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Ordinanza Interlocutoria — n. 7399/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends customs duty case to determine if simplified procedure applies under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7399/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation issued an interlocutory order suspending the proceedings regarding customs duty appeals. The Regional Tax Commission had annulled tax notices due to missing OLAF reports and procedural violations, while the Customs Agency appealed this decision. The court decided to pause the case to formally determine whether the dispute qualifies for the simplified procedure introduced by the recent law, requiring a hearing on this specific issue.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 193, della legge n. 197 del 2023; Art. 384, terzo comma, c.p.c.: The court must institute adversarial proceedings to determine if a customs duty dispute is eligible for the simplified procedure, suspending the main judgment until this question is resolved.

Parole chiave

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customs duties simplified procedure suspension of proceedings adversarial proceedings tax appeal classificazione doganale obbligo doganale licenza d'importazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 193, della legge n. 197 del 2023
La società controricorrente con atto del 3 marzo 2023 ha avanzato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n.
Art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2023
La società controricorrente con atto del 3 marzo 2023 ha avanzato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2023 contestualmente manifestando l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata delle controversie di cui alla predetta legge.
Art. 384, terzo comma, c.p.c.
Su tale questione occorre instaurare il contraddittorio ai sensi dell’art. 384, terzo comma, c.p.c. assegnando al P.G.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9046‒2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12,è elettivamente domicilia ta ; -ricorrente – contro MULTILOGISTICS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, Massimo Mirizzi, rappresentata e difes a dagli avv.ti Filippo Bruno ed Antonella Terranova, ed elettivamente domiciliata in Roma alla via V.

Bellini, n. 24, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 4427/09/2018 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 19 ottobre 2018; Oggetto: Dogane-Dazi antidumping- udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2023 dal Consigliere relatore dott.Lucio Luciotti; FATTO E DIRITTO In controversia avente ad oggetto l’impugnazione da parte della Multilogistics s.p.a. degli avvisi di rettifica dell’accertamento n. 8234 e n. 8243 e gli atti di irrogazione delle sanzioni n. 8250 e n. 8253 dell’anno 2014 emessi nei confronti della King s.p.a., quale società importatrice di prodotti (di viteria) realizzati a Taiwan e non nelle Filippine, come invece dichiarato negli atti di importazione, con conseguente inapplicabilità del dazio preferenziale applicato alle merci provenienti dalle Filippine, nonché nei confronti della Multilogistics s.p.a., quale spedizioniere, a seguito di revisione su base documentale delle bollette doganali relative alle importazioni effettuatenell’anno 2011, la CTR della Lombardia con la sentenza in epigrafe indicata, riuniti i separati appelli proposti dall’Ufficio e dalla società, accoglieva l’appello proposto dalla società, respingendo quello dell’Ufficio, ed annullava gli atti impositivi in quanto agli stessi non erano stati allegati «né i verbali di accertamento né i documenti acquisiti dall’OLAF», né la relazione finale dell’OLAF, che neppure erano stati messi a disposizione della società.

La CTR riteneva, inoltre, «doveroso esprimere il proprio orientamento anche in ordine» all’eccezione, pure proposta dalla società appellante, di illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, che i giudici di appello ritenevano fondata. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione affidato a dieci m otivi, cui l’intimata replica con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo, chiedendo altresì la riunione del presente giudizio a quelli iscritti al n.2446/2016, al n. 19701/2018 e al n. 5708/2019 R.G. di questa Corte.

La società controricorrente con atto del 3 marzo 2023 ha avanzato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2023 contestualmente manifestando l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata delle controversie di cui alla predetta legge. Rileva la Corte, d’ufficio, la questione della definibilità agevolata della controversia, vertente in materia di dazi, ai sensi dell’art. 1, comma 193, della detta legge. Su tale questione occorre instaurare il contraddittorio ai sensi dell’art. 384, terzo comma, c.p.c. assegnando al P.G. e alle parti un termine, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima.

P.Q. M. La Corte si riserva ai sensi dell’art. 384, terzo comma, c.p.c., assegnando al PG e alle parti termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di osservazioni sulla questione rileva