti, depositata in data 17 febbraio 2023, istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della Legge n. 197/2022; - pertanto, va disposta la sospensione del giudizio e la causa rinviata a nuovo ruolo; p.q.m. sospende il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022 sinoal 10 luglio 2023 e rinvia a