Court suspends customs tariff appeal to determine if simplified procedure applies under new 2023 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the customs tariff appeal to determine if the dispute qualifies for the simplified procedure introduced by Law No. 197/2023. While the lower court partially upheld the tax authority's claims regarding import misdeclaration, the Supreme Court identified a new legal question regarding the applicability of the simplified procedure. Consequently, the Court assigned a thirty-day term for the Public Prosecutor and parties to submit observations on this definitional issue before proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 193, della legge n. 197 del 2023; Art. 384, terzo comma, c.p.c.: The Court must determine ex officio whether a customs tariff dispute falls within the scope of the simplified procedure, requiring a contradictory phase for observations before ruling on admissibility.
Parole chiave
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iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5708‒2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; -ricorrente – contro KING s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, Andrea Biagi, rappresentatae difesa dagli avv.ti Filippo Bruno ed Antonella Terranova, ed elettivamente domiciliata in Roma alla via V. Bellini, n. 24, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4449/09/2018 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 22ottobre 2018;
Oggetto: Dogane-Dazi antidumping- udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2023 dal Consigliere relatore dott.Lucio Luciotti; FATTO E DIRITTO In controversia avente ad oggetto l’impugnazione da parte della King s.p.a. degli avvisi di rettifica dell’accertamento n. 8234 e n. 8243 e gli atti di irrogazione delle sanzioni n. 8250 e n. 8253 del 2014 emessi nei confronti della King s.p.a. , quale società importatrice di prodotti (di viteria) realizzati a Taiwan e non nelle Filippine, come invece dichiarato negli atti di importazione, con conseguente inapplicabilità del dazio preferenziale applicato alle merci provenienti dalle Filippine, e nei confronti della Multilogistics s.p.a., quale spedizioniere, nonché l’avviso di rettifica dell’accertamento n. 3214 e l’atto di irrogazione delle sanzioni n. 3231 del 2014 emessi nei confronti della sola società importatrice a seguito di revisione su base documentale delle bollette doganali relative alle importazioni effettuate ne ll’ ann o 2011 , la CTR della Lombardia con la sentenza in epigrafe indicata, riuniti i separati appelli proposti dall’Ufficio e dalla King s.p.a. , rigettava parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e accoglieva parzialmente quello incidentale della società e, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava ammissibili i ricorsi proposti contro tutti gli atti impugnati, che annullava compensando le spese processuali e rigettando la richiesta della società di condanna dell’Ufficio al risarcimento del danno da responsabilità aggravata.
Avverso tale statuizione l’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui l’intimata replica con controricorso, chiedendo altresì la riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. 2446/2016 R.G. di questa Corte.La società controricorrente con atto del 3 marzo 2023 ha avanzato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2023 contestualmente manifestando l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata delle controversie di cui alla predetta legge.
Rileva la Corte, d’ufficio , la questione della definibilità agevolata della controversia, vertente in materia di dazi, ai sensi dell’art. 1, comma 193, della detta legge. Su tale questione occorre instaurare il contraddittorio ai sensi dell’art. 384, terzo comma, c.p.c. assegnando al P.G. e alle parti un termine, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima. P.Q. M. La Corte si riservaai sensi dell’art. 384, terzo comma, c.p.c., assegnando al PG e alle parti termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di osservazioni sulla questione rilevata d’u